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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 dicembre 2013 – Hall / Commissione e CEPOL

(Causa F-22/12)1

(Funzione pubblica - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figli a carico - Indennità scolastica - Figli della moglie del ricorrente che non vivono presso il domicilio della coppia - Condizioni per la concessione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mark Hall (Petersfield, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti) e Accademia europea di polizia (CEPOL) (rappresentante: F. Bánfi, agente)

Oggetto

La domanda di annullare le decisioni recanti rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile per la parte in cui è diretto contro l’Accademia europea di polizia.

La decisione implicita del 25 marzo 2011 nonché la decisione esplicita dell’11 luglio 2011 della Commissione europea recanti rigetto della domanda di assegno per figli a carico e di indennità scolastica per i tre figli della moglie di M. Hall, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine, sono annullate.

Il ricorso diretto avverso la Commissione europea è respinto per il resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da M. Hall.

M. Hall è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Accademia europea di polizia.

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1 GU C 138 del 12/05/2012, pag. 35.