Language of document : ECLI:EU:C:2012:605

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 ottobre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Cittadinanza dell’Unione − Diritto di circolazione e di soggiorno − Articoli 20 TFUE e 21 TFUE − Discriminazione in base alla nazionalità − Articolo 18 TFUE − Direttiva 2004/38/CE − Articolo 24 – Deroga – Portata − Stato membro in cui il beneficio di tariffe di trasporto ridotte è riservato ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari in detto Stato»

Nella causa C‑75/11,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2011,

Commissione europea, rappresentata da V. Kreuschitz e D. Roussanov, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer e da M. Fruhmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, riservando, in linea di principio, il beneficio di tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE, nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifica – GU L 229, pag. 35).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (CEE) n. 1408/71

2        Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), definisce, all’articolo 1, lettera u), i), le prestazioni familiari nel senso di «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), [del regolamento medesimo]».

3        A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, questo si applica «tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari».

4        L’articolo 13, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1408/71 dispone che, fatti salvi i successivi articoli 14 quater e 14 septies, le persone cui è applicabile il regolamento medesimo sono soggette unicamente alla legislazione di un solo Stato membro.

 La direttiva 2004/38

5        A termini dei considerando 1 e 10 della direttiva 2004/38:

«(1)      La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato [CE] e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(…)

(10)      Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni».

6        L’articolo 3, numero 1, della direttiva medesima prevede che essa si applica a tutti i cittadini dell’Unione che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la nazionalità.

7        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva medesima così dispone:

«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

(…)

c)      –      di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

      –      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; (…)».

8        L’articolo 24 della direttiva 2004/38, rubricato «Parità di trattamento», così recita:

«1.      Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2.      In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

 Il diritto nazionale austriaco

9        In Austria non esistono norme federali che disciplinino le tariffe di trasporto ridotto per gli studenti.

10      In base alle informazioni fornite alla Corte, biglietti semestrali a tariffa ridotta vengono concessi agli studenti sulla base di accordi di finanziamento conclusi tra il Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia), gli enti regionali e le imprese di trasporto interessate. Tali accordi disciplinano non solo le tariffe, l’entità della riduzione e il contributo finanziario del governo federale, bensì fissano parimenti la cerchia dei beneficiari.

11      Emerge inoltre dagli atti che, in taluni Länder, gli studenti, quali definiti agli articoli 3 e 4 della legge del 1992 sull’aiuto al compimento degli studi (Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. n. 305/1992), nel testo in vigore alla data della controversia (in prosieguo: la «legge del 1992»), possono beneficiare di tariffe ridotte solamente qualora la loro residenza o il loro luogo di studi sia situato nell’area della società di trasporti pubblici interessata e qualora siano stati percepiti relativi assegni familiari ai sensi dell’articolo 2 della legge del 1967 sulla compensazione degli oneri familiari mediante assegni (Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. n. 376/1967), nel testo in vigore alla data della controversia (in prosieguo: il «FLAG»).

12      In altri Länder, in cui l’applicazione delle riduzioni non dipende dal percepimento degli assegni familiari, i criteri assunti sono costituiti, oltre che dallo status di studente, dall’età e/o dalla residenza degli interessati.

13      Le persone aventi residenza o dimora abituale sul territorio federale hanno diritto, ai sensi dell’articolo 2 della FLAG, ad assegni familiari per i figli minorenni e per i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni che seguano una formazione professionale o che effettuino una formazione continua in una scuola specializzata in relazione alla professione appresa, sempreché tale formazione impedisca loro l’esercizio della professione. Gli assegni familiari spettano, in linea di principio, alla persona al cui nucleo familiare appartiene il figlio.

14      L’articolo 4 della legge del 1992 prevede che i cittadini delle parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) o del Trattato CE nonché i cittadini dei paesi terzi sono assimilati ai cittadini austriaci, «sempreché tale assimilazione risulti dalle menzionate convenzioni».

