Language of document : ECLI:EU:F:2011:104

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

7 luglio 2011 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso – Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione europea – Irricevibilità – Inosservanza della procedura precontenziosa»

Nella causa F‑57/10,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Stefano Pedeferri, residente in Mornago, e altri tredici ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza, rappresentati dall’avv. G. Vistoli,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto dal sig. H. Tagaras, presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2010, il sig. Pedeferri e altri tredici dipendenti dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. (in prosieguo: l’«IVNG») chiedono che il Tribunale voglia riconoscere loro lo status di membro del personale contrattuale della Commissione europea e, più precisamente, del Centro comune di ricerca (CCR) e, di conseguenza, condannare la Commissione al pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumenti loro spettanti in tale veste, nonché al risarcimento dei danni che essi avrebbero subito.

 Fatti

2        Nel giugno 2001, in seguito ad un procedimento di gara d’appalto, la Commissione ha stipulato con l’IVNG, una società italiana di diritto privato specializzata nella vigilanza, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi volti a garantire la vigilanza della sede del CCR a Ispra.

3        Per l’esecuzione dell’appalto l’IVNG ha stipulato con i ricorrenti contratti di lavoro aventi ad oggetto la garanzia della sicurezza e della sorveglianza all’interno dei locali del CCR.

4        Il 10 febbraio 2004 diversi ricorrenti ed altri dipendenti dell’IVNG, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese, come previsto dal codice di procedura civile italiano, hanno presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria civile italiana di primo grado competente per le controversie in materia di lavoro, nel caso di specie il Tribunale di Varese. Tale ricorso, proposto contro la Commissione e l’IVNG, era diretto ad ottenere che i loro contratti di lavoro con l’IVNG fossero dichiarati nulli e fosse loro riconosciuto lo status di membro del personale contrattuale della Commissione. Con sentenza 7 novembre 2006 il Tribunale di Varese si è dichiarato incompetente a favore del giudice dell’Unione, dinanzi al quale è stato presentato il presente ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti è stato costituito in violazione della normativa italiana, «che vieta l’intermediazione e l’interposizione nelle prestazioni di lavoro subordinato», e, di conseguenza,

–        dichiarare che ciascuno dei rapporti di lavoro subordinato dei ricorrenti è stato costituito con la Commissione, di modo che a questi ultimi si applica «l’inquadramento contrattuale, retributivo, previdenziale» previsto dalla normativa dell’Unione europea a partire dalla data di inizio della prestazione effettiva delle loro attività o dalla diversa data fissata dal Tribunale; di conseguenza,

–        condannare la Commissione a integrare i ricorrenti nel suo organico «con il (...) trattamento normativo, contributivo e previdenziale» connesso allo status di membro del «personale in servizio presso il CCR»;

–        condannare la Commissione al pagamento ai ricorrenti di tutte le spettanze loro dovute in «qualità di dipendenti del CCR», nonché la differenza di copertura del «trattamento previdenziale e di assistenza sanitaria», nella misura precisata dal Tribunale, «in commisurazione dello status normativo ed economico applicato ai dipendenti del[l’Unione europea] nelle mansioni di [a]usiliare addetto alla sicurezza»;

–        condannare la Commissione a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo del risarcimento del danno materiale e morale, «la somma pari al 50% delle spettanze [l]oro riconosciute per le ragioni di cui in narrativa, e comunque non inferiore a EUR 50 000».

6        Con atto separato, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2010 tramite fax (il deposito dell’originale è avvenuto il successivo 29 novembre), la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il ricorso per il mancato rispetto della procedura precontenziosa, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento di procedura.

7        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

8        Il 21 dicembre 2010 i ricorrenti hanno depositato osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

 In diritto

9        Conformemente all’art. 78, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità di un ricorso senza impegnare la discussione nel merito, il Tribunale, senza avviare la fase orale del procedimento, può provvedere sulla domanda con ordinanza motivata o rinvio al merito.

10      Nel caso di specie, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, il Tribunale decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Argomenti delle parti

11      Pur riconoscendo, alla luce di una costante giurisprudenza, la competenza del Tribunale a conoscere di ricorsi presentati da persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente dell’Unione, la Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile non essendo stato preceduto da un reclamo contro l’atto che arreca pregiudizio, presentato conformemente all’art. 91, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») o dinanzi all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»). La Commissione aggiunge che, in precedenza, i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda all’amministrazione, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente della Commissione.

12      Secondo la Commissione, l’irricevibilità della domanda proposta in via principale, tendente a quanto pare al riconoscimento dello status di «agente ausiliario» ai sensi del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), dovrebbe comportare di conseguenza l’irricevibilità delle richieste pecuniarie e risarcitorie, strettamente connesse alla rivendicazione di detto status. Inoltre, sarebbe parimenti irricevibile la domanda volta ad ottenere la condanna della Commissione a integrare i ricorrenti nell’organico del CCR, con il relativo trattamento retributivo e previdenziale, atteso che, secondo costante giurisprudenza, non compete al Tribunale rivolgere ordini alle istituzioni nell’ambito del controllo di legittimità da esso svolto.

