Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

30 gennaio 2008

Causa F‑64/07 R

S

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto: Domanda, proposta ai sensi degli artt. 242 CE, 243 CE, 157 EA e 158 EA, con la quale S chiede la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento 27 luglio 2006 di riassegnarlo a Bruxelles in qualità di consigliere della direttrice generale dell’informazione.

Decisione: La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave e irreparabile

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

2.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, n. 2)

1.      L’urgenza di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede la misura provvisoria. È a quest’ultima che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno del genere. Anche se è vero che per stabilire la sussistenza di un siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 1° luglio 1999, causa T‑111/99 R, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑609, punto 38); 7 dicembre 2001, causa T‑192/01 R, Lior/Commissione (Racc. pag. II‑3657, punto 49), e 6 dicembre 2002, causa T‑275/02 R, D/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑259 e II‑1295, punti 59 e 60)

2.      Ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande relative a provvedimenti urgenti devono precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, (fumus boni iuris), l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

(v. punto 38)