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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Francia) il 13 agosto 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA / VE

(Causa C-609/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne

Parti

Attrice: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuto: VE

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 1 debba essere interpretato nel senso che costituiscono l’oggetto principale di un mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale e non possono essere considerate isolatamente le clausole che prevedono rimborsi a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l’aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che le clausole che prevedono pagamenti a scadenze fisse imputati in via prioritaria agli interessi, il prolungamento della durata del contratto e l’aumento delle rate per il pagamento del saldo, il cui importo [può] aumentare in misura significativa a seguito delle variazioni del tasso di cambio, provocano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, segnatamente in quanto espongono il consumatore a un rischio di cambio sproporzionato.

Se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, al contesto economico prevedibile, nella fattispecie le conseguenze delle difficoltà economiche degli anni dal 2007 al 2009 sulle variazioni del tasso di cambio, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze del creditore professionale e della sua buona fede.

Se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che impone che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale siano valutate verificando se il mutuante, il quale dispone delle competenze e delle conoscenze di un professionista, abbia comunicato al consumatore informazioni, in particolare numeriche, unicamente oggettive e astratte, che non tengono conto della possibile incidenza del contesto economico sulle variazioni dei tassi di cambio.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).