Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

20 settembre 2011

Causa F-117/10

Barry Van Soest

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Diploma richiesto – Nozione di diploma che sancisce un livello di istruzione secondaria e dà accesso a studi superiori – Decisioni della commissione giudicatrice di concorso – Natura del controllo esercitato dall’autorità che ha il potere di nomina»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Van Soest chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione di non assumerlo malgrado il superamento, da parte sua, del concorso EPSO/AST/41/07.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Indipendenza – Limiti – Adozione di decisioni illegittime – Obblighi dell’autorità che ha il potere di nomina

2.      Procedura – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 88)

1.      Nell’esercizio delle proprie competenze, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni che non siano illegittime. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni di una commissione giudicatrice la cui illegittimità potrebbe viziare, di conseguenza, le proprie decisioni. Pertanto, qualora la commissione giudicatrice ammetta ingiustamente al concorso un candidato e lo inserisca, in seguito, nell’elenco di riserva, l’autorità che ha il potere di nomina deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al giudice dell’Unione di valutarne il merito.

Così, qualora una commissione giudicatrice di concorso abbia ingiustamente iscritto un candidato, non comprovante il possesso del diploma richiesto dal bando di concorso, nell’elenco di riserva, la detta autorità è tenuta a porre fine alla procedura di assunzione dell’interessato.

(v. punti 24 e 25)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti, punti 19 e 20

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione, punto 35; 15 settembre 2005, causa T‑306/04, Luxem/Commissione, punto 23

2.      Ai sensi dell’art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese, qualora ciò appaia giustificato a motivo del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso, in particolare qualora essa abbia causato all’altra parte spese che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

Tuttavia, l’applicazione del detto articolo non è ristretta a questa sola ipotesi. Così, qualora un ricorrente sia stato inizialmente iscritto dalla commissione giudicatrice di un concorso nell’elenco di riserva di tale concorso prima di essere alla fine informato dall’autorità che ha il potere di nomina, circa un anno dopo, che egli non avrebbe potuto essere assunto in quanto non rispondente ai requisiti di ammissione relativi ai titoli o ai diplomi prescritti dal bando di concorso, il fatto che la commissione giudicatrice avesse ritenuto che il ricorrente rispondesse a tali requisiti spiega che l’interessato abbia potuto dubitare in buona fede della legittimità della decisione controversa e, di conseguenza, abbia proposto un ricorso. Pertanto, si deve condannare l’istituzione, parte vittoriosa, a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

(v. punti 29 e 30)