Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

16 dicembre 2013

Causa F‑30/13

Silvana Roda

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Pensione di reversibilità – Decesso di un ex coniuge – Pensione alimentare – Procedimento precontenzioso – Necessità di un reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»


Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Roda chiede la condanna della Commissione europea a versarle il 35% dell’importo della pensione di anzianità dell’ex coniuge defunto, a decorrere dalla data di decesso di quest’ultimo e con maggiorazione a titolo degli interessi sugli arretrati.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La sig.ra Roda sopporterà le proprie spese.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

Il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro un atto che arreca pregiudizio, previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, in quanto è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, nonché la certezza del diritto. Il giudice dell’Unione è quindi tenuto d’ufficio a verificare se esso sia stato rispettato.

(v. punto 13)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 settembre 2005, Krahl/Commissione, T‑358/03, punto 35, e la giurisprudenza citata.