Language of document : ECLI:EU:C:2019:1079

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena»

Nella causa C‑627/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 22 agosto 2019, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2019, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

ZB,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per ZB, da M.A.C. de Bruijn, advocaat;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e N. Bakkenes;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da C. Van Lul, C. Pochet e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da G. Hodge e M. Browne, in qualità di agenti, assistite da R. Kennedy, SC;

–        per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca, avvocato dello Stato;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso il 24 aprile 2019 dal Procureur des Konings te Brussel (procuratore del Re di Bruxelles, Belgio) ai fini dell’esecuzione di due pene privative della libertà pronunciate nei confronti di ZB.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(…)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), segnatamente il capo VI. (…)».

4        L’articolo 1 della decisione quadro succitata, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o [di] una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5        L’articolo 2 della suddetta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

6        A termini dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

7        L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1 così dispone:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

(…)

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

(…)

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

(…)».

 Diritto belga

 Costituzione belga

8        A norma dell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della belgische Grondwet (Costituzione belga):

«I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro competenze giurisdizionali. Il pubblico ministero è indipendente nello svolgimento delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale nei singoli casi, fatto salvo il diritto del ministro competente di ordinare l’esercizio dell’azione penale e di emanare direttive vincolanti di politica penale, anche in materia di politica di indagini e di azione penale».

 Legge relativa al mandato d’arresto europeo

9        L’articolo 32, paragrafo 2, della wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel (legge relativa al mandato d’arresto europeo), del 19 dicembre 2003 (Belgisch Staatsblad, 22 dicembre 2003, pag. 60075), così dispone:

«Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza si trovi nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, il procuratore del Re emette un mandato d’arresto europeo nella forma e alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Se, in questo caso, la pena o la misura di sicurezza sono state irrogate da una decisione resa in contumacia e se la persona ricercata non è stata citata personalmente o altrimenti informata della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione resa in contumacia, il mandato d’arresto europeo indicherà che la persona ricercata ha la possibilità di presentare opposizione in Belgio e di essere giudicata comparendo personalmente».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il 24 aprile 2019, il procuratore del Re di Bruxelles ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di ZB ai fini dell’esecuzione di una sentenza pronunciata il 7 febbraio 2019 dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) con la quale ZB è stato condannato a pene detentive della durata di trenta mesi e di un anno.

11      Il 3 maggio 2019, ZB è stato arrestato nei Paesi Bassi sulla base del mandato d’arresto europeo.

12      Lo stesso giorno, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), conformemente all’articolo 23 dell’Overleveringswet (legge sulla consegna), del 29 aprile 2004, nella versione applicabile al procedimento principale, ha sottoposto al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) l’esame del suddetto mandato d’arresto europeo.

13      Il giudice del rinvio sostiene, da un lato, che dalle informazioni fornite dalle autorità belghe nell’ambito del procedimento principale emerge che, in Belgio, i membri della procura partecipano all’amministrazione della giustizia e agiscono in modo indipendente, senza essere assoggettati, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

14      Dall’altro lato, lo stesso giudice constata che la normativa belga relativa al mandato d’arresto europeo non prevede la possibilità di proporre un ricorso distinto contro la decisione di emettere un simile mandato.

15      Il suddetto giudice si chiede, pertanto, se la condizione di cui al punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), ai sensi del quale la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo e, in particolare, la proporzionalità di una tale decisione devono poter formare oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, si applichi anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo sia diretto all’esecuzione di una pena privativa della libertà.

16      Sebbene il giudice del rinvio ritenga che i requisiti posti dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), e del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), debbano essere soddisfatti per tutti i mandati d’arresto europei, indipendentemente dal fatto che essi siano emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena, anche quando si basano su una sentenza esecutiva pronunciata da un giudice, esso rileva nondimeno che, nel caso di specie, tanto l’autorità giudiziaria emittente quanto il pubblico ministero dei Paesi Bassi hanno un’opinione contraria.

17      Stante quanto precede, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, qualora un mandato d’arresto europeo sia inteso a dare esecuzione a una pena privativa della libertà irrogata mediante decisione esecutiva di un giudice o di un organo giurisdizionale, mentre il mandato d’arresto europeo è stato emesso da un rappresentante del pubblico ministero che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente ed è garantito che esso, nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo, agisce in modo indipendente, valga anche la condizione secondo la quale la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo – e segnatamente la proporzionalità della stessa – deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva».

