Language of document : ECLI:EU:T:2012:142

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

21 marzo 2012 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Onere e grado della prova»

Nelle cause riunite T‑439/10 e T‑440/10,

Fulmen, con sede in Teheran (Iran),

Fereydoun Mahmoudian, residente in Teheran,

rappresentati da A. Kronshagen, avvocato,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto dalla

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis ed É. Cujo, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, un ricorso diretto all’annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti e, dall’altro, una domanda di riconoscimento del danno subito da questi ultimi a causa dell’adozione degli atti summenzionati,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente nella causa T‑439/10, la Fulmen, è una società iraniana, attiva in particolare nel settore delle apparecchiature elettriche.

2        Il ricorrente nella causa T‑440/10, il sig. Fereydoun Mahmoudian, è azionista di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione della Fulmen.

 Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran

3        La presente causa si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate per indurre la Repubblica islamica dell’Iran a porre fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di vettori per armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

4        L’Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49), e il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).

5        L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140 prevedeva il congelamento di tutti i capitali e di tutte le risorse economiche di determinate categorie di persone e di entità. L’elenco di tali persone ed entità figurava nell’allegato II di detta posizione comune.

6        Per quanto riguardava le competenze della Comunità europea, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 prevedeva il congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140. L’elenco di tali persone, entità e organismi costituiva l’allegato V del regolamento n. 423/2007.

7        La posizione comune 2007/140 è stata abrogata dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39).

8        L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali di molteplici categorie di entità. Tale disposizione riguarda, in particolare, le «persone ed entità (...) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno [alla proliferazione nucleare], o [le] persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o [le] entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, (...) di cui all’elenco nell’allegato II».

9        L’articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede, inoltre, restrizioni in materia di ammissione sul territorio degli Stati membri delle persone elencate nell’allegato II della medesima decisione.

10      L’articolo 24, paragrafi da 2 a 4, della decisione 2010/413 recita come segue:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l’allegato II.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all’entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l’entità».

11      L’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 è stato sostituito da un nuovo elenco, adottato nella decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81).

12      Il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 281, pag. 1).

13      L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 dispone quanto segue:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi (...) che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2010/413] sono stati riconosciuti come:

a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno [alla proliferazione nucleare], (...) o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

(…)».

14      L’articolo 36, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 961/2010 recita come segue:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l’allegato VIII.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo [di cui al paragrafo 2], direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo».

 Misure restrittive concernenti i ricorrenti

15      A partire dall’adozione della decisione 2010/413, il 26 luglio 2010, i nomi dei ricorrenti sono stati inseriti dal Consiglio nell’elenco di persone, entità ed organismi che figurano nella tabella I dell’allegato II di detta decisione.

16      Di conseguenza, i nomi dei ricorrenti sono stati inseriti nell’elenco di persone, entità ed organismi che figurano nella tabella I dell’allegato V del regolamento n. 423/2007 in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 (GU L 195, pag. 25). L’adozione del regolamento di esecuzione n. 668/2010 ha dato luogo al congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei ricorrenti.

17      Nella decisione 2010/413, il Consiglio ha indicato i motivi seguenti in relazione alla Fulmen: «Fulmen è intervenuta nell’installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo [Iran] in un’epoca in cui l’esistenza di questo non era ancora stata rivelata». Nel regolamento di esecuzione n. 668/2010, è stata utilizzata la formulazione seguente: «Fulmen è intervenuta nell’installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo in un’epoca in cui l’esistenza di questo non era ancora stata rivelata».

18      Per quanto riguarda il sig. Mahmoudian, sia la decisione 2010/413 sia il regolamento di esecuzione n. 668/2010 sono stati motivati come segue: «Direttore di Fulmen».

19      Con lettera del 28 luglio 2010, il Consiglio ha informato la Fulmen dell’inserimento del suo nominativo nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e in quello dell’allegato V del regolamento n. 423/2007.

20      Con lettere rispettivamente del 26 agosto e del 14 settembre 2010, il sig. Mahmoudian e la Fulmen hanno chiesto al Consiglio di riconsiderare il loro inserimento nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e in quello dell’allegato V del regolamento n. 423/2007. Essi, inoltre, hanno invitato il Consiglio a comunicare loro gli elementi sui quali si era basato per l’adozione delle misure restrittive nei loro confronti.

