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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – Sélina Affum / Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la cour d’appel de Douai

(Causa C-47/15) 1

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Fermo di polizia – Normativa nazionale che prevede, in caso di ingresso irregolare, la pena della reclusione – Situazione di «transito» – Intesa di riammissione multilaterale)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Sélina Affum

Convenuti: Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la cour d’appel de Douai

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro, appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.

La direttiva 2008/115 dev’essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa.

Tale interpretazione vale anche nel caso in cui il cittadino in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, in applicazione di un accordo o di un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva medesima.

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1 GU C 118 del 13.4.2015.