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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergunningsbetwistingen (Belgio) il 15 gennaio 2019 – A, B, C, D, E / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Causa C-24/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E

Resistente: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE1 comportino che l’articolo 99 della decisione del governo delle Fiandre, del 23 dicembre 2011, recante modifica della decisione del governo delle Fiandre, del 6 febbraio 1991, di adozione del regolamento delle Fiandre sull’autorizzazione ambientale e della decisione del governo delle Fiandre, del 1° giugno 1995, recante disposizioni generali e settoriali sull’igiene ambientale, per quanto riguarda l’adeguamento delle citate decisioni all’evoluzione della tecnica, che introduce la sezione 5.20.6, relativa agli impianti per la produzione di elettricità mediante energia eolica, nel VLAREM II, e la circolare «Quadro di riferimento e contesto giuridico per l’impianto di turbine eoliche » del 2006 (denominati, congiuntamente: gli «atti di cui trattasi»), recanti entrambi diverse disposizioni per l’installazione di turbine eoliche, tra cui disposizioni in materia di sicurezza, disposizioni in materia di ombra proiettata in funzione delle aree urbanistiche individuate, nonché norme in materia di inquinamento acustico, debbano essere qualificati come «un piano o un programma» ai sensi delle disposizioni della direttiva. Ove risulti che per l’adozione degli atti presenti doveva essere effettuata una valutazione ambientale, se il Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio) possa modulare nel tempo gli effetti giuridici dell’illegittimità di detti atti. A tal fine devono essere presentate diverse sottoquestioni:

Se un atto politico come la circolare di cui trattasi, la cui redazione rientra nel margine di discrezionalità e nella libertà d’azione dell’amministrazione interessata, mediante il quale non viene effettivamente individuata l’autorità competente per elaborare il «piano o programma» e per il quale non è prevista una procedura formale di redazione, debba essere considerato come un piano o un programma, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS.

Se sia sufficiente che un atto politico o una norma generale, come gli atti di cui trattasi, preveda parzialmente una restrizione del margine di discrezionalità di un’amministrazione che rilascia l’autorizzazione, per poter essere considerato come un «piano o programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, anche se esso non cstituisca un requisito, una condizione indispensabile per rilasciare un’autorizzazione o non vada inteso come un quadro di riferimento per un futuro rilascio di autorizzazioni, sebbene il legislatore europeo abbia indicato che detta finalità costituisca un elemento della definizione di «piani e programmi».

Se un atto di gestione, la cui elaborazione risponde alla certezza del diritto e che configura pertanto una decisione del tutto libera, come la circolare in esame, possa essere definito come un «piano o un programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

Se la sezione 5.20.6 del VLAREM II, le cui norme non dovevano essere obbligatoriamente adottate, possa essere definita come un «piano o un programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

Se un atto di gestione e una decisione normativa del governo, come gli atti di cui trattasi, che hanno un limitato valore indicativo, o quanto meno non stabiliscono un quadro di riferimento dal quale si possa desumere un diritto a realizzare un progetto né un diritto a un quadro di riferimento o un limite entro il quale i progetti possano essere autorizzati, possa essere considerato come un «piano o un programma» [...che] definisc[e] il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti», ai sensi degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

Se un atto di gestione come la circolare EME/2006/01- RO/2006/02, che ha valore meramente indicativo, e/o una decisione normativa del governo, come la sezione 5.20.6 del VLAREM II, che fissa unicamente soglie minime per il rilascio di un’autorizzazione ed ha inoltre un effetto del tutto autonomo come regola generale, posto che entrambi comprendono solo un numero limitato di criteri e di modalità e che nessuno di essi è determinante per neppure un criterio o una modalità e dei quali si può dunque argomentare che, in base a dati oggettivi, si può escludere che abbiano effetti ambientali significativi, possa essere considerato come un «piano o un programma», ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva VAS, o se possa essere considerato come un atto che fissa, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

In caso di risposta negativa alla questione che precede, se un organo giurisdizionale possa stabilire ciò autonomamente, dopo l’adozione della decisione o della pseudo-legislazione (come le norme VLAREM e la circolare di cui trattasi).

Se un organo giurisdizionale, che sia competente solo indirettamente in via di eccezione, la cui pronuncia valga tra le parti e qualora dalla risposta alle questioni pregiudiziali discenda che gli atti di cui trattasi sono illegittimi, possa stabilire di mantenere gli effetti della decisione illegittima e/o della circolare illegittima ove gli atti illegittimi contribuiscano a un obiettivo di protezione dell’ambiente, come perseguito anche da una direttiva ai sensi dell’articolo 288 TFUE, e qualora ricorrano le condizioni poste a siffatto mantenimento dal diritto dell’Unione (come dichiarato nella sentenza Association France Nature Environnement[, causa C-379/15]).

9)    In caso di risposta negativa alla questione 8, se un organo giurisdizionale possa decidere di mantenere gli effetti del progetto contestato per soddisfare così indirettamente le condizioni poste dal diritto dell’Unione (come dichiarato nella sentenza Association France Nature Environnement) per il mantenimento degli effetti giuridici del piano o del programma non conforme alla direttiva VAS.

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1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).