21      L’adozione della decisione 2010/644 non ha influito sull’inserimento dei nomi dei ricorrenti nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413.

22      Poiché il regolamento n. 423/2007 era stato abrogato dal regolamento n. 961/2010, il Consiglio ha inserito il nome della Fulmen al punto 13 della tabella B dell’allegato VIII di quest’ultimo regolamento e quello del sig. Mahmoudian al punto 14 della tabella A del medesimo allegato. Di conseguenza, i fondi dei ricorrenti sono ormai congelati in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010.

23      Per quanto riguarda l’inserimento della Fulmen, il regolamento n. 961/2010 contiene la seguente motivazione: «Fulmen è intervenuta nell’installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo [prima] che fosse rivelata l’esistenza di questo sito». Per quanto riguarda il sig. Mahmoudian, è stato indicato il motivo seguente: «Direttore di Fulmen».

24      Con lettere del 28 ottobre 2010 il Consiglio ha risposto alle lettere dei ricorrenti del 26 agosto e del 14 settembre 2010 indicando che, a seguito di riesame, esso respingeva la loro richiesta mirante all’eliminazione dei loro nomi dall’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e da quello dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»). A tal riguardo esso ha precisato che, dal momento che il fascicolo non presentava elementi nuovi che giustificassero un mutamento della sua posizione, i ricorrenti dovevano continuare ad essere soggetti alle misure restrittive previste dai suddetti testi. Il Consiglio ha inoltre indicato che la sua decisione di mantenere i nomi dei ricorrenti negli elenchi controversi non era basata su elementi diversi da quelli riportati nella motivazione di questi ultimi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, i ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame.

26      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2011, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nei presenti procedimenti a sostegno del Consiglio. Con ordinanza dell’8 marzo 2011 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso detto intervento.

27      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 15 novembre 2011, le cause T‑439/10 e T‑440/10 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della pronuncia della sentenza, in conformità dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

28      Le parti hanno svolto le proprie difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 23 novembre 2011.

29      Nei loro ricorsi, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010 nella parte in cui detti atti li riguardano;

—        condannare il Consiglio alle spese.

30      Nelle loro repliche, i ricorrenti hanno ampliato i capi delle loro conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione 2010/644 e il regolamento n. 961/2010 nella parte in cui detti atti li riguardano;

—        riconoscere il danno che essi hanno subito a causa dell’adozione degli atti impugnati.

31      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

—        respingere i ricorsi;

—        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

32      Nei loro ricorsi, i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo è relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, dei loro diritti di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo attiene ad un errore di diritto connesso alla mancanza di una decisione preventiva di un’autorità nazionale competente. Il terzo motivo concerne un errore di valutazione circa il coinvolgimento dei ricorrenti nella proliferazione nucleare. Il quarto motivo è relativo al danno economico e morale subito dai ricorrenti a causa dell’adozione degli atti impugnati.

33      All’udienza i ricorrenti hanno rinunciato al secondo motivo, circostanza di cui si è preso atto nel processo verbale di tale udienza.

34      Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti.

35      Prima di analizzare i motivi dedotti dai ricorrenti, occorre esaminare la ricevibilità di alcuni dei capi delle conclusioni, dei motivi e degli argomenti da essi presentati.

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010

36      Come emerge dai punti 11 e 12 supra, dalla data di presentazione dei ricorsi l’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 è stato sostituito da un nuovo elenco, approvato nella decisione 2010/644, e il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 961/2010. I ricorrenti hanno chiesto di potere adeguare le loro conclusioni iniziali di modo che i loro ricorsi fossero diretti all’annullamento di tutti i quattro atti in questione (in prosieguo, complessivamente: gli «atti impugnati»).

