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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 agosto 2019 – M.S., M.W., G.S. / Minister for Justice and Equality

(Causa C-616/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: M.S., M.W., G.S.

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

Se il riferimento allo «Stato membro interessato» di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85 1 , si debba intendere come a) un primo Stato membro che ha concesso una protezione equivalente all’asilo ad un richiedente protezione internazionale o b) un secondo Stato membro al quale è presentata una successiva domanda di protezione internazionale o c) uno o l’altro di tali Stati membri.

Se, nel caso in cui al cittadino di un paese terzo sia stata concessa la protezione internazionale sotto forma di protezione sussidiaria nel primo Stato membro e tale cittadino si trasferisca nel territorio di un secondo Stato membro, la presentazione di un’ulteriore domanda di protezione internazionale nel secondo Stato membro costituisca un abuso di diritto tale per cui al secondo Stato membro è consentito adottare un provvedimento in cui è previsto che tale domanda successiva è irricevibile.

Se l’articolo 25 della direttiva 2005/85 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, che non è vincolato dalla direttiva 2011/95 2 ma è vincolato dal regolamento n. 604/2013 3 , adotti un provvedimento come quello di cui trattasi nel caso di specie, che dichiara irricevibile una domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo al quale un altro Stato membro abbia precedentemente concesso una protezione sussidiaria.

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1 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

2 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

3 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).