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Impugnazione proposta il 30 agosto 2019 da Ja zum Nürburgring eV avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 19 giugno 2019, nella causa T-373/15, Ja zum Nürburgring eV / Commissione europea

(Causa C-647/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ja zum Nürburgring eV (rappresentanti: Prof. Dr. D. Frey e Dr. M. Rudolph, avvocati)

Altre parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 luglio 2019 nella causa T-373/15;

annullare la decisione C(2014) 3634 final della Commissione del 1° ottobre 2014, là dove essa dichiara

che l’acquirente delle attività patrimoniali cedute nell’ambito della procedura di gara d’appalto, la capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, e le sue controllate non sono interessate da un eventuale recupero degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, e

che la cessione delle attività patrimoniali della Nürburgring GmbH, della Motorsport Resort Nürburgring GmbH e della Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH non costituisce un aiuto di Stato in favore della capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH o delle sue controllate.

in via subordinata, annullare la sentenza indicata al punto 1 e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi.

Errore di diritto nel negare l’interesse della ricorrente in qualità di concorrente:

Il Tribunale avrebbe ignorato deduzioni e argomenti rilevanti avanzati dalla ricorrente, i quali risultavano chiaramente dagli atti di causa, in tal modo violando l’obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare e, in ogni caso, non avrebbe fornito una motivazione sufficiente. Sussisterebbe inoltre una violazione del diritto al contraddittorio e del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Errore di diritto nel negare l’interesse della ricorrente in qualità di associazione di categoria:

Anche sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe ignorato deduzioni e argomenti rilevanti avanzati dalla ricorrente, i quali risultavano dagli atti di causa, in tal modo violando l’obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare e, in ogni caso, non avrebbe fornito una motivazione sufficiente. Sussisterebbe inoltre una violazione del diritto al contraddittorio e del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). Il Tribunale avrebbe altresì travisato fatti ed elementi di prova. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Errore procedurale e di diritto nel negare la legittimazione ad agire della ricorrente in qualità di concorrente e di associazione di categoria per quanto riguarda la seconda decisione impugnata:

Per le ragioni esposte ai motivi d’impugnazione sub 1) e sub 2), il Tribunale avrebbe erroneamente negato la legittimazione ad agire della ricorrente per quanto riguarda la seconda decisione impugnata.

Errore di diritto nel negare l’obbligo della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale riguardo alla concessione di nuovi aiuti di stato attraverso la cessione delle attività patrimoniali alla Capricorn:

Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che si è tenuta una procedura di gara aperta, trasparente, non discriminatoria ed incondizionata, in tal modo violando gli articoli 107 e 108, paragrafo 2, TFUE nonché il diritto al contraddittorio e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ed altresì travisando fatti ed elementi di prova. Il prezzo di mercato non sarebbe stato quindi determinato. Sussistevano pertanto seri dubbi, tali da indurre la Commissione ad avviare un procedimento di indagine formale.

Erronea motivazione del Tribunale in ordine al profilo della carenza di motivazione della Commissione relativamente alla seconda decisione impugnata:

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quando non ha riconosciuto che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente riguardo alle decisioni impugnate.

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