Language of document : ECLI:EU:C:2010:611

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 14 ottobre 2010 (1)

Causa C‑393/09

Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany

contro

Ministerstvo kultury

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca)]

«Proprietà intellettuale – Direttiva 91/250/CEE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Nozione di “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” – Inclusione o meno dell’interfaccia utente grafica di un programma – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica – Comunicazione di un’opera al pubblico»





1.        Nella presente causa la Corte è chiamata a precisare la portata della tutela giuridica conferita dal diritto d’autore ai programmi per elaboratore in forza della direttiva 91/250/CEE (2).

2.        Le questioni sollevate dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) (Repubblica ceca) vertono, più precisamente, sull’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore. Tale interfaccia, come si vedrà, ha la funzione di stabilire un collegamento per l’interazione fra tale programma e l’utente. Essa consente un utilizzo più intuitivo, più agevole di detto programma, ad esempio visualizzando sullo schermo icone o simboli.

3.        Il giudice del rinvio chiede quindi se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore costituisca una forma di espressione di tale programma ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda così della tutela conferita dal diritto d’autore applicabile ai programmi per elaboratore.

4.        Inoltre, il giudice del rinvio chiede se la diffusione televisiva di tale interfaccia sia una comunicazione di un’opera al pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29/CE (3).

5.        Nelle presenti conclusioni indicherò i motivi per i quali ritengo che l’interfaccia utente grafica non sia, di per sé, una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e che, pertanto, essa non possa godere della tutela conferita da tale direttiva.

6.        Spiegherò poi perché ritengo che un’interfaccia utente grafica, quando costituisce una creazione intellettuale del suo autore, possa godere della protezione apprestata dal diritto d’autore come opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29.

7.        Proporrò invece alla Corte di dichiarare che la diffusione televisiva dell’interfaccia utente grafica, facendo perdere a quest’ultima la sua qualità di opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, non costituisce una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.

I –    Il contesto normativo

A –    Il diritto internazionale

1.      L’Accordo TRIPS

8.        L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4).

9.        Ai sensi dell’art. 10, n. 1, dell’Accordo TRIPS, «[i] programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971)».

2.      Il Trattato sul diritto d’autore

10.      Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (5).

11.      L’art. 4 del TDA prevede che «[i] programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».

12.      Il TDA non definisce la nozione di programma per elaboratore. Tuttavia, nel corso dei lavori preparatori, i membri firmatari si sono accordati sulla seguente definizione. Un programma per elaboratore è una serie di comandi idonei, se inseriti in un supporto utilizzabile dall’elaboratore, ad indurre quest’ultimo a indicare, realizzare o eseguire una funzione, un compito o un risultato determinati (6).

B –    Il diritto dell’Unione

1.      La direttiva 91/250

13.      La direttiva 91/250 è volta ad armonizzare le normative degli Stati membri nel settore della protezione giuridica dei programmi per elaboratore definendo un livello minimo di tutela (7).

14.      Così, il sesto ‘considerando’ della menzionata direttiva precisa che la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima.

15.      L’art. 1 della direttiva 91/250 così recita:

«1.      Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2.      La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della presente direttiva.

3.      Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

2.      La direttiva 2001/29

16.      La direttiva 2001/29 riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione (8).

17.      Detta direttiva si applica senza pregiudizio delle vigenti disposizioni relative, in particolare, alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (9).

18.      L’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

19.      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

C –    Il diritto nazionale

20.      La direttiva 91/250 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico ceco con la legge 7 aprile 2000, n. 121, sul diritto d’autore e i diritti connessi al diritto d’autore, nonché di modifica di talune leggi (zákon č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) (10).

21.      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detta legge, il diritto d’autore ha per oggetto qualsiasi opera letteraria e qualsiasi altra attività artistica creativa dell’autore espressa in una forma oggettivamente percepibile, anche in forma elettronica, durevole o temporanea, indipendentemente dalla sua portata, dal suo scopo o dalla sua importanza.

22.      L’art. 2, n. 2, della medesima legge precisa che anche i programmi per elaboratore sono considerati opere se sono originali, nel senso che si tratta di creazioni intellettuali degli autori.

23.      Secondo l’art. 65, n. 1, della legge sul diritto d’autore, un programma per elaboratore, indipendentemente dalla forma della sua espressione, inclusi gli elementi preparatori di progettazione, è protetto in quanto opera letteraria. L’art. 65, n. 2, di detta legge precisa che le idee e i principi su cui è fondato ciascun elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli che sono alla base della sua interconnessione con un altro programma, non sono protetti dalla stessa legge.

