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Impugnazione proposta il 16 agosto 2019 da John Dalli avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-399/17, Dalli / Commissione

(Causa C-615/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (rappresentanti: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e dichiarare ricevibili e fondate le domande del ricorrente nella causa T-399/17 e, di conseguenza,

ordinare il risarcimento del danno, in particolare del danno morale, che può essere stimato, a titolo provvisorio, in EUR 1.000.000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese;

condannare la Commissione europea al pagamento in toto delle spese sia dell’impugnazione sia del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo il ricorrente deduce vari errori di diritto, segnatamente la violazione dell’obbligo di motivazione e lo snaturamento degli elementi del fascicolo nel respingere la prima censura relativa all’illegittimità della decisione di avviare un’indagine.

In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel respingere la seconda censura relativa a vizi nella caratterizzazione dell’indagine e l’estensione illegittima dell’indagine.

In terzo luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento degli elementi di prova e la violazione dei diritti della difesa nella sentenza del Tribunale in cui è stata respinta la terza censura riguardante la violazione dei principi relativi all’assunzione delle prove e allo snaturamento e alla falsificazione delle prove.

In quarto luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ed errori di diritto del Tribunale nel respingere la quarta censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, dell’articolo 4 della decisione della Commissione 1999/3961 e dell’articolo 18 delle Istruzioni OLAF.

In quinto luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto violando l’obbligo di motivazione e snaturando gli elementi di prova nel respingere la quinta censura relativa alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/19992 e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento del Comitato di vigilanza.

In sesto luogo, il ricorrente deduce vari errori di diritto e lo snaturamento degli elementi di prova nella sentenza del Tribunale in cui è stata respinta la sesta censura relativa alla violazione del principio della presunzione di innocenza, la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999 e dell’articolo 339 TFUE e la violazione del diritto alla protezione dei dati personali.

Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce uno snaturamento del ricorso e degli elementi di prova e un errore di diritto del Tribunale nel concludere che il ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un danno morale.

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1 1999/396/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU 1999, L 149, pag. 57).

2 Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU 1999, L 136, pag. 1).