15      L’articolo 52 della legge del 1992 definisce le indennità di trasporto quali «altre misure di promozione degli studi». L’obiettivo di tali indennità consiste nel sostenere i beneficiari di assegni agli studi mediante accollo delle loro spese di trasporto. Si tratta di indennità di cui godono i beneficiari di assegni agli studi in Austria e che differiscono dalle riduzioni sulle tariffe di trasporto.

 Il procedimento precontenzioso

16      La Commissione veniva informata, per mezzo di denuncia depositata da persona agente in nome del partito politico «i Verdi» («die Grünen»), che vari studenti cittadini di altri Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria che effettuavano gli studi in Austria dovevano sostenere, per poter utilizzare i trasporti pubblici, spese più rilevanti di quelle pagate dagli studenti austriaci. Infatti, in taluni Länder, solamente gli studenti provenienti da famiglie che percepiscono gli assegni familiari austriaci possono beneficiare di una riduzione sulle tariffe di trasporto.

17      Ritenendo che un siffatto sistema selettivo costituisse una violazione del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 12 CE, la Commissione chiedeva alla Repubblica d’Austria, con lettera 13 febbraio 2008, di fornirle una descrizione dettagliata del sistema delle tariffe di trasporto ridotte applicabile in detto Stato membro.

18      Con lettera 18 aprile 2008, le autorità austriache descrivevano le varie tariffe applicabili, Land per Land, nonché in funzione della specifica situazione degli interessati.

19      Con lettera del 23 marzo 2009, avente valore di lettera di diffida, la Commissione invitava la Repubblica d’Austria a presentare, entro il termine di due mesi, proprie osservazioni in merito alle modalità selettive di concessione delle tariffe di trasporto ridotte per gli studenti. A parere della Commissione, tali modalità selettive violerebbero il principio di non discriminazione sancito, da un lato, dall’articolo 12 CE, e ormai contenuto, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell’articolo 18 TFUE e, dall’altro, dall’articolo 24 della direttiva 2004/38.

20      Nella sua risposta del 25 giugno 2009 alla menzionata lettera di diffida, la Repubblica d’Austria contestava la pertinenza dell’articolo 24 della direttiva 2004/38. A parere di detto Stato membro, le tariffe di trasporto ridotte per gli studenti costituirebbero prestazioni familiari supplementari che ricadrebbero nel sistema degli assegni familiari concessi in Austria e dovrebbero essere quindi qualificate come prestazioni previdenziali ai sensi della normativa dell’Unione applicabile nel settore della coordinazione dei regimi di previdenza sociale. I beneficiari di tali tariffe sarebbero non solo gli studenti stessi, bensì i genitori che fanno fronte alle esigenze dei propri figli fintantoché questi conservino lo status di studenti.

21      In data 28 gennaio 2010 la Commissione trasmetteva alla Repubblica d’Austria un parere motivato in cui insisteva sul fatto che il sistema austriaco relativo alle tariffe di trasporto ridotte per gli studenti violerebbe gli articoli 18 TFUE e 24 della directive 2004/38, restando esclusa la deroga prevista al paragrafo 2 di quest’ultimo articolo. La Commissione ne deduceva, da un lato, che, contrariamente agli argomenti delle autorità austriache ed al rischio di svuotare l’articolo 24, paragrafo 2, del proprio senso, il sol fatto che una misura riduca gli oneri dei genitori per quanto attiene al mantenimento dei propri figli non può essere sufficiente per escludere la qualificazione di tale misura come aiuto al compimento degli studi. D’altro canto, dal tenore di detto articolo 24, paragrafo 2, si dovrebbe dedurre che gli Stati membri ospitanti non possono negare la concessione di aiuti di sostegno ai cittadini di altri Stati membri che non siano in possesso di titolo di soggiorno permanente sul territorio dello Stato membro ospitante, se non nel caso in cui tali aiuti assumano la forma di borse di studio o di prestiti.