37      A tal proposito occorre rammentare che, quando una decisione o un regolamento che riguarda direttamente e individualmente un privato viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Sarebbe, infatti, in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di presentare ulteriori conclusioni o difese contro di esso (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc. pag. II‑3019, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso in esame occorre quindi accogliere, conformemente a tale giurisprudenza, le richieste dei ricorrenti e considerare che i loro ricorsi, al momento della chiusura della fase orale, sono diretti anche all’annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui tali atti li riguardano, e consentire alle parti di riformulare le conclusioni, i motivi e gli argomenti alla luce di tale nuovo elemento, il che comporta il loro diritto di presentare conclusioni, motivi e argomenti supplementari (v., per analogia, sentenza People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, citata supra al punto 37, punto 47).

 Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni dei ricorrenti e del quarto motivo

39      Con il secondo capo delle conclusioni, i ricorrenti chiedono al Tribunale di riconoscere il danno che essi hanno subito a causa dell’adozione degli atti impugnati.

40      All’udienza i ricorrenti hanno precisato che il secondo capo delle loro conclusioni era diretto all’ottenimento di una sentenza declaratoria e che il quarto motivo era stato invocato a supporto.

41      Orbene, il contenzioso dell’Unione non conosce mezzi di ricorso che autorizzino il giudice a prendere posizione attraverso una dichiarazione generale o di principio (sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2005, Infront WM/Commissione, T‑33/01, Racc pag. II‑5897, punto 171, e ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2008, Cofra/Commissione, T‑477/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Pertanto, il secondo capo delle conclusioni e il quarto motivo devono essere respinti, dato che il Tribunale è manifestamente incompetente a pronunciarsi.

 Sulla ricevibilità, nella causa T‑439/10, dell’argomento secondo il quale la Fulmen non sarebbe intervenuta nel sito di Qom/Fordo

42      Nella causa T‑439/10 il Consiglio e la Commissione sostengono che la Fulmen, prima della fase della replica, non ha negato specificamente di avere operato nel sito di Qom/Fordo. Di conseguenza, il suo argomento su detto punto costituirebbe un motivo nuovo e sarebbe quindi irricevibile ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

43      Occorre, tuttavia, rilevare che, al punto 3 del suo ricorso, la Fulmen ha dichiarato che essa «non [aveva] mai partecipato in alcun modo (...) ad attività legate al programma nucleare o di missili balistici in Iran». Siffatta formulazione implica necessariamente che la Fulmen ha contestato la sua partecipazione nel sito di Qom/Fordo, che è il solo comportamento di cui è accusata dal Consiglio in termini di coinvolgimento nelle attività di cui trattasi.

44      La stessa conclusione si impone alla luce dei punti 30 e 31 del ricorso, nei quali la Fulmen contesta l’effettività e la gravità dei motivi avanzati dal Consiglio per l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Infatti, il presunto intervento della Fulmen nel sito di Qom/Fordo è l’unico motivo invocato da detta istituzione per il suo inserimento negli elenchi controversi.

45      In tali circostanze, occorre considerare che nel suo ricorso la Fulmen ha negato di essere intervenuta nel sito di Qom/Fordo, il che implica che il suo argomento al riguardo non costituisce un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

46      Va quindi respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e dalla Commissione.

 Nel merito

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa dei ricorrenti e del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

47      I ricorrenti sostengono che gli atti impugnati non sono sufficientemente motivati nei loro confronti, che il loro diritto al contraddittorio non è stato rispettato nel procedimento che si è concluso con l’adozione degli atti in parola e che, omettendo di comunicare loro gli elementi addebitati, il Consiglio ha violato altresì il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Nella causa T‑440/10 il sig. Mahmoudian invoca inoltre il fatto che i primi atti con i quali sono stati congelati i suoi fondi non gli erano stati notificati individualmente.

—       Sull’obbligo di motivazione

48      L’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, come previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e, più in particolare, nel caso di specie, dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro lato, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. L’obbligo di motivazione così formulato costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione al quale si può derogare solo sulla base di ragioni imperative. Pertanto la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio, in quanto la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

49      Pertanto, salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di determinati elementi, il Consiglio è tenuto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, a rendere noti all’entità interessata da un provvedimento adottato, a seconda dei casi, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 i motivi specifici e concreti per cui esso stima che tale disposizione risulti applicabile all’interessato. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della decisione e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla (v., in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

50      Peraltro, la motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui esso è stato adottato. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

51      Nel caso di specie, dalla motivazione degli atti impugnati emerge, da un lato, che la Fulmen è destinataria delle misure restrittive perché avrebbe fornito apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo e, dall’altro, che il sig. Mahmoudian è interessato in quanto direttore della Fulmen.

