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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 6 agosto 2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited / Telenet BVBA

(Causa C-597/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Resistente: Telenet BVBA

Questioni pregiudiziali

a. Se lo scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento («seeding») di parti («pieces») dello stesso (talvolta in modo molto frammentario rispetto all’intero), possano essere considerati una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 1 , sebbene detti pieces siano singolarmente inutilizzabili.

In caso affermativo,

b. Se esista una soglia minima perché il seeding dei pieces in parola possa configurare una comunicazione al pubblico.

c. Se sia rilevante la circostanza che il seeding può avvenire automaticamente (per effetto delle configurazioni del cliente torrent) e pertanto all’insaputa dell’utente.

a. Se la persona contrattualmente titolare di diritti d’autore (o di diritti connessi), che non sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai presunti contraffattori – e il cui modello economico di business dipende dunque dall’esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima – goda degli stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 2 agli autori o ai licenziatari che sfruttano i diritti d’autore in modo regolare.

b. Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un «danno» (ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della contraffazione.

Se le circostanze fattuali esposte alle questioni 1 e 2 siano rilevanti nel quadro della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall’altro, i diritti e le libertà garantiti dalla Carta, come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali, segnatamente nell’ambito della valutazione della proporzionalità.

Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale degli indirizzi IP di uno swarm di seeders (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su incarico di questo) siano compatibili con il regolamento generale sulla protezione 3 dei dati, e segnatamente con il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

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1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).