22      Nella sua risposta del 29 marzo 2010 al menzionato parere motivato, la Repubblica d’Austria faceva valere che le tariffe di trasporto ridotte corrispondono ad una prestazione familiare concessa nell’ambito di una gestione di diritto privato. Non sussisterebbe alcuna discriminazione in funzione della nazionalità, atteso che tali tariffe vengono concesse a tutti i genitori affiliati, indipendentemente dalla loro nazionalità.

23      Ciò premesso, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

24      Si deve precisare, in limine, che, con il proprio ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica d’Austria di concedere la riduzione sulle tariffe di trasporto ai soli studenti per i quali siano concessi assegni familiari in Austria, requisito imposto dai Länder di Vienna, dell’Alta Austria, del Burgenland, della Stiria nonché dalla città di Innsbruck.

25      Per quanto attiene alla città di Innsbruck, se è pur vero che dagli atti emerge che gli studenti possono beneficiare, dall’anno universitario 2010/2011 in poi, di biglietti semestrali a tariffa ridotta indipendentemente dal percepimento di assegni familiari austriaci da parte dei genitori, l’esistenza dell’inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire, nella specie, il 28 marzo 2010. I cambiamenti intervenuti successivamente non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., segnatamente, sentenze del 15 marzo 2001, Commissione/Francia, C‑147/00, Racc. pag. I‑2387, punto 26; del 4 luglio 2002, Commissione/Grecia, C‑173/01, Racc. pag. I‑6129, punto 7, e del 19 luglio 2012, Commissione/Italia, C‑565/10, punto 22).

26      Orbene, è pacifico che tale nuovo tipo di biglietti semestrali nella città di Innsbruck non era ancora in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

27      Occorre parimenti precisare che, considerato che la Commissione non dispone di informazioni sufficienti relative al regime applicabile nel Land della Bassa Austria, il regime applicabile in tale Land non costituisce oggetto del presente ricorso.

 Argomenti delle parti

28      La Commissione sostiene che subordinare la concessione di tariffe di trasporto ridotte al percepimento di assegni familiari austriaci costituisce una discriminazione indiretta degli studenti originari di Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria che effettuino ivi i loro studi, violando in tal modo gli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché l’articolo 24 della direttiva 2004/38.

29      Infatti, il regime austriaco contestato nella specie, prevedendo una condizione ai fini della concessione di tariffe di trasporto ridotte che può essere più facilmente soddisfatta da cittadini austriaci, risulterebbe sfavorevole per gli studenti cittadini di tali altri Stati membri.

30      La Repubblica d’Austria deduce che la riduzione sulle tariffe di trasporto, subordinata al percepimento degli assegni familiari austriaci, costituisce una prestazione familiare fornita nell’ambito di una gestione di diritto privato. Nel diritto austriaco, gli assegni familiari non potrebbero essere automaticamente percepiti da ogni studente austriaco, bensì la loro concessione dipenderebbe dal fatto che i genitori siano tenuti a far fronte alle esigenze dello studente. La riduzione sul prezzo dei trasporti opererebbe essenzialmente a favore del bilancio familiare e, al pari di tutti gli altri assegni familiari, non verrebbe più concessa nel momento in cui lo studente stesso percepisca redditi superiori al livello minimo previsto dal legislatore austriaco. A parere di detto Stato membro, una riduzione di tal genere deve essere qualificata come prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, ancorché sia connessa a studi o a corsi e svolga una duplice funzione. A differenza dell’indennità di trasporto concessa ad uno studente socialmente svantaggiato, la riduzione sulle tariffe di trasporto non dipenderebbe dal reddito dei genitori e non verrebbe versata direttamente sul conto bancario di cui lo studente beneficiario è titolare.

31      La Repubblica d’Austria rileva di aver menzionato, nella propria notificazione relativa al regolamento n. 1408/71, in termini del tutto generali la FLAG, da cui risulta la riduzione delle tariffe di trasporto de qua. Tale notificazione avrebbe effetti dichiarativi e costitutivi.

