Language of document : ECLI:EU:F:2016:165

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

21 luglio 2016

Causa F‑9/12 RENV

CC

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale in seguito ad annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Errori commessi nella gestione dell’elenco degli idonei – Concorso generale – Bando di concorso EUR/A/151/98 – Parità di trattamento – Misure di esecuzione della sentenza – Indagine del Mediatore europeo»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale CC chiede il risarcimento del danno causatogli da vari illeciti commessi dal Parlamento europeo nella gestione dell’elenco degli idonei, redatto al termine del concorso generale EUR/A/151/98, nel quale il suo nominativo era stato inserito a seguito della decisione del direttore generale del personale del Parlamento del 17 maggio 2005.

Decisione:      Il Parlamento europeo è condannato a pagare a CC la somma di EUR 12 000. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute da CC nelle cause F‑9/12, T‑457/13 P e F‑9/12 RENV.

Massime

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Durata della validità di un elenco degli idonei diversa a seconda dei vincitori di un concorso

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Nozione – Perdita di un’opportunità di essere assunti – Onere della prova

(Art. 340, § 2, TFUE)

1.      Il principio generale di parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata. Si configura una violazione del principio della parità di trattamento quando a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, viene applicato un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico.

Dato che l’interessato ha beneficiato di un’iscrizione del suo nominativo, nell’elenco degli idonei dei candidati al concorso, di durata inferiore a quella di uno degli altri vincitori del concorso, il principio di parità di trattamento non è stato rispettato.

(v. punti 89, 90 e 93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza del 20 febbraio 2009, Commissione/Bertolete e a., da T‑359/07 P a T‑361/07 P, EU:T:2009:40, punti 37 e 38 e giurisprudenza citata

2.      In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione può essere ritenuta responsabile di un danno solo se quest’ultimo discende in maniera sufficientemente diretta dal comportamento irregolare di una delle sue istituzioni, il che presuppone che l’illecito commesso dall’istituzione cui tale comportamento è imputabile sia stato la causa determinante della perdita di opportunità.

Qualora il danno asserito attenga a una perdita di opportunità, spetta alla parte che fa valere tale danno provare che si tratta di un’opportunità reale e che la perdita di tale opportunità è divenuta effettivamente definitiva.

(v. punti 122 e 123)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01, EU:T:2004:289, punto 150; Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punto 165, e del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 96

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09, EU:F:2011:55, punto 179 e giurisprudenza citata