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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 14 novembre 2018 – ZR, BS, AR

(Causa C-713/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: ZR, BS e AR

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Interveniente: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi 1 e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE 2 , debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale e relativa all’iscrizione al regime di previdenza sociale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.

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1 GU 1997, L 18, pag. 1.

2 GU 2014, L 159, pag. 11.