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Impugnazione proposta l’11 settembre 2020 da Christoph Klein avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020, causa T-562/19, Christoph Klein / Commissione europea

(Causa C-430/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020, causa T-562/19;

dichiarare che il ricorso è ricevibile e che la Commissione europea, restando inattiva nel procedimento relativo alla clausola di salvaguardia proposto il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania in merito al dispositivo medico recante il marchio CE «Inhaler Broncho Air» e non avendo adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE1 , ha violato il Trattato;

in subordine, annullare l'ordinanza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale per la decisione;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova, non ha correttamente caratterizzato le circostanze e ha violato il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 265 TFUE e il diritto al contraddittorio, in quanto ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo e ha respinto d'ufficio la legittimazione ad agire del ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell'Unione e ha violato l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42.

Infine, l'ordinanza del Tribunale di primo grado impugnata è viziata da un difetto di motivazione.

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1 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1).