Language of document : ECLI:EU:C:2011:771

Causa C‑70/10

Scarlet Extended SA

contro

Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles)

«Società dell’informazione — Diritto d’autore — Internet — Programmi “peer-to-peer” — Fornitori di accesso a Internet — Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Società dell’informazione — Diritto d’autore e diritti connessi — Tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche — Ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, che si applica indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo e a sue spese, senza limiti nel tempo, per prevenire le violazioni di un diritto di proprietà intellettuale — Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 8 e 11; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, 2000/31, art. 15, n. 1, 2001/29, 2002/58 e 2004/48, art. 3, n. 1)

Le direttive 2000/31, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, lette nel loro combinato disposto ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, devono essere interpretate nel senso che ostano ad un’ingiunzione rivolta ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

–      di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;

–      che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;

–      a titolo preventivo;

–      a sue spese esclusive, e

–      senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.

Un’ingiunzione di questo tipo obbligherebbe infatti il fornitore a prestare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale, costringendolo in tal modo ad effettuare una sorveglianza generalizzata, che è vietata dall’art. 15, n. 1, della direttiva 2000/31. Essa comporterebbe inoltre una grave violazione della libertà di impresa del fornitore di cui trattasi, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose. Pertanto, siffatta ingiunzione non rispetterebbe l’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d’autore, e, dall’altro, quella della libertà d’impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso a Internet. Gli effetti di detta ingiunzione, tra l’altro, non si limiterebbero a colpire tali fornitori, poiché il sistema di filtraggio è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei clienti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Da un lato, l’ingiunzione implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso i suddetti utenti. Dall’altro, rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

(v. punti 40, 48-52 e dispositivo)