II – I fatti e la causa principale

24.      Con domanda del 9 aprile 2001, modificata con lettera del 12 giugno 2001, la Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany (Associazione per la tutela del software; in prosieguo: la «BSA») chiedeva al Ministerstvo kultury l’autorizzazione all’esercizio della gestione collettiva dei diritti patrimoniali d’autore sui programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 98 della legge sul diritto d’autore.

25.      Con decisione 20 luglio 2001 il Ministerstvo kultury respingeva tale domanda. Il 6 agosto 2001 la BSA proponeva pertanto un ricorso contro tale decisione, che veniva parimenti respinto il 31 ottobre 2001.

26.      La BSA impugnava quest’ultima decisione dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga). Il Nejvyšší správní soud, cui era stata rinviata la causa, annullava la decisione impugnata.

27.      Il Ministerstvo kultury adottava quindi una nuova decisione il 14 aprile 2004, con la quale respingeva nuovamente la domanda della BSA. Quest’ultima proponeva un ricorso contro questa nuova decisione dinanzi al Ministerstvo kultury. Con decisione 22 luglio 2004 la decisione 14 aprile 2004 veniva annullata.

28.      Il Ministerstvo kultury adottava infine una nuova decisione il 27 gennaio 2005, con cui respingeva, ancora una volta, la domanda della BSA. Esso indicava, in particolare, che la legge sul diritto d’autore protegge solo il codice oggetto e il codice sorgente di un programma per computer, ma non tutela affatto l’interfaccia utente grafica. La BSA presentava un ricorso contro tale decisione dinanzi al Ministerstvo kultury. Poiché detto ricorso veniva respinto con decisione 6 giugno 2005, la BSA proponeva ricorso dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga), il quale confermava la tesi del Ministerstvo kultury. La BSA ha impugnato la decisione del Městský soud v Praze dinanzi al Nejvyšší správní soud.

III – Le questioni pregiudiziali

29.      Nutrendo dubbi in ordine all’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 1, n. 2, della direttiva (…) 91/250(…) debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tutela attinente ai diritti d’autore di un programma per computer quale opera d’autore, ai sensi della menzionata direttiva, per “qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore” debba intendersi anche un’interfaccia utente grafica di un programma per computer o una sua parte.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’emissione televisiva, nella quale è resa possibile al pubblico la percezione sensoriale dell’interfaccia utente grafica di un programma di computer o di una sua parte, ma senza possibilità di controllare attivamente tale programma, costituisca una comunicazione al pubblico di un’opera d’autore o di una sua parte ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva (…) 2001/29(…)».

IV – Analisi

A –    Sulla competenza della Corte

30.      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio attira l’attenzione sul fatto che potrebbe essergli opposta l’incompetenza della Corte a risolvere le questioni da esso sollevate.

31.      In effetti, i fatti della causa principale sono anteriori alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.

32.      Orbene, secondo una costante giurisprudenza, la Corte è competente a interpretare le direttive soltanto per quanto attiene alla loro applicazione in un nuovo Stato membro a decorrere dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione (11).

33.      Tuttavia, la Corte, nella sentenza 14 giugno 2007, Telefónica O2 Czech Republic (12), ha rilevato che la decisione impugnata nel procedimento principale era successiva alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione e che essa regolava una situazione per il futuro e non per il passato, e che il giudice nazionale interpellava la Corte circa la normativa dell’Unione applicabile nel procedimento principale. Essa ha poi indicato che, laddove le questioni pregiudiziali vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, esaminare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto dell’Unione che le hanno chiesto di interpretare (13).

34.      Nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, benché i fatti fossero iniziati prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione, la decisione impugnata nel procedimento principale era successiva a tale data (14). La Corte, pertanto, si è ritenuta competente a statuire sulle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

35.      Nella presente causa ricorre la stessa ipotesi. Infatti, si è rilevato che la prima decisione del Ministerstvo kultury risale al 20 luglio 2001, ossia prima della data di adesione della Repubblica ceca all’Unione. Dopo vari ricorsi della BSA respinti dal Ministerstvo kultury, quest’ultimo ha adottato una nuova decisione il 27 gennaio 2005 con cui ha respinto ancora una volta la domanda della BSA.

36.      Dopo avere contestato, senza successo, questa nuova decisione dinanzi al Ministerstvo kultury, la BSA ha adito il Městský soud v Praze per ottenerne l’annullamento.

