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Impugnazione proposta il 3 settembre 2019 dalla Vialto Consulting Kft. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2019, causa T-617/17, Vialto Consulting Kft/Commissione europea

(Causa C-650/19 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (rappresentante: Dimitrios Sigalas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019, causa T-617/17;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi:

1)    La sentenza impugnata è viziata da una distorsione dei fatti e da un errore di diritto in relazione alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96 1 . Il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che il reale oggetto del ricorso di risarcimento era la questione se l’OLAF avesse violato l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2185/96 nel chiedere alla ricorrente di permettergli di raccogliere dati che non erano in alcun modo correlati alla sua indagine. Il Tribunale non ha neppure tenuto conto della circostanza che la ricorrente ha effettivamente consentito all’OLAF di indagare su tutte le categorie di dati da esso richieste.

2)    La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da una carenza di motivazione in relazione alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale non ha chiarito quale delle tre condizioni fissate dalla giurisprudenza riguardo alla tutela del legittimo affidamento non sia soddisfatta nel caso di specie.

3)    La sentenza impugnata è viziata da una distorsione dei fatti e da un errore di diritto in relazione alla violazione del diritto di essere ascoltato. Il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che la Commissione ha assunto una posizione vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice, che poteva sfociare in un atto pregiudizievole per la ricorrente, senza che quest’ultima fosse ascoltata.

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1 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU 1996, L 292, pag. 2).