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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 – CQ / Parlamento

(Causa F-12/13)1

[Funzione pubblica - Agenti temporanei - Agenti interpreti di conferenza (AIC) - Articolo 90 del RAA - Molestie psicologiche - Articolo 12 bis dello Statuto - Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul lavoro - Riservatezza dei lavori di detto comitato - Errori manifesti di valutazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CQ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda volta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo per molestie psicologiche presentato dalla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

CQ sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

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1 GU C 108 del 13/04/2013, pag. 40.