37.      Quest’ultimo ha confermato la tesi del Ministerstvo kultury e la BSA ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Nejvyšší správní soud.

38.      Pertanto, l’oggetto della causa principale è costituito da una decisione posteriore alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione, ossia la decisione 27 gennaio 2005.

39.      Inoltre, tale decisione mira a disciplinare una situazione per il futuro, poiché si tratta della gestione collettiva, da parte della BSA, dei diritti d’autore patrimoniali sui programmi per elaboratore, e le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione.

40.      Di conseguenza, considerati tali elementi, sono dell’avviso che la Corte sia competente a risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

B –    Sulla prima questione pregiudiziale

41.      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’interfaccia utente grafica sia una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda, pertanto, della tutela del diritto d’autore sui programmi per elaboratore.

42.      Le difficoltà incontrate dal giudice del rinvio nella presente causa sono dovute al fatto che tale direttiva non definisce la nozione di programma per elaboratore. La questione posta dal giudice del rinvio porta, in realtà, ad interrogarsi sull’oggetto e sulla portata della tutela conferita dalla menzionata direttiva.

43.      Per rispondere a tale questione occorre anzitutto chiedersi che cosa rientri in tale nozione ai sensi della direttiva 91/250, per poter poi stabilire se l’interfaccia utente grafica sia una forma di espressione di detta nozione.

44.      Dopo avere esaminato la nozione di programma per elaboratore, indicherò i motivi per i quali ritengo che l’interfaccia utente grafica non sia una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e che essa non possa, pertanto, godere della tutela conferita dalla direttiva. Successivamente spiegherò perché, a mio parere, l’interfaccia può essere tutelata dal diritto comune del diritto d’autore.

1.      Sulla nozione di programma per elaboratore

45.      L’art. 1, n. 1, della direttiva 91/250 indica che i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d’autore come opere letterarie. Tale direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di programma per elaboratore e si limita a precisare che essa include anche il materiale preparatorio di progettazione (15).

46.      L’assenza di una definizione risulta per espressa volontà del legislatore dell’Unione. Nella sua proposta di direttiva (16), la Commissione delle Comunità europee precisa, infatti, che «[g]li esperti della materia hanno fatto osservare che una definizione di programma finirebbe necessariamente per divenire antiquata poiché con l’avanzare della tecnologia in futuro cambierà la natura dei programmi quali oggi li conosciamo» (17).

47.      Tuttavia, se il legislatore dell’Unione rifiuta di fissare la nozione di programma per elaboratore in una definizione che potrebbe risultare rapidamente sorpassata, la Commissione, in tale proposta di direttiva, fornisce alcuni elementi utili. Infatti, si precisa che con tale locuzione si intende una serie di istruzioni il cui scopo è far eseguire ad una macchina per l’elaborazione delle informazioni, un elaboratore elettronico, le proprie funzioni (18). La Commissione indica inoltre che, allo stato attuale delle conoscenze, con il termine programma si intende l’espressione, in qualsivoglia forma, linguaggio, numerazione o codice, di una serie di istruzioni il cui scopo è fare eseguire ad un elaboratore elettronico un particolare compito o funzione (19).

48.      La Commissione aggiunge che il termine deve essere inteso nel senso che esso comprende tutte le forme di programma, sia quelle percepibili dall’uomo che quelle leggibili da parte di una macchina, in base alle quali è stato o può essere creato il programma che fa eseguire alla macchina la sua funzione (20).

49.      In realtà, la Commissione si riferisce qui agli elementi letterali alla base del programma per elaboratore, vale a dire il codice sorgente e il codice oggetto. Infatti, all’origine di un programma per elaboratore si trova il codice sorgente, redatto dal programmatore. Tale codice, costituito da parole, è intellegibile per la mente umana. Esso, tuttavia, non è eseguibile dalla macchina. Affinché lo diventi, esso va compilato per essere tradotto nel linguaggio della macchina sotto forma binaria, nella maggior parte dei casi mediante le cifre 0 e 1. Si tratta di ciò che viene denominato codice oggetto.

50.      Tali codici rappresentano quindi la scrittura del programma per elaboratore in un linguaggio prima comprensibile per la mente umana e poi comprensibile per la macchina. Essi rappresentano l’espressione dell’idea del programmatore e, a tale titolo, è indubbio che godano della tutela del diritto d’autore conferito dalla direttiva 91/250.

