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Impugnazione proposta il 22 maggio 2019 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 marzo 2019, causa T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE

(Causa C-396/19P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamann, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019, Espírito Santo Financial Group/Banca centrale europea (T-730/16);

respingere il ricorso anche per quanto riguarda il diniego della BCE di divulgare l’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai fini della sentenza;

condannare la ricorrente in primo grado e resistente ai due terzi (2/3) delle spese, e la BCE a un terzo (1/3) delle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo e unico motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto») e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/2581 .

La BCE sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 10.4 dello Statuto e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, nel ritenere nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 39, da 53 a 63 nonché 111 e 138, che il potere discrezionale del Consiglio direttivo riguardo alla divulgazione dei suoi estratti del verbale deve essere esercitato alla luce delle condizioni stabilite nella decisione 2004/258 (punto 60), il che significa, nel caso di specie, che la BCE è obbligata a fornire una motivazione che spieghi in che modo la divulgazione di informazioni contenute in verbali di riunioni del Consiglio direttivo che riportano le decisioni di tale organo arrechino specificamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza dello svolgimento delle riunioni degli organi decisionali della BCE (punto 61).

L’articolo 10.4 dello Statuto istituisce il principio generale secondo cui le informazioni diffuse nell’ambito dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo devono restare riservate al fine di tutelare l’indipendenza e l’efficacia della BCE. Tale norma di diritto primario, che non può essere derogata dal diritto derivato, si applica anche alle parti dei verbali che riportano le decisioni del Consiglio direttivo. Tale norma è ribadita al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258, che di conseguenza deve sempre essere interpretata congiuntamente all’articolo 10.4 dello Statuto. Dal principio generale di riservatezza dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo, che si estende alle decisioni, come stabilito all’articolo 10.4 dello Statuto, deriva che la BCE non è tenuta ad assoggettare la sua decisione di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni ai medesimi criteri sostanziali e procedurali stabiliti dalla decisione 2004/258. In particolare, non è tenuta a giustificare la sua decisione quanto al motivo per cui la divulgazione di tali verbali del Consiglio direttivo possa arrecare specificamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo.

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1 Decisione 2004/258 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42).