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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 9 ottobre 2020 – RM / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-508/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: RM

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, allorché in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. a)    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di una pena pecuniaria per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.

2. b)    Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glückspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.

2. c)     Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.

2. d)    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

3. a)    Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) 1 debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l’irrogazione di un’ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.

3. b)    Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glückspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.

3. c)     Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.

3. d)    Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d’azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

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1 GU  2010, C 83, pag. 389.