Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix (Francia) il 26 ottobre 2017 – Procureur de la République / Mathieu Blaise e a.

(Causa C-616/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Foix

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Convenuti: Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia

Altra parte: Espace Émeraude

Questioni pregiudiziali

Se il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 1 ; sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente il compito di scegliere ciò che lo stesso denomina sostanza attiva nel suo prodotto, e lasciandogli la possibilità di concentrare il suo intero fascicolo di domanda su un’unica sostanza, mentre il suo prodotto finito commercializzato ne contiene molteplici.

Se il principio di precauzione e l’imparzialità dell’autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti qualora i test, le analisi e le valutazioni necessari all’istruzione del fascicolo siano effettuati dai soli richiedenti che possono essere parziali nella loro presentazione, senza alcuna controanalisi indipendente e senza che siano pubblicati i rapporti di richieste di autorizzazione a motivo dell’addotta protezione del segreto industriale.

Se il regolamento europeo sia conforme al principio di precauzione dal momento che non tiene in alcun modo conto delle molteplicità di sostanze attive e del loro impiego cumulativo, in particolare giacché non prevede alcuna analisi specifica completa a livello europeo delle combinazioni di sostanze attive in uno stesso prodotto.

Se il regolamento europeo sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso, nei capi 3 e 4, prevede un’esenzione dalle analisi di tossicità [genotossicità, esame di cancerogenicità, esame degli interferenti endocrini (...)] per i prodotti pesticidi nelle loro formulazioni commerciali quali immesse sul mercato e alle quali sono esposti i consumatori e l’ambiente, e impone solo test sommari che sono sempre effettuati dal richiedente.

____________

1 GU L 309, pag. 1.