Language of document : ECLI:EU:F:2007:162

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

19 settembre 2007

Causa F‑43/06

Tuomo Talvela

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2004 – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione del rapporto – Indagine amministrativa»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Talvela chiede, da una parte, l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2004, della decisione implicita di rigetto della sua domanda di avvio di un’indagine amministrativa, di ogni atto conseguente e/o relativo a quest’ultima decisione e della decisione di rigetto del suo reclamo precontenzioso, e, dall’altra, il risarcimento dei danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, artt. 26, commi 1 e 2, e 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di far vertere la valutazione sul periodo di riferimento

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa non può essere interpretato, nell’ambito della valutazione del personale delle Comunità europee, nel senso che, anteriormente al procedimento volto a siffatta valutazione, esso impone un obbligo di previo avvertimento. Su tale constatazione non incide l’art. 26, commi primo e secondo, dello Statuto, per il fatto che esso subordina l’opponibilità ad un funzionario di tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento alla loro comunicazione all’interessato prima dell’inserimento nel suo fascicolo personale. Infatti, tali disposizioni, il cui scopo è quello di garantire il rispetto dei diritti della difesa del funzionario, riguardano i documenti già esistenti. Esse ostano a che, nel corso della procedura di valutazione, siffatti documenti vengano prodotti contro il funzionario valutato senza essergli stati comunicati prima dell’inserimento nel suo fascicolo personale. Esse tuttavia non impongono la stesura preventiva di documenti che formalizzino qualsiasi affermazione circa fatti addebitati all’interessato.

Quindi, il valutatore non viola il principio del rispetto dei diritti della difesa né l’art. 26 dello Statuto prendendo in considerazione, in un rapporto di evoluzione della carriera, elementi di fatto sfavorevoli al funzionario valutato, senza che l’interessato sia stato avvisato formalmente per iscritto su questo punto nel corso del periodo di valutazione e senza che alcun documento menzioni tali elementi nel suo fascicolo personale.

(v. punti 57-59 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 2005, causa T‑157/04, De Bry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑901, punti 39‑41 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Al momento della redazione del rapporto di evoluzione della carriera sono valutati il rendimento, la competenza e la condotta in servizio del funzionario durante il periodo di riferimento. Quindi, la valutazione deve vertere su fatti che si riferiscono a tale periodo. Tuttavia, in presenza di problemi che esistevano già anteriormente al periodo di riferimento e che sono perdurati, un semplice richiamo di questi ultimi non dimostra che la valutazione non sia stata effettuata sul fondamento del giudizio sul rendimento, sulla competenza e sulla condotta in servizio del funzionario durante il periodo di riferimento.

Inoltre, anche se la redazione del rapporto di evoluzione della carriera si basa su una valutazione del funzionario durante il periodo di riferimento, non appare inadeguato che i commenti del detto rapporto possano far rinvio al periodo precedente se ciò è utile per valutare l’evoluzione del rendimento, della competenza o della condotta in servizio del funzionario durante il periodo di riferimento rispetto al detto periodo precedente. Al riguardo, un’attenzione particolare dev’essere accordata alla motivazione di un rapporto di evoluzione della carriera che comporta giudizi meno favorevoli di quelli figuranti in un precedente rapporto di evoluzione della carriera.

(v. punti 72, 75 e 76)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 dicembre 1992, causa T‑33/91, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2499, punti 70 e 71); 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 95); 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 49); 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163, punto 53); 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc FP pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 26), e 10 ottobre 2006, causa T‑182/04, Van der Spree/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2-205 e II-A-2-1049, punto 83)

3.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare il rapporto di evoluzione della carriera in maniera sufficiente e circostanziata e di dare all’interessato la possibilità di formulare osservazioni su detta motivazione, essendo il rispetto di tali obblighi ancora più importante allorché la valutazione subisce un abbassamento rispetto a quella precedente. Un’attenzione particolare deve altresì essere accordata alla motivazione qualora il rapporto contenga giudizi meno favorevoli di quelli figuranti in un rapporto precedente.

I commenti illustrativi contenuti in un rapporto informativo hanno lo scopo di giustificare i giudizi analitici. Questi commenti servono da base alla redazione della valutazione e consentono al funzionario di comprendere i voti ottenuti in sede di valutazione. Di conseguenza, alla luce del loro ruolo preminente nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera, i commenti devono essere coerenti con i voti attribuiti, in modo tale che questi ultimi devono essere considerati come una trascrizione in cifre o analitica dei commenti.

(v. punti 91 e 92)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Ferrer de Moncada/Commissione, cit. (punto 53); De Bry/Commissione, cit. (punto 67), e Martin/Magone, cit. (punto 48)