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Impugnazione proposta il 28 aprile 2020 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2020, causa T-505/18, Ungheria / Commissione europea

(Causa C-185/20 P)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020, causa T-505/18;

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte - riguardante l’Ungheria - che esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti concessi a gruppi di produttori che dispongono di un riconoscimento qualificato; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo ungherese fonda la sua impugnazione essenzialmente su due argomenti, conformemente ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte.

In primo luogo afferma, per quanto riguarda il primo motivo del suo ricorso, che il Tribunale non ha debitamente tenuto conto degli argomenti dedotti dall’Ungheria e non ha interpretato correttamente gli argomenti espressi nel ricorso e presentati in udienza. Il Tribunale ha in qualche modo semplificato e omesso di rispondere all’argomento dell’Ungheria secondo cui la trasformazione in gruppo di produttori qualificato presuppone una profonda trasformazione del gruppo di produttori e, se del caso, la modifica della sua composizione. Quando l’aiuto è concesso a un gruppo che ha assunto la forma di gruppo di produttori qualificato, esso non viene concesso al gruppo originario, ma a un nuovo soggetto che è conforme anche agli obiettivi stabiliti dal regolamento (agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori). Il Tribunale non risponde a tale argomento nel merito e non esamina il rapporto tra i gruppi di produttori qualificati e i gruppi di produttori.

In secondo luogo, con riguardo al secondo motivo sollevato nel ricorso del governo ungherese, il Tribunale è incorso anche in un errore di diritto, che ha determinato una significativa violazione dei suoi diritti procedurali. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente insufficiente per quanto riguarda la certezza del diritto, che rientra nel secondo motivo, e per quanto riguarda l’argomento che, secondo il Tribunale, sarebbe stato dedotto solo a posteriori, all’udienza, e, in sostanza, il Tribunale si è limitato a sottolineare la propria posizione in modo puramente dichiarativo, senza alcun tipo di motivazione.

Se il Tribunale riteneva che il governo ungherese non avesse debitamente giustificato il nesso tra tale questione e il secondo motivo, compreso il nesso con il principio della certezza del diritto, avrebbe dovuto esaminare il periodo coperto dall’esclusione e interpretare a tal fine l’articolo 52, paragrafo 4, lettera c) e/o b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 1 . Tuttavia, con riferimento a tale punto, il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel non considerare tale disposizione come una questione da esaminare d’ufficio.

Infine, il governo ungherese conclude la sua argomentazione relativa al secondo motivo con alcune considerazioni aggiuntive sulla violazione del principio di proporzionalità.

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1 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).