Language of document : ECLI:EU:F:2013:158

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑39/12

BQ

contro

Corte dei Conti dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionario – Rapporto informativo – Molestie psicologiche – Risarcimento danni – Ricevibilità – Termini»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BQ chiede, da una parte, l’annullamento della decisione, del 7 dicembre 2011, recante rigetto del suo reclamo, del 26 aprile 2011, diretto contro il rigetto della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità della Corte dei conti dell’Unione europea per comportamento illecito nei suoi confronti, e, dall’altra, la condanna della Corte dei conti a risarcirlo dei danni morale e materiale asseritamente causati da tale comportamento illecito.

Decisione:      La Corte dei conti dell’Unione europea è condannata a versare EUR 2 000 a BQ. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Durata e dies a quo del termine

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

2.      Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Illegittimità di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina non impugnata entro i termini – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Illecito dell’amministrazione – Nozione – Esistenza di rapporti conflittuali tra un funzionario e il suo superiore gerarchico – Inclusione – Presupposti

4.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritto dell’autore della denuncia di essere sentito e di accedere al fascicolo d’indagine – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 26)

1.      In mancanza di un termine previsto dalla disciplina applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende, tale domanda deve essere proposta entro un termine ragionevole che è determinato alla luce delle circostanze del caso di specie.

Per di più, nel silenzio delle norme applicabili in materia, il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’articolo 46 dello Statuto della Corte è un elemento di raffronto pertinente per giudicare sulla ricevibilità della domanda risarcitoria di un funzionario senza tuttavia costituire un limite rigido e intangibile. Occorre aggiungere che, ai sensi del detto articolo 46, il termine di prescrizione di cinque anni decorre a partire dal verificarsi del fatto generatore del danno o, più precisamente, quando gli effetti pregiudizievoli dell’atto o del comportamento illecito si sono prodotti o ancora a partire dalla comparsa degli effetti pregiudizievoli.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento:

Corte: 27 gennaio 1982, De Franceschi/Consiglio e Commissione, 51/81 (punto 10); 19 aprile 2007Holcim(Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P (punto 29)

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02 (punti 66 e 71); 27 agosto 2009, Abouchar/Commissione, T‑367/08 (punti 22 e 23)

Tribunale dell’Unione europea: 15 settembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑157/09 P (punti 46 e 47)

2.      Un funzionario che abbia omesso di presentare entro i termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto un ricorso di annullamento contro un preteso atto arrecantegli pregiudizio non può, tramite una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, sanare tale omissione e procurarsi così nuovi termini di ricorso. Egli non può neppure far valere la pretesa illegittimità di tale atto nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 febbraio 1996, Lopes/Commissione, T‑547/93 (punti 174 e 175); 1° dicembre 1999, Schuerer/Commissione, T‑81/99 (punto 31)

3.      L’esistenza di rapporti conflittuali tra un funzionario e il suo superiore gerarchico non può in quanto tale configurare un illecito amministrativo imputabile all’amministrazione, a meno di provare la carenza di quest’ultima in quanto abbia lasciato deteriorarsi una situazione deleteria sia per il funzionamento del servizio sia per la salute dei protagonisti.

(v. punto 68)

4.      Nel caso in cui una procedura di indagine esperita a seguito di una domanda di assistenza, con denuncia per molestie psicologiche, di un funzionario non possa essere considerata come una procedura di indagine avviata nei confronti del detto funzionario, quest’ultimo può tuttavia far valere, in base al principio di buona amministrazione, il diritto di essere sentito sui fatti che lo riguardano, dato che una decisione di rigetto di una domanda di assistenza per pretese molestie psicologiche può comportare gravi conseguenze, poiché i fatti configuranti molestie psicologiche possono avere effetti estremamente distruttivi sullo stato di salute della vittima e l’eventuale riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dell’esistenza di molestie psicologiche può, di per se stesso, avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione della persona molestata.

Tuttavia, il diritto procedurale di essere sentito non implica il diritto, per il funzionario pretesa vittima di molestie psicologiche, di poter prendere conoscenza, in ogni caso, dell’intera relazione di indagine, una volta che essa sia redatta, dato che, nel contesto di un’indagine su fatti configuranti molestie psicologiche, non è irragionevole, salvo circostanze particolari, voler preservare i testimoni garantendo loro l’anonimato e la riservatezza di ogni dato che possa identificarli, al fine di consentire, nello stesso interesse degli autori della denuncia, lo svolgimento di indagini neutre e obiettive che beneficino di una collaborazione senza riserve dei membri del personale, di prevenire ogni rischio di influenza a posteriori sui testimoni da parte delle persone incriminate, se non addirittura degli autori della denuncia, e di salvaguardare così relazioni lavorative propizie al buon funzionamento dei servizi.

Per contro, qualora l’autorità che ha il potere di nomina decida di respingere una denuncia per fatti configuranti molestie psicologiche basandosi sulle conclusioni di una relazione di indagine, il funzionario autore della denuncia ha il diritto di farsi comunicare le ragioni che suffragano le conclusioni della relazione di indagine, il che equivale, nel caso in cui tali ragioni non figurino nella decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, a che egli sia comunicata la relazione di indagine in una versione non riservata.

(v. punti 72‑74)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10 (punto 46); 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10 (punti 85, 92 e 97, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑114/13 P)