51.      Peraltro, tale constatazione è confermata dal tenore letterale dell’art. 10, n. 1, dell’Accordo TRIPS, il quale prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.

52.      La questione da chiarire è ora se l’interfaccia utente grafica, che è il risultato, sullo schermo, del programma per elaboratore, costituisca una forma di espressione di tale programma e goda pertanto della tutela conferita dalla direttiva 91/250.

2.      Sulla nozione di «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore»

53.      La direttiva 91/250 indica, al decimo ‘considerando’, che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti. A tale scopo è necessaria un’interconnessione e un’interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare. Inoltre, si precisa che le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra i componenti software e hardware sono generalmente denominate «interfacce» (21).

54.      Nel settore informatico l’interfaccia riveste quindi molteplici forme, che possono essere raggruppate in due categorie, vale a dire le interfacce fisiche e le interfacce logiche o software. Le interfacce fisiche includono, in particolare, componenti hardware quali lo schermo del computer, la tastiera o il mouse.

55.      Fra le interfacce software rientrano le interfacce di interconnessione, interne al software e che consentono di dialogare con altri elementi del sistema informatico, e le interfacce d’interazione, fra le quali rientra l’interfaccia utente grafica.

56.      In effetti, l’interfaccia utente grafica, comunemente denominata «look and feel», consente la comunicazione tra il programma e l’utente. Si tratta, ad esempio, di icone e di simboli visibili sullo schermo, di finestre o di menu a tendina. Essa rende possibile l’interazione tra il programma e l’utente. Tale interazione può consistere nella semplice diffusione di informazioni, ma può anche consentire all’utente di comunicare istruzioni al programma per elaboratore utilizzando comandi. Ciò avviene, ad esempio, quando si seleziona un file con il mouse e lo si sposta nel cestino, o con i comandi di «copia» e «incolla» di un programma per l’elaborazione di testi.

57.      Per i motivi che indicherò più avanti, non ritengo che un’interfaccia utente grafica sia una forma di espressione di un programma per elaboratore e che essa possa godere della tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

58.      L’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/250 è proteggere i programmi per elaboratore da qualsiasi riproduzione non autorizzata dal titolare del diritto (22).

59.      A mio parere, la specificità del diritto d’autore applicabile ai programmi per elaboratore attiene al fatto che, a differenza delle altre opere tutelate da tale diritto, che si rivolgono direttamente ai sensi della persona umana, i programmi per elaboratore hanno uno scopo pratico e sono quindi tutelati in quanto tali.

60.      Si è visto, infatti, al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, che per programma per elaboratore si intende una serie di istruzioni il cui scopo è fare eseguire ad un elaboratore elettronico un particolare compito o una particolare funzione.

61.      Ritengo inoltre che, a prescindere dalla forma di espressione di un programma per elaboratore, tale forma debba essere tutelata a partire dal momento in cui la sua riproduzione comporterebbe la riproduzione del programma per elaboratore stesso, consentendo così all’elaboratore di svolgere la sua funzione. È questo, a mio parere, il significato che il legislatore dell’Unione intendeva attribuire all’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250.

62.      Peraltro, è questa la ragione per la quale anche il materiale preparatorio di progettazione, se consente di giungere alla creazione di un programma, è tutelato dal diritto d’autore applicabile al programma per elaboratore (23).

63.      Tale materiale può includere, ad esempio, una struttura o un diagramma di flusso realizzati dal programmatore e che potrebbero essere trascritti in codice sorgente e codice oggetto, consentendo così alla macchina di eseguire il programma per elaboratore (24). Tale diagramma di flusso redatto dal programmatore potrebbe essere equiparato alla sceneggiatura di un film.

64.      Pertanto, ritengo che la nozione di «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore» includa le forme di espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato.

65.      Orbene, la semplice interfaccia utente grafica non può condurre a tale risultato, giacché la sua riproduzione non implica la riproduzione del programma per elaboratore. È peraltro possibile che programmi per elaboratore aventi codici sorgente e codici oggetto diversi presentino la medesima interfaccia. Pertanto, l’interfaccia utente grafica non divulga il programma per elaboratore. Essa serve solo a renderne l’uso più facile e agevole.

66.      Pertanto, l’interfaccia utente grafica non è, a mio parere, una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250.

67.      Ammettere il contrario potrebbe avere la conseguenza di conferire tutela ad un programma per elaboratore, e quindi al suo codice sorgente e al suo codice oggetto, per il semplice fatto che l’interfaccia utente grafica è stata riprodotta, e senza avere neppure verificato l’originalità dei codici che lo costituiscono, il che contravverrebbe palesemente all’art. 1, n. 3, di tale direttiva, secondo cui «[u]n programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore».

