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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 25 settembre 2018 – Adler Real Estate AG e a.

(Causa C-605/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ

Resistente: Finanzmarktaufsichtsbehörde

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE 1 , da ultimo modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che costituisca un requisito che giustifichi «obblighi più severi» imposti a «possessori di azioni o persone fisiche o giuridiche» il fatto che le «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative», che prevedono obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni, siano «soggette alla vigilanza» di un’autorità designata dallo Stato membro in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE 2 (…) concernente le offerte pubbliche di acquisto, nonché che tale sorveglianza sia estesa agli obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possieda effetti vincolanti anche nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo condotto nei confronti dello stesso soggetto, avente ad oggetto la violazione di norme nazionali correlate alle suddette disposizioni, adottate in applicazione della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), restando conseguentemente preclusa a tale soggetto la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

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1 GU 2004, L 390, pag. 38.

2 Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; GU 2004, L 142, pag. 12.