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Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 - Munch / UAMI

(Causa F-6/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yannick Munch (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto del ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui il ricorrente non venga selezionato a seguito di un concorso esterno previsto per l'UAMI, dall'altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07 e UAMI/AST/02/02, non hanno alcuna incidenza sul contratto del ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare le decisioni dell'UAMI contenute nella lettera del 12 marzo 2009, con le quali viene stabilito il termine del rapporto di lavoro del ricorrente con l'applicazione di un preavviso di risoluzione di 7 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare la continuazione del rapporto di lavoro, non risolto, tra il ricorrente e l'UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ulteriore atto dell'UAMI, ritenuto dal ricorrente non autonomo, del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione contenuta nell'art. 5 del contratto di lavoro del ricorrente con l'UAMI; in subordine,

dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro del ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

accertare, in ulteriore subordine, che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell'UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

Condannare l'UAMI a risarcire il ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da esso subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

Condannare l'UAMI - dopo aver accertato l'obbligo di quest'ultimo di mantenere alle sue dipendenze il ricorrente alle medesime condizioni e a reintegrarlo nel servizio - a risarcire integralmente il ricorrente dei danni materiali da esso subiti, in particolare pagandogli tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da esso sopportati a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).

In subordine, nel caso in cui per motivi di diritto o di fatto nel caso di specie non avvenga una reintegrazione del ricorrente nel servizio e/o un proseguimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, condannare l'UAMI a risarcire il ricorrente del danno materiale da esso subito a causa dell'illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell'arco della vita e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerati i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Quantomeno, in ogni caso, riconoscere al ricorrente, per il danno materiale da esso subito a causa dell'illegittima interruzione della sua attività lavorativa, un risarcimento per un importo pari alla differenza tra il reddito conseguito sino al 15 ottobre 2009 e il reddito che il ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto sino al 15 novembre 2009, considerati i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

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