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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 16 aprile 2019 – XT / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finsų ministerijos

(Causa C-312/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: XT

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finsų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, non si può ritenere che una persona fisica quale il ricorrente abbia esercitato l’attività (economica) in questione in modo indipendente e sia tenuto a pagare personalmente l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni contestate, ossia se, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l’attività congiunta/impresa congiunta (i partecipanti alle attività congiunte collettivamente; nella fattispecie di cui trattasi, il ricorrente e il suo partner commerciale collettivamente) – che secondo il diritto nazionale non è considerato soggetto passivo e non gode di personalità giuridica – e non solo una persona fisica quale il ricorrente debba essere considerato soggetto passivo responsabile delle obbligazioni di cui trattasi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, l’IVA è pagata individualmente da ciascuno dei partecipanti (nella fattispecie in esame, il ricorrente e il suo partner commerciale) all’attività congiunta/impresa congiunta – che, secondo il diritto nazionale, non costituisce soggetto passivo e non ha personalità giuridica – per la parte di ciascun pagamento ricevuto da essi come corrispettivo (o esigibile o dovuto da essi) per le cessioni imponibili di beni immobili. Se l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, il volume d’affari annuo di cui alla citata disposizione è stabilito prendendo in considerazione il reddito complessivo delle attività congiunte (ricavato collettivamente dai partecipanti alle attività congiunte).

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.