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Ricorso presentato il 24 agosto 2006 -Lohiniva / Commissione

(Causa F-98/06)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Risto Lohiniva (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. V. Teperi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 30 maggio 2006, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente;

decidere che il ricorrente continui ad avere il diritto di trasferire in Finlandia il 35% del suo stipendio netto, come rivisto dal coefficiente di trasferimento per Paese, a decorrere dal 16 gennaio 2006;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente trasferiva verso il suo Paese d'origine, la Finlandia, una parte del suo stipendio, come rivista da un coefficiente, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII del vecchio Statuto. Nell'ambito di un programma di scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri, egli è stato trasferito in Finlandia per il 2004 ed il 2005. Durante tale periodo, la Commissione gli ha versato in Finlandia il suo intero stipendio, maggiorato in applicazione del coefficiente di trasferimento. Nel gennaio 2006, al suo ritorno a Bruxelles, al ricorrente è stata negata la possibilità di ricominciare a trasferire in Finlandia la parte del suo stipendio che egli vi trasferiva prima del suo trasferimento. A tal riguardo, l'amministrazione ha fatto valere che la disposizione sopra menzionata era stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e che il ricorrente non soddisfaceva il requisito previsto all'art. 17, n. 2, lett. a), dell'allegato XIII dello Statuto per il mantenimento di tale beneficio.

Nel suo ricorso, il ricorrente sostiene che, poiché egli ha beneficiato del trasferimento sia prima che durante il suo trasferimento in Finlandia, il suo caso rientra nell'ipotesi di cui all'art. 17, n. 2, lett. a), dell'allegato XIII dello Statuto.

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