Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

30 gennaio 2008 (*)

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto – Urgenza – Insussistenza»

Nel procedimento F‑64/07 R,

avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA,

S, funzionario del Parlamento europeo, residente in Firenze, rappresentato dagli avv.ti R. Mastroianni e F. Ferraro,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dalle sig.re C. Burgos, A. Lukošiūtė e dal sig. G. Ricci, in qualità di agenti,

resistente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con domanda pervenuta per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007 (il deposito dell’originale è sopravvenuto il successivo 30 novembre), S chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento europeo 27 luglio 2006, recante sua riassegnazione a Bruxelles, in qualità di consigliere della direttrice generale dell’Informazione.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 59, n. 1, primo comma, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia.

3        L’art. 59, n. 1, terzo comma, dello Statuto dispone che il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall’istituzione.

4        Conformemente all’art. 59, n. 4, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») «può sottoporre alla commissione di invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni».

5        L’art. 9, primo comma, dell’allegato II dello Statuto dispone che il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

6        Il 18 dicembre 2003 il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla petizione 842/2001, sugli effetti della discriminazione nell’assistenza sanitaria a persone affette da sclerosi multipla nell’Unione europea [2003/2173 (INI)] (in prosieguo: la «risoluzione 18 dicembre 2003»). Al punto 17 di tale risoluzione, il Parlamento «invita la Commissione [delle Comunità europee] a elaborare e attuare, di concerto con gli Stati membri, un quadro legislativo che consenta la conservazione del posto di lavoro ai pazienti colpiti da sclerosi multipla o da affezioni simili, molti dei quali sono attualmente obbligati a smettere di lavorare loro malgrado, nonostante gli studi abbiano dimostrato gli effetti psicologici positivi della conservazione del posto di lavoro, che possono rallentare la progressione della malattia».

 Fatti della controversia

7        Il richiedente, funzionario del Parlamento di grado AD 14, è stato fino al 29 agosto 2006 capo dell’Ufficio dell’informazione del Parlamento in Italia.

8        In seguito a gravi perturbazioni nel funzionamento del detto ufficio, l’APN, con decisione 27 luglio 2006, ha riassegnato il richiedente a Bruxelles alla Direzione generale dell’Informazione, in qualità di consigliere della direttrice generale (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione, adottata nell’interesse del servizio, ha preso effetto il 29 agosto 2006 ed è stata notificata al richiedente il successivo 2 settembre.

9        Il 13 novembre 2006 il richiedente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata, sulla base dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

10      Il richiedente non ha assunto le sue nuove funzioni a Bruxelles. Affetto da sclerosi multipla, è in congedo di malattia dal 16 gennaio 2006, con un intervallo di quattro giorni, dal 24 al 27 aprile 2006. Con decisione 2 febbraio 2007 l’APN ha sottoposto il suo caso alla commissione d’invalidità, sulla base dell’art. 59, n. 4, dello Statuto, dato che i congedi di malattia del richiedente superavano complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

11      Con lettera 29 marzo 2007 l’APN ha respinto il reclamo del richiedente.

12      Con lettera del 14 novembre 2007 il richiedente ha informato la direttrice generale dell’Informazione che, dati i miglioramenti delle sue condizioni di salute, egli intendeva riprendere servizio a Bruxelles. Con la stessa lettera, la pregava altresì di accordargli un congedo per il periodo tra il 17 novembre 2007 e il 6 gennaio 2008, per permettergli di organizzare il suo trasferimento a Bruxelles.

13      Con fax del 16 novembre 2007 la direttrice generale dell’Informazione ha respinto la domanda di congedo del richiedente, per motivi connessi all’interesse del servizio. Essa vi affermava, segnatamente, che nel mese di dicembre il Consiglio avrebbe adottato molto probabilmente il nuovo trattato sull’Unione europea e che era urgente disporre di tutti gli elementi che permettessero all’istituzione di condurre una campagna d’informazione pertinente ed efficace. La direttrice generale dell’Informazione chiedeva quindi al richiedente di presentarsi regolarmente nel suo ufficio il lunedì 19 novembre 2007.

14      Con lettera del 20 novembre 2007 il richiedente ha informato la direttrice generale dell’Informazione del fatto che, nonostante le sue recenti manifestazioni ottimistiche, determinate non dalle sue reali condizioni di salute, ma dall’esigenza di non perdere una parte consistente della pensione e di dimostrare la sua disponibilità al servizio dell’istituzione, egli non era in grado di prendere servizio a Bruxelles. Alla detta lettera era allegato un certificato redatto dal dottor S. in data 20 novembre 2007, il quale attestava che il richiedente necessitava di un periodo di riposo di venti giorni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo pervenuto per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2007 (il deposito dell’originale è sopravvenuto il successivo 4 luglio), il richiedente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione impugnata e, dall’altro, la condanna del Parlamento a risarcirgli i danni asseritamene sofferti. Tale ricorso è stato registrato nella cancelleria del Tribunale con il numero F‑64/07. La fase scritta è stata chiusa il 22 ottobre 2007.

