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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Najwyższy (Polonia) il 3 luglio 2019 – M.F. / J.M.

(Causa C-508/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sad Najwyższy

Parti

Ricorrente: M.F.

Resistente: J.M.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 267, terzo comma, TFUE debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro possa decidere, in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio, che una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice presso tale organo, emesso in base a disposizioni, o in un procedimento, che violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non è un giudice, quando l’esame di tali questioni da parte dell’organo giurisdizionale prima della consegna dell’atto è stato impedito intenzionalmente.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato nel caso di consegna di un atto di nomina alla funzione di giudice dopo la presentazione, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione del diritto dell’Unione, quando dalla relativa risposta dipende la decisione sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, la cui applicazione ha reso possibile la consegna dell’atto.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato per omessa garanzia del diritto di adire un giudice, nel caso di consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice di un organo giudiziario dello Stato membro in esito a una procedura di nomina condotta con gravi violazioni delle norme di tale Stato in materia di nomina dei giudici.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione da parte del legislatore nazionale, all’interno dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, di un organismo che non è un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sull’esistenza del rapporto di servizio e sullo status di giudice di una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, non possa decidere un organismo dello stesso organo, pur competente in forza del diritto nazionale, nel quale la suddetta persona è stata chiamata a svolgere la funzione di giudice, composto esclusivamente dalle persone i cui atti di nomina presentano i vizi esposti nelle questioni dalla seconda alla quarta, e che per tali ragioni non può ritenersi un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, ma dovrebbe decidere un altro organismo di tale organo, che rispetti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per essere ritenuto un organo giurisdizionale.

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