52      Pur essendo breve, siffatta motivazione soddisfa le norme giurisprudenziali richiamate sopra. Infatti, ha consentito ai ricorrenti di comprendere quali atti fossero addebitati alla Fulmen e di contestare sia l’effettività di tali atti sia la loro rilevanza. Parimenti, la motivazione fornita consente di comprendere che il sig. Mahmoudian è destinatario delle misure restrittive per l’influenza che si presume eserciti in seno alla Fulmen nella sua presunta qualità di direttore di tale società.

53      La sufficienza della motivazione fornita è confermata, inoltre, dal contenuto dei ricorsi. Infatti, l’argomento dei ricorrenti per quanto attiene alla fondatezza del loro inserimento negli elenchi controversi riguarda, giustamente, l’effettività dell’intervento della Fulmen nel sito di Qom/Fordo e la posizione del sig. Mahmoudian in seno alla Fulmen.

54      I ricorrenti deducono, tuttavia, due censure supplementari.

55      Da un lato, sia la Fulmen sia il sig. Mahmoudian sostengono che la motivazione non è supportata da prove e che quindi non ha consentito loro di valutare né la portata delle misure adottate nei loro confronti né, tanto meno, la loro fondatezza.

56      Orbene, la questione della motivazione degli atti impugnati è distinta da quella della prova del comportamento contestato ai ricorrenti, vale a dire i fatti menzionati in tali atti e la qualificazione degli stessi come un sostegno alla proliferazione nucleare (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc. pag. I‑11381, punto 88).

57      Pertanto, la questione se la motivazione degli atti impugnati sia supportata da prove è pertinente nell’ambito del terzo motivo, relativo ad un errore di valutazione circa il coinvolgimento dei ricorrenti nella proliferazione nucleare. Per contro, è inconferente nell’ambito del presente motivo.

58      Peraltro, il sig. Mahmoudian sostiene che i dati relativi alla sua persona, che figurano nella motivazione degli elenchi controversi, contengono numerosi errori. In particolare, egli non sarebbe più il direttore della Fulmen.

59      A tal proposito, occorre distinguere due categorie di dati concernenti il sig. Mahmoudian.

60      Così, da un lato, per quanto riguarda i dati di identificazione del sig. Mahmoudian, e cioè quelli relativi al passaporto e alla naturalizzazione, il fatto che egli abbia proposto un ricorso dinanzi al Tribunale conferma che ha compreso di essere destinatario degli atti impugnati. Del pari, il sig. Mahmoudian non presenta argomenti diretti a dimostrare che gli errori contenuti nei dati di cui trattasi, non contestati del resto dal Consiglio, hanno reso più difficile la comprensione degli elementi considerati a suo carico dal Consiglio. In tali circostanze, non occorre constatare una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda tali errori.

61      Dall’altro, il sig. Mahmoudian, negando di essere il direttore della Fulmen, contesta la materialità dei fatti addebitatigli dal Consiglio. Orbene, alla luce di quanto appurato supra al punto 56, la questione della presunta insufficienza della motivazione degli atti impugnati è distinta da quella della fondatezza della stessa motivazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 7 novembre 1997, Cipeke/Commissione, T‑84/96, Racc. pag. II‑2081, punto 47). Ne consegue che l’argomento secondo il quale il sig. Mahmoudian non è più direttore della Fulmen è inconferente nell’ambito del presente motivo.

62      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la censura relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto in parte infondata e in parte inconferente.

—       Sulla mancanza di notificazione individuale della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 al sig. Mahmoudian

63      Il sig. Mahmoudian sostiene che i primi atti con i quali sono stati congelati i suoi fondi, vale a dire la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010, non gli sono stati notificati individualmente, ma sono stati soltanto pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

64      A tal proposito, l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007, in vigore al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione n. 668/2010, imponeva al Consiglio di indicare le ragioni individuali e specifiche alla base delle decisioni adottate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento e di renderle note alle persone, alle entità e agli organismi interessati. Una disposizione analoga figura all’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413.

