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Ricorso presentato il 26 gennaio 2007 - Suvikas /Consiglio

(Causa F-6/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Risto Suvikas (Helsinki, Finlandia) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Comitato consultivo di selezione di non iscrivere il ricorrente sulla lista dei migliori candidati alla selezione relativa all'avviso di posto vacante del Consiglio B/204;

annullare tale lista, nonché talune decisioni del Consiglio di assumere ai posti da assegnare i candidati iscritti in essa e di non assumere il ricorrente;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente a risarcimento del danno subito dalla sua carriera la differenza, per un periodo di sei anni, tra la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto e quella altrimenti ottenuta, e la somma di EUR 25 000 a titolo di danno morale;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 14 ottobre 2005, il Consiglio ha pubblicato un avviso di posto vacante per 8 posti di agente temporaneo per l'esercizio delle funzioni di "Duty Officer". Il ricorrente, che aveva già esercitato tali funzioni come esperto nazionale distaccato (END), ha presentato la sua candidatura. Il 20 febbraio 2006, egli è stato informato di non essere stato iscritto sulla lista ristretta al termine della procedura di selezione.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce tre motivi.

Nell'ambito del primo motivo, egli fa valere la violazione del punto 4 dell'avviso nonché dei principi di obiettività, di trasparenza e di parità di trattamento. In particolare, mentre i candidati esterni sono stati valutati dal Comitato consultivo di selezione sulla base di colloqui e dell'esame dei loro titoli, i candidati che avevano già esercitato le funzioni di "Duty Officers", in quanto END, sarebbero stati valutati sulla base dei pareri dei loro superiori attinenti al modo in cui avevano svolto le loro mansioni. Il Consiglio non avrebbe provato che tale asserita irregolarità non avrebbe compromesso i risultati della selezione.

Con il secondo motivo, il ricorrente invoca la violazione dei diritti della difesa in quanto, poiché i candidati interni erano stati valutati secondo la procedura precedentemente descritta, essi avrebbero dovuto vedersi comunicare in anticipo il parere dei loro superiori gerarchici in modo da potersene difendere.

Il terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 9 e 12, n. 1, del regime applicabile agli altri agenti (RAA) nonché dei principi di imparzialità, di obiettività e di parità di trattamento, è composto di tre parti.

Nella prima, il ricorrente fa valere che taluni membri del Comitato di selezione si sarebbero trovati in una situazione di conflitto di interessi rispetto a taluni candidati e che, pertanto, taluni candidati sarebbero stati valutati al di fuori delle operazioni di selezione previste dall'avviso di posto vacante.

Nella seconda parte, il ricorrente sostiene che il Comitato avrebbe valutato i titoli dei candidati senza tener conto del livello, della durata e della specificità delle loro formazioni e esperienze professionali.

Nella terza parte il ricorrente afferma che, anche supponendo che la valutazione dei candidati interni sulla base dei pareri dei loro superiori gerarchici possa essere ammessa in linea di principio, cionondimeno la procedura resterebbe irregolare in quanto tali pareri non sarebbero stati correttamente valutati al momento della redazione della lista dei vincitori e ciò a causa, segnatamente, del conflitto di interessi sopramenzionato.

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