32      Lo Stato membro medesimo fa quindi valere che il proprio sistema risponde pienamente al regolamento n. 1408/1971, senza peraltro violare la direttiva 2004/38. Esso aggiunge che la Corte non fa riferimento ai principi del diritto primario, come quello sancito all’articolo 18 TFUE, nel valutare le prestazioni che ricadono nella sfera di applicazione del regolamento medesimo (v. sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, Racc. pag. I‑6095, punti 84 e successivi).

33      La Commissione ritiene che l’argomento sul quale si fonda la Repubblica d’Austria, relativo alla natura di prestazione previdenziale della riduzione delle tariffe di trasporto, è priva di pertinenza. Anzitutto, la riduzione non compenserebbe gli oneri familiari, come postulato dall’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71, bensì ridurrebbe gli oneri derivanti per gli studenti universitari e degli istituti superiori dall’utilizzazione dei trasporti pubblici. Le tariffe di trasporto ridotte opererebbero direttamente a favore degli studenti e non dei genitori. Inoltre, la descrizione delle tariffe di trasporto ridotte fornita dalla Repubblica d’Austria non consentirebbe di affermare che esse soddisfino i requisiti necessari per poter essere considerate quale prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71. Occorrerebbe sottolineare, a tal riguardo, che gli studenti non hanno, per legge, alcun diritto a tali prestazioni. Infine, non sarebbe logico qualificare l’indennità di trasporto prevista dalla legge del 1992 quale aiuto di mantenimento, laddove la riduzione sulle tariffe di trasporto contestata nella specie venga considerata quale prestazione familiare. A parere della Commissione, il fatto che, in taluni Länder, la concessione di una riduzione sulle tariffe di trasporto non sia subordinata al percepimento di assegni familiari austriaci costituisce ulteriore indicazione del fatto che tale riduzione non ha nulla di una prestazione familiare.

34      Quanto alla deroga al principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, invocata dalla Repubblica d’Austria, la Commissione ritiene che essa debba essere interpretata restrittivamente. Essa si applicherebbe unicamente agli «aiuti per il compimento degli studi, ivi compresa la formazione professionale, sotto forma di borse di studio o di prestiti». Contrariamente agli argomenti dedotti dallo Stato membro medesimo, il principio di parità di trattamento, previsto dal paragrafo 1 dell’articolo stesso, si estenderebbe a tutte le prestazioni a favore degli studenti che non vengano concesse sotto forma di borsa di studio o di prestito. Tenuto conto della loro forma, le tariffe di trasporto ridotte non ricadrebbero nella deroga prevista da detto paragrafo 2. L’interpretazione di tale deroga sostenuta dalla Repubblica d’Austria non potrebbe trovare accoglimento, in quanto risulterebbe contraria al diritto primario ed alla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 18 TFUE e 21 TFUE.

35      La Repubblica d’Austria sostiene che, in ogni caso, la riduzione sul prezzo dei trasporti contribuisce al finanziamento degli studi e, conseguentemente, non deve essere considerata autonomamente rispetto alle altre misure che lo Stato membro d’origine è tenuto a prendere in materia di aiuti agli studi. Sino al momento in cui lo studente venga integrato, nell’ambito della formazione, nello Stato membro ospitante, spetterebbe allo Stato membro di origine concedere ai propri studenti aiuti sufficienti, tenendo conto di eventuali obblighi di mantenimento. Lo Stato membro ospitante non sarebbe tenuto a compensare i sussidi eventualmente «più ridotti» concessi da altri Stati membri.

 Giudizio della Corte

36      Si deve rilevare, in limine, che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possieda la nazionalità di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione.

37      Gli studenti provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica d’Austria che seguano i loro studi in tale paese, possedendo la nazionalità di uno Stato membro, beneficiano di tale status.