16      Con atto introduttivo pervenuto per fax nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007 (il deposito dell’originale è sopravvenuto il successivo 30 novembre), il richiedente ha proposto la domanda di provvedimenti urgenti in esame.

17      Con tale domanda il richiedente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia sospendere, fino alla pronuncia della sentenza sul ricorso principale, l’esecuzione della decisione impugnata nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti, conseguenti e comunque connessi a tale decisione.

18      Il Parlamento, che ha depositato le sue osservazioni scritte nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2007, chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        dichiarare infondata la domanda di provvedimenti urgenti;

–        statuire sulle spese secondo diritto.

 In diritto

 Sulla domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata

19      Conformemente, da un lato, al combinato disposto degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA e, dall’altro, dell’art. 39 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I del detto Statuto, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o adottare misure transitorie.

20      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti urgenti devono specificare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento richiesto.

21      Secondo una giurisprudenza costante, i requisiti relativi all’urgenza e al fumus boni iuris sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora uno di essi non sia soddisfatto (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑783, punto 12; ordinanza del presidente del Tribunale 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).

22      Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari requisiti in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanze citate De Nicola/BEI, punto 13, e Bianchi/ETF, punto 22).

23      Nella fattispecie, occorre innanzi tutto verificare se sia soddisfatto il requisito relativo all’urgenza.

 Argomenti delle parti

24      Il richiedente fa valere che in mancanza di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata egli rischia di subire un danno grave e irreparabile, dato che soffre di sclerosi multipla, e che tale malattia sarebbe aggravata dallo stato di malessere e incertezza in cui si trova. A suo avviso, il fatto che l’APN abbia adito la commissione d’invalidità sarebbe conseguenza del suo reclamo nei confronti della decisione impugnata; egli ritiene di essere posto, di conseguenza, di fronte all’alternativa tra il trasferimento a Bruxelles contro la sua volontà e la cessazione della sua attività lavorativa. In entrambi i casi rischierebbe di subire un danno grave e irreparabile.

25      Infatti, in primo luogo, il suo stato di salute gli consentirebbe di riprendere un’attività nella sua sede precedente al trasferimento, ma non di trasferirsi a Bruxelles. La ripresa di un’attività in un ambiente di lavoro ostile determinerebbe un aggravamento della sua malattia.

26      In secondo luogo, un’eventuale messa in invalidità determinerebbe una riduzione del suo stipendio pari al 30%. Essa potrebbe altresì avere un’incidenza negativa sull’evoluzione della sua malattia, poiché, come evidenziato al punto 17 della risoluzione 18 dicembre 2003, taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare può rallentare la progressione della malattia dei pazienti colpiti da sclerosi multipla.

27      In via preliminare, il Parlamento contesta l’affermazione del richiedente secondo cui la convocazione della commissione d’invalidità sarebbe la conseguenza della controversia che lo oppone alla sua istituzione. Infatti, il servizio di gestione delle assenze per malattia verificherebbe periodicamente se sussistono le condizioni di applicazione dell’art. 59, n. 4, dello Statuto e ne informerebbe l’APN quando ciò si verifica. Nella fattispecie, l’APN avrebbe constatato che, al 1° febbraio 2007, il richiedente aveva cumulato più di 12 mesi di assenze per malattia nel corso degli ultimi tre anni, il che avrebbe giustificato l’avvio della procedura di invalidità. Pertanto, la presentazione di un reclamo amministrativo da parte del richiedente contro la decisione impugnata non avrebbe alcun rapporto con la decisione di convocare la commissione d’invalidità.

28      Il Parlamento fa valere che non vi è alcuna urgenza che giustifichi l’adozione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, in quanto l’istituzione non eserciterebbe alcuna pressione affinché il richiedente riprenda servizio fintantoché il suo stato di salute non lo permetterà. Infatti, non sarebbe stato disposto alcun controllo medico sulla base dell’art. 59, n. 1, dello Statuto per verificare che egli sia effettivamente incapace di svolgere le sue mansioni.

29      Il Parlamento osserva che, nel certificato medico del 20 novembre 2007, allegato alla domanda di provvedimenti urgenti, il medico del richiedente, il dottor S., si limita ad attestare la malattia del richiedente e la sua evoluzione, nonché a prescrivere un periodo di riposo di 20 giorni, ma non sconsiglia affatto un trasferimento a Bruxelles. A suo avviso, l’affermazione del richiedente secondo cui la ripresa del lavoro in un ambiente ostile determinerebbe un aggravamento della sua malattia non sarebbe coerente, poiché l’ambiente di lavoro a Bruxelles sarebbe senza dubbio più favorevole al richiedente rispetto a quello dell’Ufficio dell’informazione del Parlamento a Roma.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

30      Risulta da una giurisprudenza consolidata che l’urgenza di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede la misura provvisoria. È a quest’ultima che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno del genere (ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 1° luglio 1999, causa T‑111/99 R, Samper/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑609, punto 38, e 6 dicembre 2002, causa T‑275/02 R, D/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1295, punto 59).

