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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG, / Commissione europea, Regno di Spagna, Autorità di vigilanza AELS, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-583/13 P) 1

(Impugnazione – Concorrenza – Settore del traffico ferroviario e delle prestazioni accessorie – Abuso di posizione dominante – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 20 e 28, paragrafo 1 – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Poteri di accertamento della Commissione – Diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio – Mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria – Controllo giurisdizionale effettivo – Scoperta fortuita)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG (rappresentanti: W. Deselaers, E. Venot e J. Brückner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e R. Sauer, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, agenti), Autorità di vigilanza AELS (rappresentanti: M. Schneider, X. Lewis e M. Moustakali, agenti), Consiglio dell’Unione europea

Dispositivo

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Deutsche Bahn e a./Commissione (T-289/11, T-290/11 e T-521/11, EU:2013:404) è annullata in quanto ha respinto il ricorso relativo alla seconda e alla terza decisione di accertamento C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011.

Le decisioni della Commissione europea C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011, sono annullate.

L’impugnazione è respinta per il resto.

La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito di tale procedimento.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Deutsche Bahn AG, dalla DB Mobility Logistics AG, dalla DB Energie GmbH, dalla DB Netz AG, dalla Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, dalla DB Schenker Rail GmbH e dalla DB Schenker Rail Deutschland AG nell’ambito di tale procedimento.

La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare le spese relative alla causa T-289/11.

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative alle cause T-290/11 e T-521/11.

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

L’Autorità di vigilanza AELS sopporta le proprie spese.

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1 GU C 24 del 25.1.2014.