68.      Per tali motivi, sono dell’avviso che l’interfaccia utente grafica non sia una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della detta direttiva e che, pertanto, essa non possa godere della tutela conferita dalla direttiva 91/250.

69.      Tuttavia, non ritengo che tale interfaccia non possa essere tutelata in nessun caso.

3.      La tutela dell’interfaccia utente grafica attraverso il diritto comune del diritto d’autore

70.      Se l’interfaccia utente grafica non può essere considerata espressione di un programma per elaboratore e pertanto non può essere protetta come tale, ritengo tuttavia che essa possa godere della tutela del diritto d’autore applicabile a qualsiasi opera letteraria ed artistica in forza dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29.

71.      Secondo la giurisprudenza elaborata nella sentenza 16 luglio 2009, Infopaq International (25), il diritto d’autore si applica ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore (26).

72.      A mio parere, è indubbio che l’interfaccia utente grafica possa essere una creazione intellettuale.

73.      La realizzazione di tale interfaccia richiede uno sforzo intellettuale notevole da parte dell’autore, come avviene per un libro o una partitura. Dietro l’interfaccia utente grafica si cela, infatti, una struttura complessa sviluppata dal programmatore (27). Quest’ultimo utilizza un linguaggio di programmazione che, strutturato in un certo modo, consentirà di ottenere un pulsante di comando speciale, come ad esempio il «copia‑incolla», o un’azione, come il fatto di cliccare due volte su un file per aprirlo o su un’icona per ridurre una finestra che è aperta.

74.      Tuttavia, anche se l’interfaccia utente grafica richiede uno sforzo intellettuale, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, occorre altresì che essa, per riprendere l’espressione utilizzata dalla Corte, abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore (28).

75.      La difficoltà inerente alla determinazione dell’originalità dell’interfaccia utente grafica attiene al fatto che la maggior parte degli elementi che la compongono ha uno scopo pratico, poiché sono intesi ad agevolare l’utilizzo del programma per elaboratore. Pertanto, le modalità di espressione di tali elementi non possono che essere limitate, dato che, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte (29), l’espressione è dettata dalla funzione tecnica di tali elementi. Così accade, ad esempio, nel caso del mouse che viene spostato sullo schermo e puntato su un pulsante di comando per farlo funzionare, o in quello del menu a tendina che appare all’apertura di un file di testo.

76.      In questi casi, mi sembra che il criterio dell’originalità non sia soddisfatto, in quanto i vari modi di realizzare un’idea sono così limitati che l’idea e l’espressione si confondono. Se fosse offerta tale possibilità, ciò avrebbe l’effetto di conferire un monopolio a talune società del mercato dei programmi per elaboratore, intralciando gravemente la creazione e l’innovazione su tale mercato, il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo della direttiva 2001/29 (30).

77.      Ritengo pertanto che il giudice nazionale, nella sua valutazione caso per caso, dovrà verificare se, per le scelte del suo autore, le combinazioni da lui create e la presentazione dell’interfaccia utente grafica, quest’ultima sia espressione della creazione intellettuale propria dell’autore, escludendo da tale valutazione gli elementi la cui espressione sia determinata dalla loro funzione tecnica.

78.      Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che l’interfaccia utente grafica non sia una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e che, pertanto, essa non possa godere della tutela conferita da detta direttiva. Per contro, qualora costituisca una creazione intellettuale dell’autore, un’interfaccia utente grafica gode della tutela del diritto d’autore in quanto opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29.

C –    Sulla seconda questione pregiudiziale

79.      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se la diffusione televisiva di tale interfaccia utente grafica costituisca una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

80.      All’udienza del 2 settembre 2010 le parti hanno fornito alcuni esempi di diffusione su schermo televisivo di un’interfaccia utente grafica. Potrebbe trattarsi, in particolare, della visualizzazione sullo schermo, durante un programma concernente una tornata elettorale, di una tabella che indica i risultati delle elezioni.

81.      Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se tale interfaccia possa formare oggetto di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, dato che viene diffusa su uno schermo televisivo in maniera passiva, senza che i telespettatori possano utilizzarla o accedere all’elaboratore o ad un’altra macchina cui essa consenta di dare comandi.

82.      A mio parere, la semplice diffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non è una comunicazione dell’opera ai sensi degli artt. 2, lett. a), e 3, n. 1, della direttiva 2001/29.

