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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 16 dicembre 2019 – LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-921/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: LH

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se la circostanza che l’autorità accertante di uno Stato membro stabilisca che documenti originali non possono mai costituire elementi o risultanze nuovi qualora la loro autenticità non possa essere verificata sia compatibile con l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure1 , in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche2 e con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In caso di incompatibilità, se faccia ancora differenza che in una domanda reiterata il richiedente presenta copie di documenti o documenti provenienti da una fonte non oggettivamente verificabile.

Se l’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva qualifiche, debba essere interpretato nel senso che all’autorità accertante di uno Stato membro, nella valutazione dei documenti e nel riconoscimento di valore probatorio a documenti, è consentito operare una distinzione tra documenti presentati in una prima domanda e documenti presentati in una domanda reiterata. Se, in caso di produzione di documenti nell’ambito di una domanda reiterata, a uno Stato membro sia consentito non rispettare più l’obbligo di cooperazione qualora l’autenticità di detti documenti non possa essere accertata.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

2 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).