 Sul procedimento d’urgenza

18      Il 17 settembre 2019, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di sottoporre il rinvio nella causa C‑627/19 PPU al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

19      Dopo aver rilevato che il rinvio verteva sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 – la quale rientra nel titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – e poteva quindi, come richiedeva il giudice del rinvio, essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, la Prima Sezione della Corte si è infatti basata sulla circostanza che ZB, dal 3 maggio 2019, si trovava in stato di arresto provvisorio a fini estradizionali in attesa di una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti e che il suo mantenimento in custodia dipendeva dalla soluzione della controversia principale.

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l’esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d’arresto europeo.

21      A tale riguardo, va anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

22      Si deve altresì osservare che la decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo considerando 6, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE, sulla cui base la decisione quadro in parola è stata adottata. Da allora, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è progressivamente dotata di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati.

23      Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro 2002/584, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a dar corso a un mandato di arresto europeo (sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

24      Ai sensi delle disposizioni della decisione quadro 2002/584, infatti, gli Stati membri possono rifiutare di eseguire un simile mandato soltanto nei casi di non esecuzione obbligatoria previsti all’articolo 3 della stessa nonché nei casi di non esecuzione facoltativa di cui ai successivi articoli 4 e 4 bis. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto alle condizioni di cui all’articolo 5 della suddetta decisione quadro (sentenza del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

25      La Corte ha altresì dichiarato che soltanto i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima. Orbene, da detto articolo risulta che un simile mandato d’arresto costituisce una «decisione giudiziaria», il che richiede che esso sia emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

26      Nel caso di specie, il giudice del rinvio sostiene che dalle informazioni trasmesse dalle autorità belghe nell’ambito del procedimento principale risulta che, in Belgio, le procure rispondono ai requisiti derivanti dai punti 51 e 74 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), per essere qualificate come «autorità giudiziaria emittente», atteso che esse partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

27      A tale riguardo, il governo belga ha altresì confermato, nelle sue osservazioni scritte e orali, che l’indipendenza del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale nei singoli casi è garantita dalla Costituzione belga. Il governo belga ha parimenti riferito che, sebbene il Ministro della giustizia possa elaborare direttive in materia di politica penale, queste non costituiscono tuttavia né ingiunzioni né istruzioni riguardanti una causa specifica.

28      Il giudice del rinvio si chiede nondimeno se, alla luce del punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena debba poter essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale.

29      A tale proposito, il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

30      Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, la suddetta tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 68].

31      In particolare, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente verifichi il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punti 71 e 73].

32      Relativamente al mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la Corte ha aggiunto che, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere un simile mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione del genere devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 75].

33      Nel caso di specie, a differenza delle situazioni da cui sono scaturite le sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), e del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), le quali vertevano su mandati d’arresto europei emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale, il procedimento principale riguarda un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena.

34      A tale proposito, un tale mandato trae origine, come consta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere c) e f), della decisione quadro 2002/584, da una sentenza esecutiva che dispone una pena privativa della libertà nei confronti dell’interessato, in forza della quale la presunzione di innocenza di cui gode tale persona è confutata in occasione di un procedimento giurisdizionale che deve essere conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

35      In una situazione del genere, il sindacato giurisdizionale cui il punto 75 della sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), fa riferimento, e che risponde alla necessità di garantire alla persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena una tutela giurisdizionale effettiva, è realizzato mediante la sentenza esecutiva.

36      L’esistenza di un procedimento giurisdizionale anteriore che decide sulla colpevolezza della persona ricercata consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di presumere che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena sia scaturita da un procedimento nazionale nell’ambito del quale la persona oggetto della sentenza esecutiva ha beneficiato di tutte le garanzie proprie dell’adozione di questo tipo di decisione, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

37      Inoltre, le stesse disposizioni della decisione quadro 2002/584 prevedono già una procedura conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, a prescindere dalle modalità di attuazione della medesima decisione scelte dagli Stati membri (sentenza del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 47).

38      Peraltro, quando un mandato d’arresto europeo è emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, la sua proporzionalità risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.

39      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l’esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d’arresto europeo.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l’esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d’arresto europeo.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.