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Impugnazione proposta il 22 gennaio 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, cause riunite T-399/16, T-352/16 e T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid / Commissione europea

(Causa C-177/19 P)

Lingue processuali: lo spagnolo e il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, S. Eisenberg e D. Klebs, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente con la sua impugnazione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 13 dicembre 2018, nelle cause riunite T- 339/16, T-352/16 e T-391/16;

respingere i ricorsi in primo grado;

condannare le parti ricorrenti alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale;

in subordine, modificare la suddetta sentenza al punto 3 del dispositivo, mantenendo gli effetti della disposizione annullata per un termine molto più ampio rispetto ai dodici mesi dal passaggio in giudicato della stessa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, a torto il Tribunale ha dichiarato il ricorso ricevibile. L’ipotesi secondo cui i comuni ricorrenti nell’esercizio dei loro poteri per l’adozione di misure sull’inquinamento atmosferico siano direttamente interessati dal regolamento (UE) 2016/646 1 è inficiata da un errore di diritto.

In secondo luogo, non contenendo alcuna motivazione riguardo all’interesse diretto delle parti ricorrenti per il regolamento di cui trattasi, la sentenza impugnata è inficiata da un difetto di motivazione. Il Tribunale, al contrario, desume l’interesse diretto delle stesse parti ricorrenti dal fatto che la direttiva 2007/46/CE 2 impedisce loro l’imposizione di un divieto di circolazione per i veicoli conformi alla norma Euro 6. Anche tale interpretazione della direttiva 2007/46 non è valida.

In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non rispettando, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 3 , in quanto la Commissione non era legittimata ad adottare il regolamento 2016/646 in quella forma specifica. Il Tribunale ha trascurato il fatto che la Commissione avesse concesso un ampio margine di discrezionalità, prevedendo nel regolamento 2016/646 dei fattori di conformità per le misurazioni delle emissioni nella procedura di prova RDE. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si tratterebbe di una modifica dei valori limite previsti dal regolamento n. 715/2007, ma di limiti che sarebbero necessari date la novità e la natura della procedura di misurazione (tolleranze di misurazione).

In quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto l’annullamento di alcune parti del regolamento 2016/646 non sarebbe giuridicamente possibile. Il Tribunale ha considerato che la procedura di misurazione non poteva essere effettuata concretamente senza dei fattori di conformità e la Commissione ha espressamente subordinato la vincolatività della procedura-RDE ai fini dell’omologazione all’istituzione di fattori correttivi.

In subordine, il governo tedesco deduce che il Tribunale non ha sufficientemente tenuto conto dell’impossibilità per il legislatore dell’Unione di adottare una nuova normativa entro il termine fissato nella sentenza. Pertanto, gli effetti della sentenza in merito alla disposizione annullata devono essere mantenuti per un termine molto più ampio rispetto ai dodici mesi dal passaggio in giudicato della stessa.

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1 Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (GU 2016, L 109, pag. 1).

2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; (GU 2007, L 171, pag. 1).