Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 – BY / AESA
(Causa F-8/12) 1
(Personale dell’AESA – Agente temponaneo – Licenziamento per insufficienza professionale – Dovere di sollecitudine - Causa estranea alle difficoltà professionali – Molestie psicologiche – Malattia – Risarcimento danni)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.
Dispositivo
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY l’importo corrispondente a nove mesi della retribuzione netta che percepiva alla vigilia del suo licenziamento.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BY.
____________1 GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.