13      I ricorrenti replicano che, prima di adire il Tribunale di Varese, hanno promosso un tentativo di conciliazione con il CCR presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese, il quale ha avuto esito negativo poiché un funzionario del CCR ivi presente l’ha rifiutato. Essi hanno poi citato il CCR dinanzi al Tribunale di Varese dove, ampiamente informato in merito alle istanze dei ricorrenti, il CCR ha svolto le sue difese e argomentazioni e ha rifiutato qualsiasi soluzione amichevole. In tale contesto, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il cui obiettivo è proprio quello di consentire la definizione stragiudiziale ed amichevole della vertenza tra le parti, non avrebbe avuto alcuna utilità.

 Giudizio del Tribunale

14      Va ricordato che, nel sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, da un lato, un ricorso al Tribunale deve essere diretto contro un atto che arreca pregiudizio, consistente in una decisione dell’APN o dell’AACC, oppure nell’omessa adozione da parte di tali autorità di un provvedimento imposto dallo Statuto, e, dall’altro lato, un siffatto ricorso è ricevibile solo se l’interessato abbia preliminarmente proposto all’APN o all’AACC un reclamo contro l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e se tale atto abbia costituito oggetto di un rigetto esplicito o implicito. Inoltre, qualora un funzionario, un agente, o anche una persona estranea all’istituzione, intenda ottenere che l’amministrazione adotti nei suoi confronti una decisione, il procedimento amministrativo previo deve iniziare con una domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, che inviti l’APN o l’AACC a prendere la decisione richiesta e il rigetto di tale domanda può successivamente essere oggetto di un reclamo.

15      Nel caso di specie si deve constatare che la procedura precontenziosa, richiamata al punto precedente, non è stata osservata dai ricorrenti. Infatti, poiché rivendicano lo status di agente del CCR, e precisamente, secondo il testo dell’atto di ricorso, quello di agente ausiliario come previsto dal RAA, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare preliminarmente una domanda diretta ad ottenere l’applicazione nei loro confronti del RAA ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e, in caso di rigetto di tale domanda da parte dell’amministrazione, avrebbero dovuto presentare un reclamo, indi, eventualmente, in caso di rigetto di tale reclamo, e solo allora, un ricorso giurisdizionale avverso la decisione che nega l’applicazione nei loro confronti del RAA, alle condizioni previste dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

16      I ricorrenti non contestano la mancata presentazione della domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto né del previo reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, tuttavia essi sostengono che un siffatto procedimento precontenzioso sarebbe stato inutile nel caso di specie, tenuto conto dell’atteggiamento del CCR nel corso dei procedimenti avviati dinanzi alle autorità italiane.

17      Basta osservare a tale riguardo che le condizioni di ricevibilità del ricorso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e non rientrano nella disponibilità né delle parti né del Tribunale. Le uniche deroghe consentite, nella giurisprudenza, riguardano ipotesi in cui le decisioni impugnate, nella fattispecie le decisioni di una commissione giudicatrice o i giudizi contenuti nel rapporto informativo, non potrebbero essere modificate o revocate dall’APN, di modo che un reclamo sarebbe inoperante e determinerebbe unicamente una dilatazione, senza alcuna utilità, del procedimento (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punti 4-9; 16 marzo 1978, causa 7/77, Ritter von Wüllerstoff und Urbair/Commissione, Racc. pag. 769, punto 8, e 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 2141, punto 15). Tale ipotesi non ricorre assolutamente nel caso di specie.

18      In precedenza i ricorrenti non avrebbero infatti presentato alcuna domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente del CCR o il risarcimento del danno asseritamente subìto, cosicché il loro ricorso non ha potuto riguardare un atto arrecante pregiudizio di rigetto di una siffatta domanda. Tale carenza spiega inoltre il fatto che nessuna domanda di annullamento di un qualsivoglia atto che arreca pregiudizio sia presente nel ricorso, il quale contiene soltanto una domanda che prospetta una pronuncia dichiarativa o ingiuntiva. Orbene, non compete al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell’ambito del controllo di legittimità che esso esercita, fermo restando che spetta all’amministrazione interessata adottare le misure che comporta l’esecuzione di una sentenza pronunciata nell’ambito di un ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale di primo grado 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).

19      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dichiarare il ricorso irricevibile.

 Sulle spese

20      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

21      Dalla suesposta motivazione risulta che i ricorrenti sono rimasti soccombenti. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, i ricorrenti devono essere condannati alle spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese della Commissione europea.

Lussemburgo, 7 luglio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

ALLEGATO

Edoardo Bruno, residente in Invorio (Italia),

Vito Salvatore Carrozzo, residente in Sesto Calende (Italia),

Matteo Contini, residente in Leggiuno (Italia),

Paolo Domenicali, residente in Arona (Italia),

Giovanni Ferrari, residente in Ranco (Italia),

Luca Gottardo, residente in Castelletto Ticino (Italia),

Fulvio Pazzini, residente in Castelletto Ticino (Italia),

Giuseppe Riccardo Perinati, residente in Vergiate (Italia),

Alessio Rizzetto, residente in Sangiano (Italia),

Angelo Salamone, con domicilio eletto presso l’avv. Giulia Vistoli,

Adriano Sandon, residente in Leggiuno (Italia),

Cosimo Screto, residente in Besozzo (Italia),

Salvatore Vela, residente in Somma Lombardo (Italia).


* Lingua processuale: l’italiano.