38      Come la Corte ha più volte avuto modo di affermare, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni al riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenza del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Racc. pag. I‑6193, punto 31, e dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C‑224/98, Racc. pag. I‑6191, punto 28).

39      Ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, ove tali situazioni comprendono l’esercizio della libertà fondamentale di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri attribuito dall’articolo 21 TFUE (v. sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C‑85/96, Racc. pag. I‑2691, punto 63; del 15 marzo 2005, Bidar, C‑209/03, Racc. pag. I‑2119, punti 32 e 33; del 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, Racc. pag. I‑8507, punti 36 e 37, nonché del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, Racc. pag. I‑2735, punto 31).

40      Peraltro, dalla stessa giurisprudenza emerge che tale divieto ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l’insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (v. sentenza Bressol e a., cit. supra, punto 32).

41      Ne consegue che un cittadino di uno Stato membro che segua i propri studi in Austria può avvalersi del diritto, sancito dagli articoli 18 TFUE e 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato membro ospitante senza subire discriminazioni dirette o indirette in base alla propria nazionalità (v. sentenza Bressol e a., cit. supra, punto 33).

42      Quanto alla questione se riduzioni delle tariffe di trasporto come quelle concesse da taluni Länder in Austria ricadano nella sfera di applicazione dei Trattati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE, si deve osservare che, affermando che l’accesso alla formazione professionale rientra nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte ha già precisato che sono ricompresi in tale sfera di applicazione gli aiuti nazionali concessi agli studenti per coprire le loro spese di sostentamento, le prestazioni sociali previste da un regime nazionale non contributivo e gli assegni cosiddetti di «attesa» previsti da una normativa nazionale e destinati ai giovani disoccupati alla ricerca di una prima occupazione (v., rispettivamente, le menzionate sentenze Bidar, punto 42; Grzelczyk, punto 46, nonché D’Hoop, punti 34 e 35).

43      Ne consegue che un regime che preveda riduzioni sulle tariffe di trasporto concesse agli studenti, consentendo loro, direttamente o indirettamente, di coprire le loro spese di sostentamento, rientra parimenti nella sfera di applicazione del Trattato FUE.

44      Quanto all’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la riduzione sulle tariffe di trasporto dovrebbe essere considerata quale prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, si deve rilevare che, anche ammesso che le norme di conflitto previste da tale regolamento si applichino ai cittadini dell’Unione che seguano i loro studi in uno Stato membro diverso da quello di origine ed i cui genitori non abbiano alcun legame con detto Stato membro ospitante, tale qualificazione della riduzione non è idonea a giustificare una disparità di trattamento in base alla nazionalità nei confronti di tali cittadini.

45      Infatti, da un lato, si deve ricordare che talune prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione specifica del regolamento n. 1408/71 sono state parimenti considerate dalla Corte quali benefici o vantaggi sociali soggetti al principio di parità di trattamento in base alla nazionalità alla luce di altre disposizioni del diritto dell’Unione, relative alla libera circolazione delle persone (v., in tal senso, sentenza Martínez Sala, cit. supra, punto 27).

46      Dall’altro, si deve ricordare che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. Esso ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi (sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, Racc. pag. I‑6497, punto 75 e giurisprudenza ivi richiamata).

47      Se è pur vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, ragion per cui spetta loro, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione, determinare le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale e le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni, essi devono tuttavia rispettare, nell’esercizio di tale competenza, il diritto dell’Unione e in particolare le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v. sentenza Stewart, cit. supra, punti 75‑77 nonché la giurispudenza ivi richiamata).

48      L’argomento della Repubblica d’Austria relativo alla qualificazione delle riduzioni delle tariffe di trasporto come prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71 non esclude quindi l’esistenza, dedotta dalla Commissione, di una discriminazione in base alla nazionalità nei confronti degli studenti di altri Stati membri che seguano i loro studi in Austria.