31      Anche se è vero che per stabilire la sussistenza di un siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile (ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione, Racc. pag. II‑3657, punto 49, e D/BEI, cit., punto 60).

32      Il richiedente sostiene che, a causa della convocazione della commissione d’invalidità, sarebbe posto di fronte ad un’alternativa tra essere trasferito a Bruxelles contro la sua volontà, il che rischierebbe di aggravare la patologia di cui soffre, e cessare la sua attività professionale, il che gli farebbe subire una riduzione del suo stipendio pari al 30% e rischierebbe di incidere negativamente sul suo stato di salute, in quanto taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare può rallentare la progressione della malattia dei pazienti affetti da sclerosi multipla.

33      Per quanto riguarda il rischio di aggravamento del suo stato di salute in caso di riassegnazione a Bruxelles, il richiedente produce a sostegno della sua domanda di provvedimenti urgenti un solo certificato medico, redatto dal dottor S. il 20 novembre 2007. Tale certificato precisa che la patologia del richiedente ha un decorso progressivo secondario con ricadute e che il richiedente è regolarmente seguito presso il dipartimento «Scienze neurologiche e psichiatriche» dell’azienda ospedaliera universitaria di Firenze. Il certificato attesta che il richiedente è in fase di ricaduta clinica e necessita di un trattamento specifico e di un periodo di riposo di 20 giorni.

34      Occorre constatare che da detto certificato non emerge affatto che lo stato di salute del richiedente rischia di aggravarsi qualora prendesse servizio a Bruxelles. Non è dimostrato neanche che il richiedente non potrà essere sottoposto a un trattamento idoneo a Bruxelles. Il richiedente si limita quindi ad affermare, senza produrne la prova, che rischia di subire un danno grave e irreparabile in assenza della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

35      Occorre altresì prendere in considerazione che, qualora lo stato di salute del richiedente non gli consentisse di assumere le sue funzioni a Bruxelles, quest’ultimo potrà beneficiare di diritto di un congedo di malattia, sulla base dell’art. 59, n. 1, dello Statuto, come si è verificato fino ad oggi. Pertanto, il fatto che lo stato di salute del richiedente non gli consente di assumere le sue funzioni a Bruxelles non può costituire, di per sé, una circostanza sufficiente a giustificare l’adozione della sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

36      Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui una messa in invalidità gli farebbe subire una riduzione del suo stipendio pari al 30% e potrebbe incidere negativamente sull’evoluzione della sua malattia, si deve constatare che i danni fatti valere non sono legati alla decisione della cui esecuzione si chiede la sospensione, ma ad un’eventuale decisione che potrebbe essere adottata dall’APN. Il giudice del procedimento sommario, quindi, non può pronunciarsi sull’argomento secondo cui taluni studi avrebbero dimostrato che continuare a lavorare potrebbe rallentare la progressione della malattia dei pazienti affetti da sclerosi multipla. A tal riguardo, si può precisare che detto argomento potrà essere fatto valere dal richiedente durante il procedimento dinanzi alla commissione d’invalidità, sulla base dell’art. 9, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, secondo cui il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

37      Risulta da quanto precede che la sussistenza dell’urgenza non è stata dimostrata. Pertanto, la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata in esame dev’essere respinta, senza che occorra esaminare se sia soddisfatto il requisito relativo al fumus boni iuris.

 Sulla domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione «di tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti, conseguenti e comunque connessi» alla decisione impugnata

38      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti urgenti devono precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

39      Nella fattispecie, la domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione «di tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti, conseguenti e comunque connessi» alla decisione impugnata è formulata in termini vaghi e imprecisi. Va precisato, ad ogni buon conto, che se nell’ambito della sua argomentazione il richiedente critica la decisione dell’APN che avvia una procedura d’invalidità nei suoi confronti, egli non chiede la sospensione dell’esecuzione di detta decisione. Occorre altresì precisare, in particolare, che il richiedente non contesta la decisione 16 novembre 2007, che non accoglie la sua domanda di congedo. Pertanto il richiedente, salvo la decisione impugnata, non individua alcuna decisione di cui chiedere la sospensione dell’esecuzione.

40      Di conseguenza, tale domanda dev’essere dichiarata irricevibile.

41      Risulta da quanto precede che la domanda di provvedimenti urgenti in esame dev’essere integralmente respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 30 gennaio 2008

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Lingua processuale: l’italiano.