65      Sebbene, in linea di principio, il Consiglio fosse tenuto a rispettare l’obbligo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 con una comunicazione individuale, detta disposizione non prevedeva alcuna forma precisa, dato che non menzionava altro obbligo se non quello di «rendere noti» all’interessato i motivi del suo inserimento negli elenchi controversi (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 56, punti 52 e 56). Analogamente, l’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 si limita a prevedere che il Consiglio «trasmette la sua decisione».

66      In tali circostanze, è importante che sia stato dato un effetto utile alle disposizioni di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 56, punto 56).

67      Nel caso di specie, è indiscusso che non vi sia stata alcuna comunicazione individuale della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 al sig. Mahmoudian. Le parti sono tuttavia in disaccordo sulla questione se il Consiglio conoscesse l’indirizzo del sig. Mahmoudian e, in caso contrario, se fosse tenuto a verificarlo d’ufficio.

68      Orbene, va osservato che, nonostante la mancanza di comunicazione individuale, il sig. Mahmoudian è stato in grado di presentare al Consiglio le proprie osservazioni sulle misure restrittive adottate nei suoi confronti con lettera del 26 agosto 2010, vale a dire entro i termini fissati a tal fine. Il sig. Mahmoudian ha altresì proposto dinanzi al Tribunale, entro il termine previsto, un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010. Inoltre, egli non invoca argomenti concreti per dimostrare che la mancata comunicazione individuale degli atti impugnati abbia reso più difficile la sua difesa nei confronti del Consiglio nell’ambito della procedura amministrativa o dinanzi al Tribunale.

69      In tali circostanze, occorre considerare che, indipendentemente dalla questione se il Consiglio conoscesse l’indirizzo del sig. Mahmoudian o fosse tenuto a cercarlo, il mancato rispetto dell’obbligo previsto all’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 non ha impedito a quest’ultimo di conoscere i motivi individuali e specifici dell’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti. Di conseguenza, la mancanza di comunicazione individuale della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 al sig. Mahmoudian non può giustificare, nel caso di specie, l’annullamento degli atti in parola.

70      Pertanto, occorre respingere l’argomento del sig. Mahmoudian su tale punto in quanto inconferente.

—       Sul principio del rispetto dei diritti della difesa

71      Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa e in particolare del diritto al contraddittorio, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di un’entità e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 91).

72      Il principio del rispetto dei diritti della difesa esige, da un lato, che all’entità interessata devono essere comunicati gli elementi ritenuti a suo carico per fondare l’atto che le arreca pregiudizio. Dall’altro, essa deve essere messa in grado di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, in prosieguo: la «sentenza OMPI», punto 93).

73      In via preliminare, il Consiglio e la Commissione contestano l’applicabilità nel caso di specie del principio del rispetto dei diritti della difesa. Rinviando alla sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T‑181/08, Racc. pag. II‑1965, punti da 121 a 123), le due istituzioni fanno valere che i ricorrenti non sono stati oggetto delle misure restrittive per le loro specifiche attività, ma a motivo della loro appartenenza ad una categoria generale di persone e di entità. Di conseguenza, il procedimento di adozione delle misure restrittive non sarebbe stato avviato nei confronti dei ricorrenti secondo la giurisprudenza citata supra al punto 71 e questi ultimi, quindi, non potrebbero invocare i diritti della difesa o potrebbero farlo solo in misura limitata.

74      Tale argomento non può essere accolto.

75      Infatti, in primo luogo, dalla motivazione degli atti impugnati emerge che l’adozione delle misure restrittive nei confronti dei ricorrenti è giustificata dal presunto intervento della Fulmen nel sito di Qom/Fordo e dall’influenza che il sig. Mahmoudian eserciterebbe in seno alla Fulmen. Così, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Tay Za/Consiglio, citata supra al punto 73, i ricorrenti sono oggetto di misure restrittive perché si presume siano coinvolti essi stessi nella proliferazione nucleare e non per la loro appartenenza alla categoria generale di persone e di entità legate alla Repubblica islamica dell’Iran.

