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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd (Slovacchia) il 9 agosto 2019 – Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky / TG, UF

(Causa C-603/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Špecializovaný trestný súd

Parti

Accusa: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Imputati: TG, UF

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2012/29/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sia applicabile, per quanto riguarda i diritti (in particolare il diritto di partecipare attivamente al procedimento penale e il diritto al risarcimento dei danni nel procedimento penale) che per loro natura non spettano solo alla persona fisica quale essere senziente, anche alle persone giuridiche e allo Stato, ovvero alle autorità statali, qualora le disposizioni di diritto nazionale riconoscano loro la posizione di persona danneggiata nel procedimento penale.

Se siano conformi agli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999 2 del Consiglio, del 21 giugno 1999, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1681/94 3 della Commissione, dell’11 luglio 1994, una normativa e una prassi decisionale 4 tali per cui lo Stato non può agire in un procedimento penale per il risarcimento del danno arrecatogli da una condotta fraudolenta dell’indagato, che ha come conseguenza un’appropriazione indebita di fondi dal bilancio dell’Unione europea, né può, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, del codice di procedura penale, impugnare l’ordinanza con la quale il giudice decida di non ammetterlo, ovvero di non ammettere l’amministrazione che lo rappresenta, all’udienza principale a chiedere in quanto danneggiato il risarcimento del danno, e nemmeno dispone di un altro tipo di procedimento nel quale possa esercitare nei confronti dell’indagato il proprio diritto, con la conseguenza che non è neppure possibile garantire il suo diritto al risarcimento del danno sul patrimonio e i diritti patrimoniali dell’indagato ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura penale, diventando così tale diritto de facto inesigibile.

Se la nozione di «una stessa impresa» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 5 del Consiglio, del 7 maggio 1998, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 6 della Commissione, del 12 gennaio 2001, debba essere interpretata solo formalmente, nel senso che è necessario e sufficiente stabilire se le società interessate abbiano personalità giuridica autonoma in base al diritto nazionale, così che sia possibile concedere a ciascuna di tali società un aiuto di Stato di importo fino a EUR 100 000, o se il criterio decisivo sia la modalità fattuale di funzionamento e conduzione di tali società, reciprocamente interconnesse tramite le medesime persone, come un sistema di filiali gestite da una capogruppo, anche quando esse siano dotate ciascuna di propria personalità giuridica in base al diritto nazionale, così che debbano essere considerate formare «una stessa impresa» e, in quanto unico insieme, possano ricevere solo una volta un aiuto di Stato fino a EUR 100 000.

Se, ai fini della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee 7 del 26 luglio 1995, il termine «danno» indichi solo quella parte dei fondi, indebitamente ottenuti, direttamente correlata alla condotta fraudolenta o indichi anche i costi effettivamente sostenuti e fedelmente documentati nonché l’impiego del contributo, qualora dalle prove emerga che la loro spesa è stata necessaria per dissimulare la condotta fraudolenta, ritardare la scoperta della condotta fraudolenta e conseguire l’intero importo dell’aiuto di Stato concesso.

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1     Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57).

2     Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).

3     Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU 1994, L 178, pag. 43).

4     Parere della Sezione penale del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) del 29 novembre 2017.

5     Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1).

6     Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) (GU 2001, L 10, pag. 30).

7     Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU 1995, C 316, pag. 49).