Language of document : ECLI:EU:F:2011:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 giugno 2011

Causa F‑64/10

Andreas Mantzouratos

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2009 – Decisione di non promozione – Ricevibilità di un’eccezione di illegittimità – Scrutinio per merito comparativo – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Mantzouratos chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuoverlo al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2009 e delle decisioni di promozione dei funzionari che disponevano di un punteggio di merito meno elevato rispetto a lui per lo stesso esercizio.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro la decisione di promuovere un altro funzionario – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

3.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Possibilità di motivare una decisione di non promozione nella fase precontenziosa – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

5.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 43, n. 1)

7.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

8.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

9.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Funzionari che hanno raggiunto la soglia di riferimento – Diritto automatico alla promozione – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45)

10.    Procedura – Spese – Domanda di statuire secondo diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 87, n. 1)

1.      I funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi in un grado determinato hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare le decisioni con cui altri funzionari sono stati promossi nel detto grado.

(v. punto 15)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Consiglio (punto 80)

2.      Anche se il giudice dell’Unione non può fondarsi d’ufficio su un motivo non dedotto dalle parti, a meno che esso non sia di ordine pubblico, egli deve tuttavia interpretare i motivi di un ricorrente alla luce della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, a condizione però che i detti motivi risultino con sufficiente chiarezza dal ricorso. Tuttavia, a prescindere da questioni di natura terminologica, i motivi devono essere sufficientemente chiari e precisi da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale della funzione pubblica di statuire sul ricorso, eventualmente senza dover richiedere ulteriori informazioni.

(v. punto 16)

Riferimento:

Corte: 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità; 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 45)

Tribunale di primo grado: 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione (punto 66)

Tribunale dell’Unione europea: 26 marzo 2010, causa T‑577/08, Proges/Commissione (punto 21)

3.      Riguardo alle eccezioni di illegittimità, quand’anche esse si riferiscano a una causa giuridica diversa da quella presente nel reclamo, la loro irricevibilità per mancato rispetto della regola di concordanza romperebbe l’equilibrio tra la tutela dei diritti processuali del funzionario e lo scopo del procedimento precontenzioso e costituirebbe una sanzione sproporzionata e ingiustificata per il funzionario. Infatti, per la natura intrinsecamente giuridica di un’eccezione di illegittimità, nonché del ragionamento che induce l’interessato a cercare e ad eccepire tale illegittimità, non si può chiedere al funzionario o all’agente che presenta il reclamo e che non dispone necessariamente delle adeguate competenze giuridiche di formulare siffatta eccezione nella fase precontenziosa, e ciò pena la successiva irricevibilità. Tanto più che sollevare un’eccezione di illegittimità nella fase precontenziosa appare poco idoneo a far sì che l’autore del reclamo veda la sua domanda accolta in tale fase, giacché è improbabile che l’amministrazione scelga di lasciare inapplicata una disposizione in vigore, che violi eventualmente una norma di rango superiore, al solo scopo di consentire la soluzione stragiudiziale della controversia.

Tuttavia, l’illegittimità di decisioni generali può essere eccepita solo qualora esista un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e le dette decisioni generali. L’eccezione di illegittimità consente di contestare, in via incidentale, solo la validità degli atti regolamentari che formano il fondamento giuridico della decisione di cui il ricorrente chiede l’annullamento.

Al fine di determinare se l’eccezione di illegittimità del ricorrente sia ricevibile, occorre pertanto determinare quale sia il fondamento giuridico sul quale si basa l’atto impugnato. Al riguardo, l’esistenza del nesso giuridico diretto tra l’atto individuale impugnato e l’atto generale di cui trattasi può dedursi dalla constatazione che l’atto impugnato si basa essenzialmente su una disposizione dell’atto la cui legittimità è contestata, anche se quest’ultima non ne costituisce formalmente il fondamento giuridico. Qualora, nella decisione di rigetto del reclamo, l’autorità che ha il potere di nomina respinga, nel merito, l’insieme degli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno di un’eccezione di illegittimità di un atto, il detto atto costituisce normalmente il fondamento giuridico della decisione controversa.

