Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

5 maggio 2010


Causa F‑48/09


Nikolaus Schopphoven

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/117/08 — Lotta antifrode — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Riesame — Svolgimento delle prove d’esame — Valutazione — Errore manifesto di valutazione — Violazione del bando di concorso — Parità di trattamento dei candidati — Principi di trasparenza e di buona amministrazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Schopphoven chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 28 aprile 2009, con cui non è stato iscritto il suo nome nell’elenco di riserva redatto in esito al concorso generale EPSO/AD/117/08, decisione risultante dalle lettere dell’EPSO in data 4 marzo, 25 marzo e 27 aprile 2009, e, dall’altra, l’annullamento di tale elenco di riserva.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto degli esami

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Qualora un candidato che non sia stato iscritto nell’elenco di riserva redatto in esito ad un concorso chieda il riesame di una decisione presa da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima previo riesame della situazione del candidato che costituisce l’atto che gli arreca pregiudizio.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punto 27), e 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)

2.      Una commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione delle prove, potere da esercitare sulla base di criteri obiettivi, ma che non sfugge tuttavia al sindacato giurisdizionale, il quale deve consentire di verificare se l’esercizio del potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se i limiti del potere discrezionale non siano stati manifestamente ecceduti.

La commissione giudicatrice di un concorso dispone anche di un ampio potere discrezionale quanto al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito del concorso e spetta al giudice censurare tale contenuto solo nel caso in cui quest’ultimo esuli dall’ambito indicato nel bando di concorso o non abbia alcun rapporto con le finalità della prova del concorso. Ciò vale a maggior ragione per la prova orale, che è quella per la quale la commissione giudicatrice possiede il più ampio margine discrezionale.

Nell’ambito di prove costituite da quesiti a scelta multipla, non spetta al Tribunale sostituire la propria correzione a quella della commissione giudicatrice di concorso. Occorrerebbe censurare un quesito, eventualmente alla luce delle risposte proposte per quest’ultimo, solo se apparisse che tale quesito era manifestamente inadeguato tenuto conto della finalità del concorso controverso. Ciò si verificherebbe in particolare se risultasse dalle spiegazioni della commissione giudicatrice che le varie risposte proposte per un quesito non permettevano di determinare la sola risposta corretta, contrariamente alle istruzioni particolari date in questo senso ai candidati.

(v. punti 26 e 37)



Riferimento:

Corte: 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 22)

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 37); 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑73, punto 40 e giurisprudenza ivi citata); 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punti 91, 93 e 94), e 9 novembre 2004, cause riunite T‑285/02 e T‑395/02, Vega Rodríguez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑333 e II‑1527, punto 36)