Language of document : ECLI:EU:F:2014:214

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

17 settembre 2014

Causa F‑12/13

CQ

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Agenti interpreti di conferenza (AIC) – Articolo 90 del RAA – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Norme interne relative al comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione – Riservatezza dei lavori di detto comitato – Errori manifesti di valutazione»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui CQ chiede l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Parlamento europeo, dell’8 maggio 2012, con cui tale autorità ha concluso, conformemente al parere reso dal comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la relativa prevenzione (in prosieguo: il «comitato competente per le molestie» o il «comitato»), che la ricorrente, nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di agente temporaneo, non era stata vittima di molestie psicologiche da parte del suo capo unità.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CQ sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Funzionari – Agenti interpreti di conferenza – Regime statutario – Agenti contrattuali ausiliari

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 ter e 90)

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento avente per oggetto o per effetto il discredito dell’interessato o il deterioramento delle sue condizioni di lavoro – Requisito della reiterazione del comportamento – Requisito dell’intenzionalità del comportamento – Portata – Insussistenza del requisito dell’intento doloso del molestatore

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)

3.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Domande di congedo – Termine per la trattazione da parte dell’amministrazione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 57, comma 1)

4.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Ritardo nella trattazione delle domande di congedo annuale – Esclusione – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)

5.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Partecipazione a corsi di lingua nell’interesse del servizio – Obblighi in caso di assenze

6.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Applicazione in materia di molestie psicologiche – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Procedura – Seconda audizione concessa alla parte denunciata – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3)

1.      L’assunzione da parte del Parlamento europeo di un agente interprete di conferenza ai sensi dell’articolo 90 del Regime applicabile agli altri agenti attribuisce necessariamente a quest’ultimo la qualità di agente contrattuale e, in particolare, di agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti, poiché l’articolo 90 di detto regime rientra nel capitolo 5, intitolato «Disposizioni particolari applicabili agli agenti contrattuali di cui all’articolo 3 ter», del titolo IV del Regime applicabile agli altri agenti.

(v. punto 74)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Cantisani/Commissione, F‑71/10, EU:F:2012:71, punto 60

2.      L’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto definisce le molestie psicologiche come «condotta inopportuna» che, per essere dimostrata, richiede il soddisfacimento di due condizioni cumulative. La prima condizione è relativa all’esistenza di comportamenti, parole, scritti, gesti o atti che si manifestino in maniera durevole, ripetitiva o sistematica, il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuative, e che siano intenzionali.

La seconda condizione cumulativa esige che tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti abbiano l’effetto di recare pregiudizio alla personalità, alla dignità o all’integrità fisica o psichica di una persona. Dal fatto che l’aggettivo «intenzionale» riguarda la prima condizione, e non la seconda, è possibile trarre una duplice conclusione. Da un lato, i comportamenti, le parole, gli atti, i gesti o gli scritti di cui all’articolo summenzionato devono essere volontari, il che esclude dalla sfera di applicazione di tale disposizione le azioni accidentali. Dall’altra, invece, non è necessario fornire la prova che tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti siano commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. È sufficiente che i comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere.

Infine, poiché i comportamenti di cui trattasi, in forza dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, devono presentare un carattere abusivo, ne consegue che la qualificazione come molestie psicologiche è subordinata alla condizione che esse presentino una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe detti comportamenti eccessivi e censurabili.

(v. punti 76‑78)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Q/Commissione, F‑52/05, EU:F:2008:161, punti 134 e 135, non annullata in ordine a tale punto dalla sentenza Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347 ; Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 65, e Cantisani/Commissione, EU:F:2012:71, punto 89

3.      Anche se in forza dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto, il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30, tale disposizione non impone tuttavia all’amministrazione termini per la trattazione delle domande di congedo dei funzionari e degli agenti.

(v. punto 112)

4.      Con riferimento alle molestie psicologiche manifestatasi in relazione alla trattazione delle domande di congedo ordinario, non si può contestare ai superiori gerarchici l’eventuale ritardo nell’approvazione di una domanda di congedo ordinario qualora tale ritardo sia imputabile a un’altra unità e, in ogni caso, la domanda sia trattata in tempo utile. Tale è il caso in cui l’agente interessato riceva conferma dell’approvazione due settimane prima del periodo cui si riferisce la richiesta.

Riguardo al richiamo di un capo unità quanto alla necessità di presentare le domande di congedo almeno cinque giorni lavorativi prima del congedo chiesto, esso non è in sé criticabile in considerazione dell’esigenza del buon funzionamento del servizio.

Nemmeno il richiamo effettuato da un capo unità a un agente, secondo cui quest’ultimo è invitato a fruire dei giorni di congedo ordinario residui prima che il suo contratto di agente temporaneo giunga a termine, è di per sé criticabile; al contrario, una buona gestione del personale comporta l’aver cura che i collaboratori dichiarino e utilizzino il loro congedo ordinario in modo da evitare un riporto sugli anni successivi o il pagamento di un indennizzo per i giorni di congedo non goduti alla scadenza del contratto.

(v. punti 116‑118)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Q/Commissione, EU:F:2008:161, punto 180

5.      L’iscrizione a corsi di lingua nell’interesse del servizio, organizzati nell’ambito del normale orario di lavoro, comporta che l’interessato giustifichi immediatamente le sue assenze a tali corsi presso il suo superiore gerarchico e presso il servizio responsabile per i medesimi.

Dopo aver debitamente informato il proprio capo unità dei motivi della sua assenza al corso di lingua, il funzionario o l’agente interessato deve personalmente provvedere ai necessari adempimenti amministrativi presso l’unità per la formazione responsabile di detto corso di lingua, assicurarsi in seguito che si sia proceduto alle adeguate modifiche della sua situazione amministrativa e rispondere per eventuali assenze anche presso tale unità.

(v. punti 120 e 121)

6.      Nel caso di un’indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche svolta in base alle regole interne del Parlamento europeo riguardanti il comitato consultivo competente per le molestie sul lavoro e per la loro prevenzione, detto comitato non è vincolato nei suoi lavori da rigide norme procedurali che gli imporrebbero di sentire la parte ricorrente una seconda volta, anche quando non lo ritenesse necessario. Esso ha un ruolo consultivo e il suo parere non costituisce un atto lesivo per detta parte. Inoltre, dinanzi a tale comitato la presunta vittima e il presunto molestatore non si trovano nella stessa posizione. Il presunto molestatore deve potersi difendere, come precisa l’articolo 10, secondo comma, di dette regole interne, contro la denuncia presentata al comitato. Pertanto, il fatto di aver concesso al presunto molestatore un’altra occasione di rispondere alle accuse formulate nei suoi confronti non può dimostrare una violazione dei diritti della difesa della presunta vittima ad opera del comitato, o una violazione da parte di quest’ultimo del suo obbligo di imparzialità.

(v. punto 147)