76      Ne consegue che i punti da 121 a 123 della sentenza Tay Za/Consiglio, citata supra al punto 73, non sono applicabili al caso di specie.

77      In secondo luogo, in ogni caso, l’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413, l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e l’articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 961/2010 prevedono disposizioni che garantiscono i diritti della difesa delle entità interessate da misure restrittive adottate in virtù di detti testi. Il rispetto di tali diritti è oggetto del controllo del giudice dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 48, punto 37).

78      In tali circostanze, va concluso che il principio del rispetto dei diritti della difesa può essere invocato dai ricorrenti nel caso di specie.

79      A tal proposito, i ricorrenti sostengono che, nell’ambito dell’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio non ha comunicato loro gli elementi assunti a loro carico né ha dato loro l’opportunità di fare valere utilmente il loro punto di vista.

80      Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il primo atto con cui sono congelati i fondi di un’entità, la comunicazione degli elementi assunti a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto di cui trattasi o al più presto dopo l’adozione. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha anche il diritto di fare valere il suo punto di vista in merito a tali elementi una volta adottato l’atto (v., in tal senso e per analogia, la sentenza della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 342, e sentenza OMPI, citata supra al punto 72, punto 137).

81      Nel caso di specie, l’adozione dei primi atti con i quali sono stati congelati i fondi dei ricorrenti, vale a dire la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010, è stata comunicata individualmente alla Fulmen il 28 luglio 2010. Per quanto riguarda il sig. Mahmoudian, dai punti da 67 a 69 supra emerge che la mancata comunicazione individuale degli atti in questione non gli ha impedito di conoscere i motivi individuali e specifici dell’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti, il che implica che siffatta circostanza non ha inficiato i suoi diritti della difesa.

82      Quanto al contenuto della comunicazione degli elementi assunti a loro carico, i ricorrenti indicano che, nonostante le richieste formulate nelle loro lettere del 26 agosto e del 14 settembre 2012, il Consiglio non ha comunicato loro gli elementi, in particolare i documenti, sui quali si era basato per adottare le misure restrittive nei loro confronti.

83      A tal proposito, nelle sue risposte alle citate lettere il Consiglio ha segnalato che il suo fascicolo non conteneva elementi diversi da quelli indicati negli atti impugnati.

84      Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tale indicazione non costituisce una violazione dei loro diritti della difesa. Infatti, il Consiglio non ha reso più difficile la loro difesa occultando l’esistenza o il contenuto di elementi sui quali erano fondate le sue asserzioni. Anzi, ammettendo che non esisteva nel suo fascicolo nessun altro elemento rilevante, ha permesso ai ricorrenti di invocare tale circostanza, come hanno fatto nell’ambito del terzo motivo.

85      Per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti a far valere utilmente il loro punto di vista, va osservato che, a seguito dell’adozione dei primi atti con i quali sono stati congelati i fondi dei ricorrenti, il 26 luglio 2010, essi hanno inviato al Consiglio le lettere del 26 agosto e del 14 settembre 2010, in cui hanno esposto i loro argomenti e chiesto che le misure restrittive adottate nei loro confronti fossero eliminate. Il Consiglio ha risposto a dette lettere il 28 ottobre 2010. Di conseguenza, non occorre constatare una violazione del diritto dei ricorrenti a far valere utilmente il loro punto di vista.

86      In tali circostanze, occorre dichiarare infondata la censura relativa ad una violazione dei diritti della difesa dei ricorrenti.

—       Sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

87      Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1). L’efficacia del controllo giurisdizionale implica che l’autorità dell’Unione in questione sia tenuta a comunicare i motivi di una misura restrittiva all’entità interessata, per quanto possibile, al momento in cui tale misura è adottata, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire ai destinatari di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso. L’osservanza dell’obbligo di comunicare detti motivi è infatti necessaria sia per consentire ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell’Unione, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo della legittimità dell’atto dell’Unione di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, citata supra al punto 80, punti da 335 a 337 e giurisprudenza ivi citata).

88      Nel caso di specie, innanzitutto, dai punti da 51 a 62 supra emerge che gli atti impugnati erano corredati da informazioni sufficientemente precise quanto ai motivi dell’adozione delle misure restrittive nei confronti dei ricorrenti.