83.      Si è infatti visto, al paragrafo 56 delle presenti conclusioni, che l’interfaccia utente grafica ha lo scopo di consentire l’interazione tra il programma per elaboratore e l’utente. La ragion d’essere di tale interfaccia è fare in modo che l’utilizzo del programma venga reso più facile per l’utente.

84.      L’interfaccia utente grafica si distingue quindi dalle altre opere tutelate dal diritto comune del diritto d’autore per la sua natura particolare. La sua originalità risiede nella presentazione, nel suo modo di comunicare con l’utente, come ad esempio la possibilità di attivare comandi o di aprire finestre.

85.      Orbene, se si diffonde tale interfaccia su uno schermo televisivo, essa perde la sua originalità in quanto l’elemento essenziale che la costituisce, ossia questa interazione con l’utente, viene reso impossibile.

86.      Di conseguenza, privata dell’elemento essenziale che la caratterizza, l’interfaccia utente grafica non risponde più alla definizione di opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29. Non è quindi più l’opera ciò che l’emittente televisiva diffonde sugli schermi televisivi e comunica al pubblico.

87.      Per tali motivi, ritengo che la diffusione televisiva dell’interfaccia utente grafica, poiché fa perdere a quest’ultima la sua qualità di opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, non costituisca una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della medesima direttiva.

V –    Conclusione

88.      Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue al Nejvyšší správní soud:

«1)      L’interfaccia utente grafica non è una forma di espressione di un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e pertanto non può godere della tutela conferita da detta direttiva.

2)      Qualora costituisca una creazione intellettuale dell’autore, un’interfaccia utente grafica gode della tutela del diritto d’autore in quanto opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

3)      La diffusione televisiva dell’interfaccia utente grafica, poiché fa perdere a quest’ultima la sua qualità di opera ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, non costituisce una comunicazione dell’opera al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della medesima direttiva».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).


3 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


4 – GU L 336, pag. 1 (in prosieguo: «l’Accordo TRIPS»).


5 – GU L 89, pag. 6.


6 – V. definizione fornita dall’OMPI nelle sue disposizioni tipo sulla protezione dei programmi per elaboratore sul sito Internet dell’OMPI (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_ip_cm_07/wipo_ip_cm_07_www_82573.doc).


7 – V. primo, quarto e quinto ‘considerando’ di tale direttiva.


8 – V. art. 1, n. 1, di tale direttiva.


9 – V. art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/29.


10 – 121/2000 Sb. (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»).


11 – V., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑302/04, Ynos (Racc. pag. I‑371, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


12 – Causa C‑64/06 (Racc. pag. I‑4887).


13 – Punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata.


14 – Punti 19 e 20.


15 – Il settimo ‘considerando’ della detta direttiva enuncia che, «ai sensi della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva».


16 – Proposta di direttiva del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1989, C 91, pag. 4; in prosieguo; la «proposta di direttiva»).


17 – V. art. 1, n. 1, primo comma, che figura nella seconda parte della proposta di direttiva, intitolata «Le singole disposizioni».


18 – V. punto 1.1 della prima parte della proposta di direttiva, intitolata «Osservazioni generali». V. anche nota 6 delle presenti conclusioni.


19 – V. art. 1, n. 1, secondo comma, che figura nella seconda parte della proposta di direttiva.


20 – V. art. 1, n. 1, terzo comma, che figura nella seconda parte della proposta di direttiva.


21 – V. undicesimo ‘considerando’ di tale direttiva.


22 – V. primo e secondo ‘considerando’ di detta direttiva.


23 – V. settimo ‘considerando’ di detta direttiva e punto 1.1 della prima parte della proposta di direttiva.


24 – Per un succinto compendio sull’elaborazione di un software, v. Caron, C., Droits d’auteur et droits voisins, 2a ed., Litec, Parigi, 2009, pagg. 134 e 135, nonché Strowel, A., e Derclaye, E., Droit d’auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia: droit belge, européen et comparé, Bruylant, Bruxelles, 2001, pagg. 181 e 182.


25 – Causa C‑5/08 (Racc. pag. I‑6569).


26 – Punto 37.


27 – Per un esempio di creazione di un’interfaccia grafica, v. sito Internet http://s.sudre.free.fr/Stuff/Interface.html


28 – V. sentenza Infopaq International, cit. (punto 37).


29 – V. punti 36 e 37.


30 – V. secondo e quarto ‘considerando’ di detta direttiva.