(v. punti 22, 25 e 26)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (punto 36)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (punti 56 e 57); 22 aprile 2004, causa T‑343/02, Schintgen/Commissione (punto 25), e 20 novembre 2007, causa T‑308/04, Ianniello/Commissione (punto 33 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento (punto 121)

4.      L’amministrazione ha la facoltà di motivare una decisione di non promozione nella fase precontenziosa. Tuttavia, quando l’amministrazione si avvale di tale facoltà, essa priva i funzionari interessati della possibilità di presentare un reclamo conoscendo la motivazione della decisione contestata e quindi di esporre di conseguenza i loro argomenti. Pertanto, nel caso in cui un funzionario abbia preso conoscenza della motivazione di una decisione unicamente nella fase del rigetto del reclamo, non può essergli opposto il rispetto del principio di concordanza tra il suo reclamo e il ricorso.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑125/07, Hau/Parlamento (punto 24)

5.      Al Parlamento europeo, i punti di merito, con la limitata eccezione dei punti riservati al segretario generale, non sono attribuiti al termine di uno scrutinio comparativo fra tutti i funzionari promuovibili di uno stesso grado. Di conseguenza, l’amministrazione non può promuovere un funzionario basandosi esclusivamente sull’attribuzione di tali punti di merito. Nondimeno, l’attribuzione di tre punti di merito, in applicazione del punto I.3.1 della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 6 luglio 2005, modificata, relativa alla politica di promozione e di programmazione delle carriere, in esito all’esame annuale del merito di un funzionario, può essere un indizio importante nella valutazione comparativa successiva dei meriti dei funzionari di uno stesso grado ai fini della loro promozione, conformemente all’art. 45 dello Statuto.

Il criterio della raccomandazione delle direzioni generali, che consente di scegliere tra candidati che abbiano in particolare ottenuto lo stesso punteggio di merito, non è in contrasto con l’art. 45 dello Statuto, dato che la classificazione fatta tra funzionari promuovibili da parte delle direzioni generali è fondata sulle qualità professionali di tali dipendenti. D’altro canto, neppure il criterio fondato sullo svolgimento di compiti di particolare importanza è in contrasto con l’art. 45 dello Statuto poiché ricompensa una prestazione elevata di un funzionario cui è stato affidato un compito difficile e importante.

Il criterio del livello delle responsabilità esercitate non può essere interamente ridotto al numero di subordinati alle dipendenze di un funzionario o, più in generale, all’importanza delle funzioni direttive esercitate.

Nondimeno, l’esercizio della funzione di capo unità, anche se non può costituire il solo criterio di valutazione del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili, è un criterio pertinente nell’analisi comparativa cui l’autorità che ha il potere di nomina deve procedere al riguardo.

(v. punti 45, 52, 54 e 55)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, causa T‑175/09 P, Consiglio/Stols (punto 48)

6.      L’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica vieta la deduzione di motivi nuovi dopo il primo scambio di memorie, a meno che essi non si fondino su elementi emersi durante il procedimento. Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo. Inoltre, tale disposizione non esclude che i detti elementi siano potuti venire alla luce in occasione di una misura di organizzazione del procedimento. Infine, alla decadenza prevista da tale disposizione, in quanto limita la facoltà per la parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, va data un’interpretazione restrittiva.

(v. punto 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 ottobre 2008, causa T‑43/07 P, Neophytou/Commissione (punti 75‑91 e giurisprudenza ivi citata)

7.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice deve limitarsi a stabilire se, in considerazione degli elementi a disposizione dell’amministrazione ai fini della sua valutazione, quest’ultima abbia rispettato determinati limiti incensurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punto 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale dell’Unione europea: Consiglio/Stols (cit. punto 48)

8.      Il potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto è limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

A tale riguardo, pur preservando l’effetto utile da riconoscere alla discrezionalità dell’autorità che ha il potere di nomina, un errore di valutazione dei meriti di un funzionario non promosso è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato alla luce dei criteri cui il legislatore ha voluto subordinare le decisioni in materia di promozione.

(v. punti 64 e 65)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Casini/Commissione (cit. punto 53 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 24 marzo 2011, causa F‑104/09, Canga Fano/Consiglio (punti 29‑35)

9.      Anche se la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 6 luglio 2005, modificata, relativa alla politica di promozione e di programmazione delle carriere, prevede una soglia di riferimento che dipende da una permanenza media, espressa in anni, nel grado, l’art. 45 dello Statuto impone che la promozione avvenga esclusivamente per scelta, di modo che non se ne può dedurre un principio secondo cui un funzionario dev’essere promosso quando non demeriti o un principio di progressione di carriera regolare che obblighi l’amministrazione a promuovere automaticamente un funzionario per il solo fatto che egli ha raggiunto una certa anzianità nel grado.

(v. punto 70)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, causa F‑68/09, Barbin/Parlamento (punti 90 e 91)

10.    Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La domanda, formulata nelle conclusioni, che sia statuito sulle spese secondo diritto non può essere considerata come una domanda diretta alla condanna alle spese della parte risultata soccombente nella controversia.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 luglio 2008, causa F‑141/07, Maniscalco/Commissione (punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata)