Language of document : ECLI:EU:F:2012:146

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

23 ottobre 2012

Causa F‑61/11

Daniele Possanzini

contro

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Procedura relativa al rinnovo di un contratto di agente temporaneo – Comunicazione all’agente del parere negativo del valutatore in merito al rinnovo – Atto lesivo – Insussistenza – Domanda di annullamento di osservazioni sfavorevoli sul rendimento figuranti nei rapporti informativi annuali – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il ricorrente chiede, sostanzialmente, l’annullamento, in primo luogo, della «decisione» del 24 gennaio 2011 di cui egli è venuto a conoscenza in occasione di un colloquio orale con il suo valutatore, nel corso del quale quest’ultimo ha asserito non avere l’intenzione di proporre il rinnovo del suo contratto, in secondo luogo, di una parte del suo rapporto informativo per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2008, redatto nel 2009, in terzo luogo, di una parte del suo rapporto informativo per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, redatto nel 2010.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Frontex.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti – Mancanza di chiarezza e di precisione – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, 21, primo comma, e allegato I, art. 7, §§ 1 e 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

2.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Lettera con cui è comunicato all’agente il parere negativo del valutatore in merito al rinnovo del suo contratto – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      A tenore dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al detto Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal ricorso stesso.

Ciò vale tanto più in quanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria di tale Tribunale. Tale ultima particolarità della procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica implica che, a differenza di quanto previsto dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nell’atto introduttivo non può essere sommaria. Tale flessibilità avrebbe l’effetto, in pratica, di privare di gran parte della sua utilità la regola speciale e successiva prevista dall’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

L’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio prevista da detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenendo conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende in linea di principio un solo scambio di memorie.

Dato che i capi della domanda sono unicamente enunciati in maniera generale e non sono in nessun modo corroborati da una qualsiasi argomentazione, contrariamente alla regola prevista dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, essi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

(v. punti 30-34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09 (punti 29 e 31)

2.      La ricevibilità di una domanda di annullamento, che trova origine nel rapporto di impiego che lega un funzionario alla sua istituzione, deve essere esaminata alla luce delle disposizioni degli articoli 90 e 91 dello Statuto. A tale riguardo, l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto è una condizione indispensabile per la ricevibilità di qualunque ricorso di annullamento proposto dai funzionari contro l’istituzione cui appartengono. Costituiscono atti che arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di un funzionario modificandone in maniera rilevante la situazione giuridica. Tali atti devono provenire dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e presentare un carattere decisionale. Quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di una procedura interna, in linea di principio costituiscono atti impugnabili solamente i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale. In materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione definitiva non arrecano pregiudizio e non possono, quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro gli atti annullabili. Anche se taluni provvedimenti puramente preparatori possono arrecare pregiudizio all’interessato nella misura in cui possono incidere sul contenuto di un ulteriore atto impugnabile, tali provvedimenti non possono essere impugnati con ricorso autonomo e devono essere contestati a sostegno di un ricorso diretto contro tale atto.

Di conseguenza, né un parere negativo del valutatore in merito al rinnovo di un contratto di un agente della Frontex né una lettera del direttore esecutivo della Frontex che respinge il reclamo dell’agente relativo a tale parere negativo costituiscono atti che arrecano pregiudizio.

(v. punti 40-43, 50, 60, 62 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 aprile 1990, Pfloeschner/Commissione, T‑135/89 (punto 11); 25 ottobre 1996, Lopes/Corte di giustizia, T‑26/96 (punto 19, e giurisprudenza ivi citata); 18 dicembre 2003, Gómez-Reino/Commissione, T‑215/02 (punto 47); 29 giugno 2004, Hivonnet/Consiglio, T‑188/03 (punto 16); 16 marzo 2009, R/Commissione, T‑156/08 P (punto 49)