49      Con riguardo a tale affermazione, si deve ricordare che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito in termini generali dall’articolo 18 TFUE e precisato, con riguardo ai cittadini dell’Unione che rientrano nella sfera di applicazione della direttiva 2004/38, all’articolo 24 della medesima, vieta non soltanto le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità, ma anche tutte le forme indirette di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano di fatto al medesimo risultato (v. sentenza Bressol e a., cit. supra, punto 40).

50      Nella specie, subordinare la riduzione delle tariffe di trasporto alla concessione di assegni familiari austriaci, come previsto in taluni Länder, crea una disparità di trattamento tra gli studenti austriaci che seguano i loro studi in Austria e gli studenti di altri Stati membri che seguano ivi anch’essi i loro studi, considerato che tale requisito viene soddisfatto più agevolmente dagli studenti austriaci, in quanto i rispettivi genitori percepiscono, in linea generale, tali assegni.

51      Tale disparità di trattamento è contraria ai principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione, vale a dire la garanzia, rammentata supra, al punto 38, di uno stesso trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione (sentenza D’Hoop, cit. supra, punto 35).

52      Secondo costante giurisprudenza, una discriminazione indiretta in base alla nazionalità può risultare giustificata solamente qualora sia fondata su considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v. sentenze D’Hoop, cit. supra, punto 36; del 7 luglio 2005, Commissione/Austria, C‑147/03, Racc. pag. I‑5969, punto 48, nonché Bressol e a., cit. supra, punto 41).

53      Prima ancora di esaminare la sussistenza, nella specie, di una siffatta giustificazione oggettiva, occorre, in primo luogo, esaminare l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui il regime di tariffe di trasporto ridotte per gli studenti rientrerebbe nella sfera di applicazione della deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

54      Quale deroga al principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 18 TFUE, di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 costituisce solamente espressione specifica, il paragrafo 2 del medesimo articolo 24 dev’essere interpretato restrittivamente.

55      Se, come emerge dal punto 43 supra, le riduzioni delle tariffe di trasporto concesse agli studenti interessati costituiscono per i medesimi aiuti al loro mantenimento, solamente gli aiuti per il compimento degli studi concessi «sotto forma di borse di studio o di prestiti» ricadono nella deroga al principio di parità di trattamento prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

56      Qualsiasi altra interpretazione di tale disposizione si porrebbe in contrasto non solo con il tenore della medesima, bensì parimenti con l’obbligo, incombente alla Corte, di interpretare tale deroga conformemente alle disposizioni del Trattato, ivi comprese quelle relative alla cittadinanza dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupatantze, C‑22/08 e C‑23/08, Racc. pag. I‑4585, punto 44).

57      In secondo luogo, quanto all’esistenza di considerazioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento constatata, la Repubblica d’Austria sostiene, come emerge dal punto 35 supra, che la riduzione dei prezzi dei trasporti contribuisce al finanziamento degli studi e che, conseguentemente, essa non deve essere considerata a prescindere dalle altre misure che lo Stato membro di origine è tenuto ad adottare in materia di aiuti agli studi. Taluni Stati membri concederebbero borse di studio nettamente più generose di quelle concesse in Austria, ragion per cui gli studenti provenienti da altri Stati membri potrebbero più facilmente far fronte al costo della vita, ivi comprese le spese di trasporto, rispetto agli studenti austriaci. Qualora altri Stati membri presentino un sistema di sussidi agli studenti più ridotto rispetto a quello vigente in Austria, non spetterebbe allo Stato membro ospitante aiutare gli studenti provenienti da tali Stati.

58      Si deve rilevare, a tal riguardo, che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle proprie conclusioni e secondo le informazioni fornite alla Corte, se è pur vero che la riduzione delle tariffe di trasporto non viene più concessa quando lo studente stesso percepisca redditi superiori ad un determinato livello, il beneficio di tale riduzione non presuppone, in linea di principio, un’insufficienza di risorse economiche. Parimenti, laddove l’obiettivo perseguito dalla Repubblica d’Austria consistesse nell’evitare che uno studente proveniente da un altro Stato membro benefici di un doppio aiuto economico, si deve rilevare che dalle informazioni fornite dal governo austriaco non emerge che, nella concessione della riduzione de qua agli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, le autorità competenti di detto Stato membro prendano in considerazione le prestazioni eventualmente percepite da detti studenti in un altro Stato membro.

