Language of document : ECLI:EU:F:2011:20

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 marzo 2011

Causa F‑27/10

Christian Begue e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Indennità per lavoratori regolarmente soggetti a permanenze — Artt. 55 e 56 ter dello Statuto — Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Begue e altri 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza chiedono l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti della Commissione, del 2 febbraio 2010, recante rigetto dei loro reclami avverso la decisione del 3 settembre 2009 con cui vengono respinte le loro domande di versamento, con effetto retroattivo, di un’indennità per le permanenze prevista dall’art. 56 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Decisione: Il ricorso è respinto. I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione.

Massime

1.      Funzionari — Condizioni di lavoro — Indennità di permanenza

(Statuto dei funzionari, art. 56 ter, primo comma; regolamento del Consiglio n. 495/77, art. 1, n. 1, primo comma)

2.      Funzionari — Condizioni di lavoro — Indennità di permanenza

(Stauto dei funzionari, artt. 55 e 56 ter; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, n. 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88)

1.      Un funzionario può rivendicare l’indennità di permanenza prevista dall’art. 56 ter dello Statuto solo se ricorrono due condizioni, condizioni da interpretare in senso restrittivo. In primo luogo, e conformemente al detto art. 56 ter, primo comma, il funzionario dev’essere regolarmente tenuto a restare a disposizione dell’istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori del tempo normale di lavoro. In secondo luogo, il funzionario deve appartenere ad un servizio che presenti una delle caratteristiche elencate dall’art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento n. 495/77, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze, come ad esempio la caratteristica di svolgere compiti di sicurezza e di prevenzione o quella di fornire un sostegno al coordinamento in caso di urgenza o di crisi.

(v. punti 44 e 76)

2.      Solo un servizio, o una parte di servizio, che comprenda più funzionari o agenti può essere tenuto, in quanto unità, a rimanere effettivamente disponibile 24 ore su 24, durante tutto l’arco dell’anno e, di conseguenza, può giustificare la concessione di un’indennità di permanenza prevista dall’art. 56 ter dello Statuto ai suoi funzionari e agenti.

Infatti, un servizio di assistenza 24 ore su 24 richiede un’organizzazione delle condizioni di lavoro che sia conforme alle prescrizioni minime in materia di tutela della salute e della sicurezza dei funzionari. A questo proposito, l’art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Per giunta, un regime lavorativo che non consente ai lavoratori di beneficiare del diritto al riposo giornaliero, anche se si tratta di un contratto della durata massima di 80 giorni all’anno, non soltanto priva del suo contenuto un diritto soggettivo espressamente riconosciuto della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, ma è anche in contrasto con l’obiettivo di quest’ultima.

Ne consegue che l’indennità di permanenza prevista dall’art. 56 ter dello Statuto non compensa il semplice fatto di poter essere contattato in ogni momento dall’istituzione, come prescritto dall’art. 55, primo comma, dello Statuto, ma quello di essere effettivamente soggetto ad un obbligo specifico, quello di entrare a far parte di un turno di guardia che consente al servizio di appartenenza di essere continuamente operativo. Infatti, la nozione di permanenza regolare ai sensi dell’art. 56 ter dello Statuto va necessariamente oltre la disponibilità ai sensi dell’art. 55 dello Statuto.

(v. punti 49, 55 e 57‑59)

Riferimento:

Corte: 9 settembre 2003, causa C‑151/02, Jaeger (punto 94), e 14 ottobre 2010, causa C‑428/09, Union syndicale «Solidaires Isère» (punti 50, 59 e 60)