Language of document :

Ricorso proposto il 2 novembre 2010 - AT / EACEA

(Causa F-113/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AT (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Agenzia esecutiva "istruzione, audiovisivi e cultura"

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda, in primo luogo, di annullare il rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2008, in secondo luogo, di annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti che risolve il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente prima della scadenza e, in terzo luogo, domande di risarcimento del danno subito

Conclusioni del ricorrente

annullare il rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente, come adottato con decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 29 ottobre 2009;

annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti in data 12 febbraio 2010, con cui essa ha risolto il contratto di assunzione del ricorrente; e, se necessario,

annullare la decisione dell'autorità autorizzata a stipulare i contratti che respinge i reclami introdotti dal ricorrente contro il suo rapporto sull'evoluzione di carriera 2008 e la decisione di risoluzione; condannare l'EACEA al pagamento di un importo non inferiore a quello della retribuzione del ricorrente (e di tutti i benefici previsti dal RAA) calcolato a partire dalla cessazione dalle funzioni il 12 febbraio 2010 e fino alla data della sua reintegrazione all'interno dell'Agenzia che avverrà in seguito all'annullamento della decisione di risoluzione, in risarcimento del danno professionale e finanziario, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;

condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente a EUR 10 000, in risarcimento del danno fisico, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;

condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 50 000, in risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;

in ogni caso, condannare l'EACE al pagamento di una somma fissata provvisoriamente e ex aequo et bono a EURO 10 000, in risarcimento del danno subito in seguito al superamento del termine ragionevole nella definizione del REC 2008, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data dell'emananda sentenza;

condannare la EACEA alle spese.

____________