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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna) il 7 novembre 2018 – Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Causa C-695/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Parti

Ricorrente: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)

Resistente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Questioni pregiudiziali

Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell’IVA, secondo la configurazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE 1 .

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all’IVA.

Quanto alla detrazione degli importi dell’IVA di cui tali entità sono debitrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l’importo detraibile, applicando il disposto di cui all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle attività da esso stesso svolte.

In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell’IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).