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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 6 aprile 2020 – Zipvit Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-156/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Zipvit Ltd

Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)    Se, qualora (i) un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente da IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, (ii) il contratto tra il fornitore e l’operatore commerciale stabilisca che il prezzo della prestazione è al netto dell’IVA e preveda che, se l’IVA è dovuta, l’operatore debba sostenerne il costo, (iii) il fornitore non rivendichi mai e non possa più rivendicare l’IVA supplementare dovuta dall’operatore commerciale, e iv) l’autorità fiscale non possa o non possa più (per intervenuta prescrizione) pretendere dal fornitore il versamento dell’IVA che avrebbe dovuto essere pagata, la direttiva 1 comporti che il prezzo effettivamente pagato è l’insieme di un importo netto imponibile più l’IVA applicabile a detto importo, cosicché l’operatore commerciale può chiedere di detrarre l’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA effettivamente «assolta» per detta prestazione.

2)    In alternativa, se, in tali circostanze, l’operatore commerciale possa rivendicare la detrazione dell’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA «dovuta» in relazione a tale prestazione.

3)    Se, qualora un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente dall’IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, con la conseguenza che l’operatore non è in grado di presentare all’autorità fiscale una fattura IVA conforme all’articolo 226, paragrafi 9 e 10, della direttiva per la prestazione che gli è stata resa, l’operatore abbia il diritto di chiedere la detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva.

4)    Nel rispondere alle domande da 1) a 3):

a)    se sia rilevante esaminare se il fornitore possa difendersi, sulla base del legittimo affidamento o di altri elementi discendenti dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, contro qualsiasi tentativo da parte dell’autorità fiscale di emettere un avviso di accertamento che gli impone di rendere conto di un importo che rappresenta l’IVA relativa alla prestazione.

b)    Se sia pertinente il fatto che l’operatore commerciale sapesse, alla stessa stregua dell’autorità fiscale e del fornitore, che la prestazione non era in effetti esente, oppure che disponesse degli stessi mezzi di conoscenza di questi ultimi, e avrebbe potuto offrirsi di pagare l’IVA dovuta per la prestazione (calcolata con riferimento al prezzo commerciale della prestazione) in modo da poterla trasferire all’autorità fiscale, ma abbia omesso di farlo.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).