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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 10 maggio 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Causa C-372/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Resistenti: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2014/26/UE 1 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014] «sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno», debba essere interpretato nel senso che si configura abuso di posizione dominante qualora una società di gestione di diritti d’autore, che in uno Stato membro ha un monopolio di fatto, applichi agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di compenso, fondato tra l’altro sul fatturato,

1.    utilizzando una tariffa forfettaria in scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto della quota precisa (utilizzando le sofisticate attrezzature tecniche) del repertorio tutelato dalla società di gestione nella musica ascoltata durante l’evento,

2.    che fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia.

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1 GU 2014, L 84, pag. 72.