Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑23/09


Maria Concetta Cerafogli

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica — Personale della BCE — Nomina ad interim di un agente — Avviso di posto vacante — Atto lesivo — Collocamento in invalidità — Interesse ad agire»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale la sig.ra Cerafogli chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione della BCE, del 17 luglio 2008, con cui un membro del personale viene chiamato ad occupare ad interim un posto di consigliere, in secondo luogo, dell’avviso di posto vacante ECB/074/08 pubblicato al fine di coprire tale posto, in terzo luogo, della decisione del 20 novembre 2008 con cui è stato nominato il sig. L. a tale posto; inoltre, ella chiede la condanna della BCE a risarcirle i danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti della Banca centrale europea — Ricorso — Atto lesivo — Nozione — Decisione di nomina ad interim che non lede direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente — Esclusione

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire

3.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Avviso di posto vacante — Condizioni che escludono i funzionari trasferibili o promuovibili — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 29, 90 e 91)

4.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Occorre, per analogia, applicare ai ricorsi proposti da agenti della Banca centrale europea ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea la giurisprudenza relativa allo Statuto dei funzionari secondo la quale costituiscono atti arrecanti pregiudizio tali da poter essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.

Tale qualità non può essere riconosciuta a una decisione di nomina ad interim qualora l’interessato non sia un collega immediato, appartenente allo stesso livello gerarchico, dell’agente che ha beneficiato della detta decisione.

(v. punti 34, 36 e 37)

Riferimento:

Corte: 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punto 27), e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 23)

Tribunale della funzione pubblica: 18 maggio 2006, causa F‑13/05, Corvoisier e a./BCE (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑19 e II‑A‑1‑65, punto 40), e 13 gennaio 2010, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punto 229

2.      Ogni ricorrente deve avere, al momento della presentazione del proprio ricorso, un interesse, concreto e attuale, sufficientemente rilevante a veder annullare la decisione impugnata, e tale interesse presuppone che il ricorso, con il suo esito, possa procurargli un beneficio.

Al riguardo, la circostanza che l’interessato fosse in congedo di malattia al momento dell’adozione della decisione di nomina ad interim di uno dei suoi colleghi non è in linea di principio tale da privare lo stesso di un interesse a chiedere l’annullamento di tale decisione.

Tuttavia, ciò non vale qualora il ritorno dell’interessato al suo posto presenti un carattere incerto. Di conseguenza, e anche se non può essere escluso che l’interessato riprenda un giorno il suo posto, l’annullamento della detta decisione non procurerebbe alcun beneficio sufficientemente rilevante all’interessato.

(v. punti 39-41)

Riferimento:

Corte: 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (Racc. pag. 2705, punto 7)

Tribunale di primo grado: 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/Commissione (Racc. pag. II‑3253, punto 44)

3.      Qualora un funzionario abbia titolo per occupare, mediante trasferimento o promozione, un posto oggetto di un avviso di posto vacante, tale avviso costituisce un atto che arreca pregiudizio a tale funzionario in quanto le condizioni da esso definite hanno l’effetto di escludere la sua candidatura.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento (Racc. pag. 725, punto 6),e 11 maggio 1978, causa 25/77, De Roubaix/Commissione (Racc. pag. 1081, punto 8)

Tribunale della funzione pubblica: Corvoisier e a./BCE, cit., punto 42, e 9 luglio 2009, causa F‑91/07, Torijano Montero/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑253 e II‑A‑1‑1367, punto 27)

4.      La logica del sistema di procedimento precontenzioso previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto vuole che un funzionario non sia rappresentato in tale fase, e la contropartita di tale situazione è che l’amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura. Di conseguenza, nell’ambito del contenzioso della liquidazione delle spese, salvo casi eccezionali, gli onorari dovuti per le prestazioni fornite da un avvocato nella fase del procedimento precontenzioso non costituiscono spese ripetibili.

(v. punto 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 maggio 2004, causa T‑34/03, Hecq/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑143 e II‑639, punto 21 e giurisprudenza ivi citata)