89      In secondo luogo, questi stessi motivi sono stati comunicati individualmente alla Fulmen. Per quanto riguarda il sig. Mahmoudian, dai punti da 67 a 69 emerge che la mancata comunicazione individuale della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 non ha colpito i suoi diritti procedurali, fra cui il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

90      Infine, il Tribunale è in grado di esercitare pienamente il suo sindacato di legittimità degli atti impugnati.

91      In tali circostanze, va respinta in quanto infondata la censura relativa ad una violazione dei diritti dei ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva.

92      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo ad un errore di valutazione circa il coinvolgimento dei ricorrenti nella proliferazione nucleare

93      Con il terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che il Consiglio ha commesso un errore di valutazione quando ha concluso che essi avevano apportato un sostegno alla proliferazione nucleare.

94      I ricorrenti presentano due argomenti per supportare la loro posizione. Con il primo argomento, invocato in entrambe le cause, contestano che la Fulmen sia intervenuta nel sito di Qom/Fordo e sostengono che il Consiglio non ha fornito la prova delle sue asserzioni su detto punto.

95      Il Consiglio sostiene che la Fulmen è stata coinvolta nell’installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo. All’udienza il Consiglio ha aggiunto che non si poteva chiedergli di fornire la prova di tale asserzione. Infatti, secondo il Consiglio, il sindacato del giudice dell’Unione deve essere limitato alla verifica che i motivi invocati per giustificare l’adozione di misure restrittive siano «verosimili». Tale sarebbe il caso di specie, tenuto conto che la Fulmen è una società attiva da tempo nel mercato iraniano delle apparecchiature elettriche e che dispone di un’ingente forza lavoro.

96      A tal proposito, va ricordato che il sindacato giurisdizionale della legittimità di un atto con il quale sono state adottate misure restrittive nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarlo, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione. In caso di contestazione, spetta al Consiglio presentare detti elementi ai fini della loro verifica da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, citata supra al punto 48, punti 37 e 107).

97      Pertanto, contrariamente a quello che sostiene il Consiglio, il sindacato di legittimità che deve essere esercitato nel caso di specie non è limitato alla verifica della «verosimiglianza» astratta dei motivi invocati, ma deve includere la questione se questi ultimi siano sufficientemente suffragati da elementi di prova e di informazione concreti.

98      Né il Consiglio potrebbe sostenere di non essere tenuto a produrre tali elementi.

99      A tal riguardo, in primo luogo, il Consiglio dichiara che le misure restrittive nei confronti dei ricorrenti sono state adottate su proposta di uno Stato membro, conformemente alla procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione 2010/413. Orbene, tale circostanza non inficia in alcun modo il fatto che gli atti impugnati siano atti del Consiglio il quale deve, pertanto, assicurarsi che la loro adozione sia giustificata, chiedendo all’occorrenza allo Stato membro interessato di presentargli gli elementi di prova e di informazione necessari a tal fine.

100    In secondo luogo, il Consiglio non può far valere che gli elementi di cui trattasi provenivano da fonti riservate e che non possono, pertanto, essere divulgati. Infatti, pur potendo tale circostanza giustificare, eventualmente, restrizioni alla comunicazione di detti elementi ai ricorrenti o ai loro avvocati, ciò non toglie che, tenuto conto del ruolo essenziale del sindacato giurisdizionale nel contesto dell’adozione delle misure restrittive, il giudice dell’Unione deve poter controllare la legittimità e la fondatezza di tali misure, senza che possano essergli opposti il segreto o la riservatezza degli elementi di prova e di informazione utilizzati dal Consiglio (v., per analogia, sentenza OMPI, citata supra al punto 72, punto 155). Inoltre, il Consiglio non può fondare un atto contenente misure restrittive su informazioni o elementi del fascicolo comunicati da uno Stato membro se tale Stato membro non è disposto ad autorizzarne la comunicazione al giudice dell’Unione investito del controllo di legittimità di tale atto (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑284/08, Racc. pag. II‑3487, punto 73).

