Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 – CQ / Parlamento
(Causa F-12/13)1
[Funzione pubblica - Agenti temporanei - Agenti interpreti di conferenza (AIC) - Articolo 90 del RAA - Molestie psicologiche - Articolo 12 bis dello Statuto - Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul lavoro - Riservatezza dei lavori di detto comitato - Errori manifesti di valutazione)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CQ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avocat)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e E. Taneva, agenti)
Oggetto
La domanda volta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo per molestie psicologiche presentato dalla ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
CQ sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.
________________________1 GU C 108 del 13/04/2013, pag. 40.