59      Nella parte in cui l’argomento della Repubblica d’Austria sarebbe volto a contestare la sussistenza di un obbligo per lo Stato membro ospitante di finanziare gli studenti che non siano integrati nello stato medesimo, si deve rammentare che, per quanto attiene alle disposizioni relative alla cittadinanza dell’Unione, la Corte ha già avuto modo di affermare che è legittimo per lo Stato membro ospitante assicurarsi dell’esistenza di un collegamento reale tra il richiedente di una prestazione e detto Stato (v., in tal senso, sentenze D’Hoop, cit. supra, punto 38; del 23 marzo 2004, Collins, C‑138/02, Racc. pag. I‑2703, punto 67; Bidar, cit. supra, punto 57, nonché Vatsouras e Koupatantze, cit. supra, punto 38).

60      Se il diritto dell’Unione relativo alla libera circolazione delle persone e, segnatamente, degli studenti ammette una certa solidarietà economica dei cittadini dello Stato membro ospitante con quelli di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Grzelczyk, cit. supra, punto 44), occorre evitare, come emerge dal considerando 10 della direttiva 2004/38, che le persone che esercitino il proprio diritto di soggiorno, ivi compresi gli studenti, divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante per un primo periodo di soggiorno. L’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, per periodi superiori a tre mesi, è quindi soggetto, a norma dell’articolo 21 TFUE e delle disposizioni della direttiva 2004/38, a talune condizioni.

61      Un regime nazionale che esiga che uno studente dimostri l’esistenza di un collegamento reale con lo Stato membro ospitante potrebbe quindi rispondere, in linea di principio, ad un obiettivo legittimo che può giustificare restrizioni ai diritti di circolazione e di libero soggiorno sul territorio degli Stati membri, sanciti dall’articolo 21 TFUE.

62      Si deve, tuttavia, precisare, da un lato, che la prova richiesta per poter far valere l’esistenza di tale collegamento effettivo non deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente la riduzione sulle tariffe di trasporto e lo Stato membro in cui tale richiedente segue i propri studi, restando escluso qualsiasi altro elemento rappresentativo (v., in tal senso, le menzionate sentenze D’Hoop, punto 39, e Stewart, punto 95).

63      Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, il reale collegamento richiesto tra uno studente, richiedente una prestazione, e lo Stato membro ospitante non dev’essere fissato in modo uniforme per tutte le prestazioni, bensì dovrebbe essere stabilito in funzione degli elementi costitutivi delle prestazione de qua, in particolare la sua natura e le sue finalità. L’obiettivo della prestazione dev’essere d’altronde esaminato in funzione dei risultati della medesima e non della sua struttura o della sua qualificazione formale (v., in tal senso, sentenza Vatsouras e Koupatantze, cit. supra, punti 41 e 42).

64      Per quanto attiene alla riduzione sulle tariffe di trasporto per studenti, l’esistenza di un collegamento reale tra lo studente che segua i propri studi e lo Stato membro ospitante potrebbe effettivamente essere verificato, con riguardo alle tariffe di trasporto ridotte, segnatamente, con l’accertamento che la persona di cui trattasi sia iscritta, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, della direttiva 2004/38, in un istituto privato o pubblico, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante sulla base della propria normativa o della propria prassi amministrativa, per seguire nello Stato medesimo principalmente gli studi, ivi compresa una formazione professionale.

65      Si deve quindi concludere che la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che il regime austriaco, applicabile in taluni Länder, di tariffe di trasporto ridotte per studenti sia obiettivamente giustificato.

66      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Riservando, in linea di principio, il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.