101    In terzo luogo, il Consiglio sostiene, a torto, che la prova del coinvolgimento di un’entità nella proliferazione nucleare non può essergli richiesta, tenuto conto della natura clandestina dei comportamenti interessati. Da un lato, il solo fatto che l’adozione delle misure restrittive sia proposta in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione 2010/413 presuppone che lo Stato membro interessato o l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a seconda dei casi, dispongano di prove o di elementi d’informazione che dimostrano, a loro avviso, che l’entità in questione è coinvolta nella proliferazione nucleare. Dall’altro, le difficoltà eventualmente incontrate dal Consiglio quando tenta di provare detto coinvolgimento possono, all’occorrenza, ripercuotersi sul grado di prova richiestogli. Per contro, non potrebbero avere per conseguenza un’esenzione totale dall’onere della prova cui è tenuto.

102    Quanto alla valutazione del caso di specie, il Consiglio non ha prodotto alcun elemento d’informazione o di prova a sostegno dei motivi invocati negli atti impugnati. Così come ammette, in sostanza, il Consiglio stesso, esso si basa su mere asserzioni non dimostrate secondo le quali la Fulmen avrebbe installato apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo prima che se ne scoprisse l’esistenza.

103    In tali circostanze, va constatato che il Consiglio non ha apportato la prova che la Fulmen fosse intervenuta nel sito di Qom/Fordo e, pertanto, va accolto il terzo motivo, senza che sia necessario esprimersi sul secondo argomento avanzato dal sig. Mahmoudian nella causa T‑440/10, relativo alla sua posizione in seno alla Fulmen.

104    Poiché il Consiglio, negli atti impugnati, non ha invocato altre circostanze che giustificano l’adozione di misure restrittive nei confronti della Fulmen e del sig. Mahmoudian, occorre annullare detti atti nella parte in cui riguardano i ricorrenti.

105    Per quanto concerne l’efficacia temporale dell’annullamento degli atti impugnati, va osservato, innanzitutto, che il regolamento di esecuzione n. 668/2010, che ha modificato l’elenco dell’allegato V del regolamento n. 423/2007, non produce più effetti giuridici a seguito dell’abrogazione di quest’ultimo regolamento da parte del regolamento n. 961/2010.

106    In secondo luogo, quanto al regolamento n. 961/2010, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione contemplato all’articolo 56, primo comma, di detto Statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto. Il Consiglio dispone, quindi, di un termine di due mesi, aumentato per la distanza di dieci giorni, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, per porre rimedio alla violazione accertata adottando, eventualmente, nuove misure restrittive nei confronti dei ricorrenti. Nel caso di specie, il rischio di un danno grave e irreparabile all’efficacia delle misure restrittive imposte dal regolamento n. 961/2010 non sembra sufficientemente elevato, tenuto conto del considerevole impatto di siffatte misure sui diritti e sulle libertà dei ricorrenti, da giustificare il mantenimento degli effetti di detto regolamento nei confronti di questi ultimi per un periodo superiore a quello previsto all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2011, Kadio Morokro/Consiglio, T‑316/11, Racc. pag. II-293, punto 38).

107    Infine, per quanto riguarda l’efficacia temporale dell’annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Nel caso di specie, l’esistenza di una differenza fra la data in cui produce i suoi effetti l’annullamento del regolamento n. 961/2010 e quella in cui produce i suoi effetti l’annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, potrebbe comportare un danno grave alla certezza del diritto, dato che gli atti in questione impongono ai ricorrenti misure identiche. Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, devono quindi essere mantenuti in vigore per quanto riguarda i ricorrenti fino a quando l’annullamento del regolamento n. 961/2010 non produrrà effetti (v., per analogia, sentenza Kadio Morokro/Consiglio, citata supra al punto 106, punto 39).

 Sulle spese

108    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda dei ricorrenti.

109    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nel procedimento sopportano le proprie spese. La Commissione, pertanto, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Fulmen e il sig. Fereydoun Mahmoudian:

—        la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

—        il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran,

—        la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

—        il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007.

2)      Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti in vigore per quanto riguarda la Fulmen e il sig. Mahmoudian fino a quando l’annullamento del regolamento n. 961/2010 non produrrà effetti.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Fulmen e dal sig. Mahmoudian.

5)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2012.

Firme


* Lingua processuale: il francese.